CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 28079/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Camera di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sito in Roma, via G. Faravelli, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio, sito in Roma, via E. Faà di Bruno n. 4, è elettivamente domiciliato - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 611 /201 6 della Corte d ’ appello di L’Aquila , depositata il 9 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’appello proposto dalla Camera di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla rideterminazione della indennità di fine sevizio mediante computo dell’intera anzianità di servizio maturata, previa inclusione del servizio prestato in qualità di segretario comunale (pari a trenta anni e tre mesi), per un totale di trentacinque anni di anzianità, con conseguente condanna al versamento della differenza rispetto alla somma già corrisposta all’I.N.P.S. ( in qualità di successore ex lege de ll’I . N . P . D . A . P . ), chiamato in giudizio ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. quale ente destinatario della maggior somma accertata giudizialmente; 2. la Corte territoriale, riassunti i fatti di causa e le censure svolte dalla CCIAA in grado di appello , ha ritenuto – così respingendo l’eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal datore di lavoro –che il lavoratore possa far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto distintamente mediante l’azione di accertamento finché sussista una situazione di incertezza e, una volta cessato il rapporto, mediante l’azione di condanna. Nel caso di specie, ad avviso della Corte di merito, era sta ta disattesa la normativa applicabile al personale in mobilità di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988, in base alla quale, al predetto personale si applica il regime previsto presso l’ente di destinazione con computo dell’intera anzianità di servizio prestato presso l’ente di provenienza e tale legge trova applicazione anche alle CCIAA in base all’art. 19 del d.P.R. n. 580 del 1993; anche la disciplina di attuazione, stabilita con d.P.R. n. 104 del 1993, ha espressamente previsto il computo dell’intera anzianità utile già maturata, con la precisazione che l’indennità andava corrisposta alla cessazione del rapporto con l’ente di destinazione secondo le regole (eventualmente più favorevoli) di quest’ultimo e non già frazionata in base ai diversi periodi di servizio alle dipendenze delle diverse amministrazioni, infondata l’eccezione di costituzionalità sollevata dall’appellante in ragione dell’ampia e consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità in materia; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la CCIAA , articolando cinque motivi, cui resiste il Radoccia, mentre l ’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo l ’ente ricorrent e denuncia la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione degli artt. 99, 100, e 81 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per la mancata rilevazione del difetto di legittimazione attiva, per impossibilità di pronunciare sentenza di condanna alla liquidazione del trattamento di fine servizio in relazione a dipendente pubblico ancora in attività, nonché per assenza di titolarità del rapporto giuridico contributivo in capo al lavoratore, che rimane terzo estraneo rispetto alla domanda di condanna al versamento previdenziale; 2. il p rimo motivo è infondato, posto che, come rilevato nella sentenza impugnata, il Radoccia ha proposto un’azione di accertamento durante il rapporto di lavoro della quota maturata del trattamento di fine servizio, avendo un interesse concreto alla corretta quantificazione dello stesso in relazione allo stato di incertezza riscontrato sull’esatta determinazione delle quote temporaneamente maturate al 31 maggio 2009, ancorché la quota stessa non sia ancora esigibile e non possa formare oggetto di condanna in favore del lavoratore, mentre la statuizione di versamento in favore dell’I.N.P.S. si pone quale conseguenza della chiamata in giudizio ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. dell’ente previdenziale, che, come risulta dalla sentenza impugnata, costituendosi in giudizio, ha chiesto decidersi la domanda secondo diritto e con ogni consequenziale pronuncia di legge; 3. con il secondo motivo l’ente ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’ art. 1, commi 1, 4 e 6, della legge 2 9 dicembre 1988, n. 554, dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. 22 marzo 1993, n. 104; del d.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 ; dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché degli artt. 30-34 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il dipendente era transitato alla CCIAA il 1° maggio2004, e di conseguenza non era più applicabile la legge n. 554 del 1988 bensì le disposizioni di cui agli artt. 30 e ss. del d.lgs. n. 165 del 2001; 3. con il terzo motivo l’ente ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 5 5 4 del 1988 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 104 del 1993 (così da intendere il riferimento erroneamente indicato nel motivo come d.P.R. 9 aprile 1993 n. 83), ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il dipendente aveva instaurato il giudizio allorché non era più alle dipendenze della CCIAA (ove avevalavorato sino al 31 gennaio 2009) per essere transitato presso altra amministrazione (e, segnatamente, il Comune di Ortona, dal 1° febbraio 2009 al 30 giugno 2012, e la Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], dal 1° luglio 2012), considerato che, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 104 del 1993 , il t . f . s . va determinato all’atto della cessazione del servizio in base all’ordinamento vigente presso l’amministrazione o ente di destinazione; 4. con il quarto motivo l’entericorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 335 del 1995, dell’art. 3, comma 2, della legge n. 125 del 1968, del c.c.n.l. regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 e della allegata dichiarazione congiunta n. 3 nonché dell’art. 77 del decreto interministeriale del 12 luglio 1982, in quanto per i dipendenti assunti prima del 1 gennaio 1996, come nella specie, la disciplina rimaneva quella anteriore alla riforma relativa all’introduzione del t.f.r., sicché il sistema di calcolo rimane la moltiplicazione dell’ultima retribuzione globale di fatto per gli anni di servizio presso la CCIAA. Tale disciplina speciale esclude l’applicazione delle regole (peraltro ormai superate) di cui alla legge n. 554 del 1988 erroneamente considerate dalla Corte d’appello; 5. c on il quinto motivo l’ente ricorrent e denuncia l ’il legittimità costituzionale della legge n. 554 del 1988 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 104 del 1993 se interpretati nel senso del ricalcolo della indennità di anzianità tenendo conto dell’anzianità pregressa, considerato che sul punto, la Corte territoriale si è limitata laconicamente ad osservare che l’ampia e consolidata interpretazione della disciplina in materia esclude il contrasto con l’art. 97 Cost., considerata la natura retributiva dell’indennità di anzianità e la necessaria correlazione con il periodo lavorativo svolto alle dipendenze del datore di lavoro onerato della prestazione;6. il secondo ed il quarto motivo, chepossono essere valutati insieme in quanto intesi a denunciare l’errata individuazione della normativa applicabile, sono infondati, secondo l’interpretazione resa da questa Corte con indirizzo consolidato (Cass. sez. L. 25/06/2009, n. 14930; Cass. Sez. L 25/03/2014, n. 6953, e pronunce ivi richiamate), dal quale non vi sono motivi per discostarsi. In particolare, come affermato espressamente da Cass. Sez. L n. 6953 del 2014, cit., «Correttamente ha ritenuto la Corte territoriale che l’estensione al personaledelle Camere di Commercio delle disposizioni previste dalla legge n. 421 del 1992 e dal d.lgs. n. 29 del 1993 (poi sostituite dal testo unico sul pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165 del 2001) operata dall’art. 19 del d.P.R. n. 580 del 1993 (di riordino delle Camere di Commercio) era sufficiente per ritenere ad esse applicabile anche il dettato normativo di cui all ’ art. 6 della legge n. 544 del 1998, che […] ha, tra l ’ altro, stabilito - con specifico riguardo al personale interessato ai processi di m obilità da essa previsti (riguardanti espressamente anche i Comuni ele Province) […] - che l’indennità di anzianità o il corrispondete trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzia nità utile ai fini dell ’ indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento. ». La pronuncia citata ha confortato tale conclusione con il richiamo alla conforme interpretazione resa dai precedenti espressamente richiamati, osservando che «Cass., sez. lav., 22 novembre 2011, n. 24616, ha affermato,proprio in tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, che il citato art. 6 dellalegge n. 554 del 1988, nel disporre che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento, enuncia implicitamente la regola dell’applicabilità, all’intero rapporto, della disciplina dell ’ ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un’eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell’anzianità determinata secondo l’ordinamento preesistente (conf. Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16476).Più recentemente, in senso ulteriormente conforme, Cass., sez. lav., 31 maggio 2012, n. 8691, ha ribadito che il tenore letterale del citato art. 6 della legge n. 554 del 1988, secondo cui “l’indennità di anzianità o il corrispondente trattamento di fine servizio compete al personale interessato ai processi di mobilità, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell ’ indennità di anzianità o di fine rapporto e facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all ’ atto del trasferimento, rende insostenibile l’interpretazione, sostenuta dalla Camera di commercio ricorrente, secondo cui la liquidazione finale dell’indennità di anzianità,trattamento di fine rapporto, etc. dovrebbe essere operata, separatamente, con i criteri vigenti presso l’ ente di provenienza per l’anzianità maturata fino al momento del trasferimento e con quelli propri dell’ente di destinazione per il periodosuccessivo. Nel disporre la salvezza del “ maggior trattamento eventualmente s pettante all'atto del trasferimento”, la legge istituisce, infatti, un raffronto tra due entità che non possono che essere distinte. Di tali due entità è chiaramente indicata la prima, che è quella risultante dall’applicazione della precedente disciplina al momento del trasferimento e che potrebbe essere, secondo l’ipotesi formulata dalla norma,maggiore dell’altra. È evidente che questa seconda entità non può essere la stessaindennità di buonuscita ipoteticamente spettante al momento del trasferimento secondo le norme preesistenti.Pertanto l’eventuale trattamento spettante al momento del trasferimento può essere migliorativo unicamente rispetto al trattamento relativoal medesimo periodo calcolato con criteri diversi da quelli dell’ente di provenienza e, quindi, necessariamente, con quelli dell’ente di destinazione, che, se meno favorevoli rispetto a quelli vigenti al momento del trasferimento, comportano per legge la salvezza dei precedenti fino a tale momento. Ne consegue - ha osservato Cass., sez. lav., 31 maggio 2012, n. 8691, cit. - che poiché è ipotizzabile una eccedenza, quanto al trattamento calcolato al momento del trasferimento secondo l’ordinamento preesistente, unicamente applicando all ’ intero trattamento dovuto al termine del rapporto, come richiamato dall'art. 16 delregolamento di attuazione della legge (D.P.R. 22 marzo 1993, n. 104), la disciplina dell ’e nte di destinazione, la regola implicitamente stabilita alla stregua della norma dilegge in esame è rappresentataproprio dalla applicabilità di quest ’ ultima disciplina per l’intera anzianità di servizio maturata presso le due amministrazioni». Pertanto, in piena continuità con i richiamati precedenti, occorre escludere la fondatezza dei motivi di censura relativi all’applicazione della normativa posta dalla Corte d’appello a fondamento della propria sentenza; 7. l’ampia e consolidata interpretazione resa da questa Corte sulla normativa in materia consente di disattendere e superare la questione di costituzionalità profilata nel quinto motivo, non ravvisandosi l’ipotizzato contrasto con l’art. 97 Cost.; 8. è, invece, fondato il terzo motivo, in quanto, come reso evidente dalla piana lettura della disposizione applicata dalla medesima Corte territoriale, il calcolo e la liquidazione del t.f.s. va nno operat i all’atto della cessazione dal servizio, come recita, per l’appunto, l’art. 13 del d.P.R. n. 104 del 1993, che, nel dare attuazione all’art. 6, comma 4, della legge n. 554 del 1988 –secondo cui, come sopra specificato, va computata la complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità di anzianità o di fine rapporto – stabilisce espressamente che il trattamento di fine servizio va determinato «all’atto di cessazione dal servizio, in base all’ordinamento vigente presso l’amministrazione o l’ente di destinazione». Tale interpretazione, che discende dalla stessa lettera della legge, risulta vieppiù confermata dai principi espressi dai precedenti di questa Corte dianzi richiamati, resi in fattispecie in cui il rapporto di servizio era cessato , con chiara affermazione che la liquidazione del t . f . s . non va segmentat a e frammentatanei diversi periodi. Pertanto, poiché nel caso di specie è pacifico che il rapporto di lavoro del Radoccia non è cessato mentre era alle dipendenze della CCIAA, per essere lo stesso transitato dapprima alle dipendenze del Comune di Ortone e poi della Provincia di [OSCURATO:SOCIETA], va cassata la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della CCIAA l’intera riliquidazione, come se fosse l’ente di destinazione al momento della cessazione del rapporto, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, nel provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, riesaminerà la questione in base al seguente principio di diritto: “in tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, l’art. 6 dellalegge n. 554 del 1988, nel disporre che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile maturata, facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento, enunciala regola dell’applicabilità, all'intero rapporto, della disciplina dell’ente di destinazione, da determinare, in applicazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 104 del 1993, all’atto di cessazione dal servizio, in base all’ordinamento vigente presso l’amministrazione o l’ente di destinazione”. P.Q.M. accoglie nei sensi di cui in motivazione il terzo motivo, respinti gli altri,