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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 08435/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30551/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti – Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 281/2020 depositata il 19/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] citavano [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietari di un’ unità immobiliare sita in Palermo, via Carbone, n.89, che in passato era unita a quella limitrofa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], fratello del dante causa degli attori, tanto da formare un unico immobile dotato di un solo accesso e detenuto dal solo [OSCURATO:PERSONA].

Tale unità immobiliare era stata poi scissa in due porzioni in forza di sentenza che aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio della parte spettante al fratello Salvatore.

S ettimo Greco aveva ottemperato alla separazione fisica dell’unità immobiliare del fratello e, a seguito della divisione,la porzione rimasta a [OSCURATO:PERSONA] fruiva dell’unico originario ingresso dal pianerottolo del primo piano al quale si perveniva dall’ingresso civico di via Carbone,n. 89.

L’unità di proprietà degli attori, pertanto , risultava interamente interclusa e priva di qualsiasi accesso dall’esterno.Per tale motivogli attori non avevano mai potuto fruire dell’immobile.

Il loro dante causa, con atto pubblico del 27 dicembre 1985 , aveva venduto al convenuto Battaglia l’unità immobiliare sita al secondo piano della palazzinan. 20 con ingresso d a l civico 89 ben Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 prima della controversia insorta con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e quando le due unità immobiliari componevano un unico immobile.

Tanto che le parti avevano concordato di far salvo il di ritto di [OSCURATO:PERSONA] di praticare un vano di accesso al sottostante pianerottolo interno di proprietà esclusiva del Battaglia nel caso in cui la sottostante unità immobiliare fosse stata divisa.

Pertanto,a seguito delle vicende della divisione dell’immobile e della conseguente interclusione chiedevano al convenuto di esercitare il loro diritto di accedere all’immobile dal pianerottolo interno, installando allo scopo una porta di accesso e ricevendo tuttavia un diniego. 1.1 Sulla base di quanto esposto gli attori chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto di utilizzare il pianerottolo interno di proprietà del Battaglia per il passaggio e l’accessoal proprio immobile o, in subordine , di accertare lo stato di totale interclusionedel loro immobile e costituire in loro favore una servitù di passaggio coattiva sul predetto pianerottolo.

Chiedevano,inoltre, la condanna del B attaglia al risarcimento del danno loro derivante dalla mancata percezione dei frutti civili dell’immobile provocata dall’impossibilità di accedervi a decorrere dalla domanda giudiziale.

2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituito,eccepiva la prescrizione del diritto degli attori a praticare l’apertura sul pianerottolo di sua proprietà e chiedeva il rigetto delle domande.

3. Il T ribunale , sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, accertava lo stato di totale inter cl u s ione dell’immobile degli attori e , in accogli mento della domanda , dichiaravail loro diritto di accedere e transitare dal pianerottolo del Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 primo piano di proprietà esclusiva del Battaglia e di creare un vano o una porta di accesso alla propria unità immobiliare;condannava, inoltre, ilconvenuto a pagare l’importo di € 240 mensili a decorrere dal giugno 2011 a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento.

4. Giovambattista B attaglia proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

6. La C orte d’ A ppello di Palermo ac coglieva parzialmente il gravamee riduceva la somma riconosciuta a titolo di risarcimento da euro 240 mensili a euro 120,confermava nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] , la C orte d’ A ppello evidenziava che effettivamente la consulenza tecnica,come dedotto dall’appellante, si era basata sulla stima del valore locativo senza aver visionato l’immobile, ma ciò era dovuto al rifiuto del B attaglia di consentire l’accesso all’appartamento, altrimenti totalmente inter cluso.

L’interclusione aveva impedito la fruizione del bene riconducibile alla condotta del B attaglia.

Nessun pregio poteva attribuirsi al rilievo secondo cui non c’era stata una verifica dello stato dell’immobile perché anche questa deduzione era comunque ascrivibile alla responsabilità del Battaglia.

La Corte, invece, riduceva l’importo del risarcimento tenuto conto che il B attaglia aveva solo contribuito a causare il danno unitamente ad altre circostanze concomitanti a lui non ascrivibili quali le modalità insolite della divisione.

Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 In conclusione,in virtù della natura equitativa del risarcimento del danno e del fatto che il valore locativo costitui va solo un parametro di base del calcolo equitativo rispetto agli altri dati oggettivi a disposizione del CTU, quantificava l’importo in euro 120,00 mensilidimezzando la somma stabilita dal giudice di primo grado.

7. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo.

8. Giovanni G reco , Giuseppe G reco , Maurizio G reco , hanno resistito con controricorso.

9. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla valutazione dello stato locativo dell’immobile al fine della esatta quantificazione del danno per mancato godimento dei frutti civili.

La censura ha ad oggetto la quantificazione del risarcimento del danno da parte della C orte d’ App ello e , in particolare , la mancanza di specificazione dei criteri utilizzati per accertare l’effettivo valore locativo dell’immobile.

La Corte d’Appello nel procedere a lla riduzione di quanto stabilito dal primo giudice non avrebbe in alcun modo chiarito i criteri adottat i per tale valutazione equitativa.

Peraltro , il consulente tecnico di parte aveva escluso che si potesse attribuire unvalore locativo a una parte dell’immobile ancora non abitabile e privo di un’autonomia impiantistica.

Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 2.Il motivo di ricorso è infondato.

La censura è posta come mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma lamenta sostanzialmente un vizio di motivazione che non è più possibile proporre.

Infatti, non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo rispetto al valore locatizio dell’immobile.

Il valore locatizio è stato correttamente preso in esame come uno dei parametri sui quali fondare il giudizio equitativo unitamente ad altri ed anzi la Corte d'Appello sulla base di tali elementi e della particolarità del caso concreto dovuta alle modalità di divisione dell’immobile ha anche accolto parzialmente la doglianza del Battaglia e ridotto il quantum liquidato.

La mancata risposta alle critiche avanzate dal ctu di parte alla consulenza di ufficio non può essere fatta valere come omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio.

Deve evidenziarsi, che le sezioni Unite di questa Corte hanno di recente accolto la tesi della liquidazione equitativa del danno con utilizzazione, se del caso , del parametro locativo di mercato, dunque,al solo fine di quantificazione.Il principio di diritto espresso con la sentenza n.n. 33645 del 2022 è stato così massimato: « In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». (Sez.

U- , Sentenza, Rv. 666193 -02).

Pure nel caso di preclusione dell’uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario deve riconoscersi un danno “presunto” fondato su Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 specifiche da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).

In altri termini, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la violazione del contenuto del diritto di proprietà , in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria.

La relativa domanda presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anche come evento di danno.

In quest’ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l’occupazione o la preclusione all’uso dell’immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà.

L’evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa.

Il danno risarcibile èrappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”.

Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.

Quanto all’onere della prova questo può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici.

Nel caso della presunzione l’attore ha l’onere Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa.

Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.

In altri termini, una volta ammessa l’esistenza del danno in sede diliquidazione equitativa , ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in difetto di prova della sua precisa entità da parte del proprietario, il giudice è chiamato a valutarlo sulla base delle caratteristiche del caso concreto, attenendo il giudizioequitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo.

Inconclusione, la Corte d'Appello ha correttamente motivato la quantificazione equitativa del danno cagionato agli attori dal mancato godimento dell’immobile e la censura proposta con il motivo in esame è inammissibile.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2020n. 30551sez.

S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30551/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA], N. 11, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti – Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 281/2020 depositata il 19/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] citavano [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Palermo, esponendo di essere comproprietari di un’ unità immobiliare sita in Palermo, via Carbone, n.89, che in passato era unita a quella limitrofa di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], fratello del dante causa degli attori, tanto da formare un unico immobile dotato di un solo accesso e detenuto dal solo [OSCURATO:PERSONA]. Tale unità immobiliare era stata poi scissa in due porzioni in forza di sentenza che aveva ordinato a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio della parte spettante al fratello Salvatore. S ettimo Greco aveva ottemperato alla separazione fisica dell’unità immobiliare del fratello e, a seguito della divisione,la porzione rimasta a [OSCURATO:PERSONA] fruiva dell’unico originario ingresso dal pianerottolo del primo piano al quale si perveniva dall’ingresso civico di via Carbone,n. 89. L’unità di proprietà degli attori, pertanto , risultava interamente interclusa e priva di qualsiasi accesso dall’esterno.Per tale motivogli attori non avevano mai potuto fruire dell’immobile. Il loro dante causa, con atto pubblico del 27 dicembre 1985 , aveva venduto al convenuto Battaglia l’unità immobiliare sita al secondo piano della palazzinan. 20 con ingresso d a l civico 89 ben Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 prima della controversia insorta con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e quando le due unità immobiliari componevano un unico immobile. Tanto che le parti avevano concordato di far salvo il di ritto di [OSCURATO:PERSONA] di praticare un vano di accesso al sottostante pianerottolo interno di proprietà esclusiva del Battaglia nel caso in cui la sottostante unità immobiliare fosse stata divisa. Pertanto,a seguito delle vicende della divisione dell’immobile e della conseguente interclusione chiedevano al convenuto di esercitare il loro diritto di accedere all’immobile dal pianerottolo interno, installando allo scopo una porta di accesso e ricevendo tuttavia un diniego. 1.1 Sulla base di quanto esposto gli attori chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare il loro diritto di utilizzare il pianerottolo interno di proprietà del Battaglia per il passaggio e l’accessoal proprio immobile o, in subordine , di accertare lo stato di totale interclusionedel loro immobile e costituire in loro favore una servitù di passaggio coattiva sul predetto pianerottolo. Chiedevano,inoltre, la condanna del B attaglia al risarcimento del danno loro derivante dalla mancata percezione dei frutti civili dell’immobile provocata dall’impossibilità di accedervi a decorrere dalla domanda giudiziale. 2. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituito,eccepiva la prescrizione del diritto degli attori a praticare l’apertura sul pianerottolo di sua proprietà e chiedeva il rigetto delle domande. 3. Il T ribunale , sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, accertava lo stato di totale inter cl u s ione dell’immobile degli attori e , in accogli mento della domanda , dichiaravail loro diritto di accedere e transitare dal pianerottolo del Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 primo piano di proprietà esclusiva del Battaglia e di creare un vano o una porta di accesso alla propria unità immobiliare;condannava, inoltre, ilconvenuto a pagare l’importo di € 240 mensili a decorrere dal giugno 2011 a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento. 4. Giovambattista B attaglia proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. 6. La C orte d’ A ppello di Palermo ac coglieva parzialmente il gravamee riduceva la somma riconosciuta a titolo di risarcimento da euro 240 mensili a euro 120,confermava nel resto la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] , la C orte d’ A ppello evidenziava che effettivamente la consulenza tecnica,come dedotto dall’appellante, si era basata sulla stima del valore locativo senza aver visionato l’immobile, ma ciò era dovuto al rifiuto del B attaglia di consentire l’accesso all’appartamento, altrimenti totalmente inter cluso. L’interclusione aveva impedito la fruizione del bene riconducibile alla condotta del B attaglia. Nessun pregio poteva attribuirsi al rilievo secondo cui non c’era stata una verifica dello stato dell’immobile perché anche questa deduzione era comunque ascrivibile alla responsabilità del Battaglia. La Corte, invece, riduceva l’importo del risarcimento tenuto conto che il B attaglia aveva solo contribuito a causare il danno unitamente ad altre circostanze concomitanti a lui non ascrivibili quali le modalità insolite della divisione. Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 In conclusione,in virtù della natura equitativa del risarcimento del danno e del fatto che il valore locativo costitui va solo un parametro di base del calcolo equitativo rispetto agli altri dati oggettivi a disposizione del CTU, quantificava l’importo in euro 120,00 mensilidimezzando la somma stabilita dal giudice di primo grado. 7. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo. 8. Giovanni G reco , Giuseppe G reco , Maurizio G reco , hanno resistito con controricorso. 9. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione alla valutazione dello stato locativo dell’immobile al fine della esatta quantificazione del danno per mancato godimento dei frutti civili. La censura ha ad oggetto la quantificazione del risarcimento del danno da parte della C orte d’ App ello e , in particolare , la mancanza di specificazione dei criteri utilizzati per accertare l’effettivo valore locativo dell’immobile. La Corte d’Appello nel procedere a lla riduzione di quanto stabilito dal primo giudice non avrebbe in alcun modo chiarito i criteri adottat i per tale valutazione equitativa. Peraltro , il consulente tecnico di parte aveva escluso che si potesse attribuire unvalore locativo a una parte dell’immobile ancora non abitabile e privo di un’autonomia impiantistica. Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 2.Il motivo di ricorso è infondato. La censura è posta come mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio, ma lamenta sostanzialmente un vizio di motivazione che non è più possibile proporre. Infatti, non vi è stato alcun omesso esame di un fatto decisivo rispetto al valore locatizio dell’immobile. Il valore locatizio è stato correttamente preso in esame come uno dei parametri sui quali fondare il giudizio equitativo unitamente ad altri ed anzi la Corte d'Appello sulla base di tali elementi e della particolarità del caso concreto dovuta alle modalità di divisione dell’immobile ha anche accolto parzialmente la doglianza del Battaglia e ridotto il quantum liquidato. La mancata risposta alle critiche avanzate dal ctu di parte alla consulenza di ufficio non può essere fatta valere come omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio. Deve evidenziarsi, che le sezioni Unite di questa Corte hanno di recente accolto la tesi della liquidazione equitativa del danno con utilizzazione, se del caso , del parametro locativo di mercato, dunque,al solo fine di quantificazione.Il principio di diritto espresso con la sentenza n.n. 33645 del 2022 è stato così massimato: « In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato». (Sez. U- , Sentenza, Rv. 666193 -02). Pure nel caso di preclusione dell’uso, anche solo potenziale, della res da parte del comproprietario ad opera di altro comproprietario deve riconoscersi un danno “presunto” fondato su Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 specifiche da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). In altri termini, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la violazione del contenuto del diritto di proprietà , in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria. La relativa domanda presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l’azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell’ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest’ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l’occupazione o la preclusione all’uso dell’immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l’intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L’evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile èrappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l’evento di danno condizionante il requisito dell’ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Quanto all’onere della prova questo può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l’attore ha l’onere Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa. In altri termini, una volta ammessa l’esistenza del danno in sede diliquidazione equitativa , ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., in difetto di prova della sua precisa entità da parte del proprietario, il giudice è chiamato a valutarlo sulla base delle caratteristiche del caso concreto, attenendo il giudizioequitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo. Inconclusione, la Corte d'Appello ha correttamente motivato la quantificazione equitativa del danno cagionato agli attori dal mancato godimento dell’immobile e la censura proposta con il motivo in esame è inammissibile. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2020n. 30551sez. S2 - ud. 24 /0 2 /202 3 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4500, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre
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