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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07247/2026

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTEdi APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 14 luglio 2025 la Corte d’Appello di M i lano confermava la sentenza emessa il13 settembre 2024 dal Tribunale di Milano con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 642 cod. pen., contestatogli perché al fine di conseguire l’indennizzo da parte della compagnia assicurativa “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, denunciava falsamente tresinistri mai avvenut i .

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinque motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto assumendo che erano insussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato poiché il sinistro denunciato si era effettivamente verificato.

4. Con il secondo motivo deduceva che il primo giudice, nell’ammettere il giudizio abbreviato, aveva errato nel rigettare la richiesta, avanzata dalla difesa, di ammissione di doc umenti e in particolare due consulenze tecniche d’ufficio resenel corso di due giudizi civili aventi ad oggetto i sinistri in discors o .

Assumeva che nella sentenza impugnata non si faceva alcuna menzione di tale richiestae che si trattava di prova dirimente ai fini della decisione.

5. Con il terzo motivo deduceva il difetto della condizione di procedibilità costituitadalla rituale proposizione di una querela , che nel caso di specie era stata depositata tardivamente, considerato che in data 19 marzo 2020 il termine per la sua proposizione era già spirato.

6. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 642 cod. pen. e vizio di motivazione assumendo che nel caso di specie era carente l’elemento soggettivo del reato poiché i tre sinistri indicati nell’imputazione si erano realmente verificati.

7. Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, lamentando cheal riguardo la Corte di merito aveva aderito acriticamente alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado.

8. In data 14 novembre 2025 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositav a conclusioni scritte e nota spese e in data 19 novembre 202 5 la difesa dell’imputatodepositava conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e teso a una rivalutazione nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; peraltro, gli argomenti illustrati dalla difesa appa iono del tutto eccentrici rispetto alla invocata riqualificazione giuridica del fatto, non risultando neppure indicati i precisi termini di tale riqualificazione.

2. Il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Deveinnanzitutto osservarsi che la difesa, con l’atto di gravame, non ha dedotto in maniera specifica in relazione alla indispensabilità ai fini della decisione delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate nei giudizi civili relativi ai sinistri in oggetto.

A fronte di ciò, con la sentenza impugnata la Corte territoriale, rendendo sul punto adeguata motivazione, ha ritenuto completa l’istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado affermando che “ nessuna perizia di compatibilità fra quanto denunciato e i danni potrebbe ave r e una qualsiasi attendibilità, posto che in base a quanto denunciato da [OSCURATO:PERSONA] l’auto avrebbe subito, nell’arco di sei mesi, almeno cinque urti posteriori o anteriori, per nessuno dei quali vi è prova della riconducibilità agli specifici sinistri oggetto delle contestazioni odierne (ed anzi, vi sono prove della falsità di quanto asserito)”.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta tempestività della querela sporta in relazione ai sinistri in discorso.

Ha innanzitutto osservato che nel caso di specie la querela è stata presentata il 19 giugno2020, laddove la relazione dell’agenzia incaricata delle indagini era stata depositata il 26 marzo 2020, data alla quale d oveva presumersi la conoscenza certa del reato da parte delquerelante che pertanto, nel caso di specie, ha depositato l’atto querelatorio entro il termine , previsto dall’art. 124cod. pen., di tre mesi dal giorn o della notizia del fatto .

Ha anche osservato che nella specie non risultava attivata la procedura di cui al comma 2-bisdell’art. 148 del codice delle assicurazioni.

Deve, in ogni caso,osservarsi che, s econdo l’orientamento del Giudice di legittimità espresso da questa Sezione e condiviso dal Collegio, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro(Sez. 2 , n. 11144 del 18/12/2020 , Caci, Rv. 280993 – 01 ) .

Né il ricorso e neppure l’atto di appello contengono deduzioni specifiche in relazione alle ragioni per le quali la difesa ritiene che alla data del 19 marzo 2020 il termine per proporre la querela fosse spirato; la difesa omette, in particolare, di indicarele ragioni per le quali ritiene che fosse stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e inoltre omette di dedurre specificamente in merito alla obbligatoria comunicazione all’interessato di effettuare approfondimenti sul sinistro e alla data in cui tale comunicazione , ove esistente , sarebbe stata inviata all’interessato, elementi tuttiimprescindibili ai fini del calcolo del termine pe r proporrequerela.

Pertanto il motivo risulta, sotto tale profilo, generico. 4.

Il quarto motivo è del pari inammissibile in quanto del tutto generico e teso a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, essendosi limitato il ricorrente ad argomentare la dedotta carenza dell’elemento soggettivo del reato contestato affermando, in maniera del tutto apodittica, oltre che incongrua, che i sinistri in parola si sarebbero effettivamente verificati.

5. È, infine, inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche il quinto motivo.

La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo puntualmente richiamato gli elementi da valutarsi negativamente in relazione all’invocato beneficio, individuati nella “ reiterazione e sistematicità delle richieste di [OSCURATO:PERSONA]”, ritenute “indice di una capacità specifica e di accesso a canali professionali che supportano e gestiscono le frodi assicurative … non si è dunque in presenza di un fatto occasionale ma di una scelta professionale …”.

In relazione alla mancata concessione deibenefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. la Corte di merito, rendendo ancora una volta adeguata motivazione, ha considerato che siera in presenza di una pluralità di fatti e di una condotta che si era sviluppata per un lungo arco temporale, con professionalità e sistematicità, dati che hanno indotto il giudice di merito ad escludere la possibilità di formula re un giudizio prognostico positivo sul futuro comportamento dell’imputato.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Il medesimo [OSCURATO:PERSONA], inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che possono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTEdi APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleFLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 14 luglio 2025 la Corte d’Appello di M i lano confermava la sentenza emessa il13 settembre 2024 dal Tribunale di Milano con la quale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 642 cod. pen., contestatogli perché al fine di conseguire l’indennizzo da parte della compagnia assicurativa “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, denunciava falsamente tresinistri mai avvenut i . 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando cinque motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto assumendo che erano insussistenti gli elementi costitutivi del reato contestato poiché il sinistro denunciato si era effettivamente verificato. 4. Con il secondo motivo deduceva che il primo giudice, nell’ammettere il giudizio abbreviato, aveva errato nel rigettare la richiesta, avanzata dalla difesa, di ammissione di doc umenti e in particolare due consulenze tecniche d’ufficio resenel corso di due giudizi civili aventi ad oggetto i sinistri in discors o . Assumeva che nella sentenza impugnata non si faceva alcuna menzione di tale richiestae che si trattava di prova dirimente ai fini della decisione. 5. Con il terzo motivo deduceva il difetto della condizione di procedibilità costituitadalla rituale proposizione di una querela , che nel caso di specie era stata depositata tardivamente, considerato che in data 19 marzo 2020 il termine per la sua proposizione era già spirato. 6. Con il quarto motivo deduceva violazione dell’art. 642 cod. pen. e vizio di motivazione assumendo che nel caso di specie era carente l’elemento soggettivo del reato poiché i tre sinistri indicati nell’imputazione si erano realmente verificati. 7. Con il quinto motivo deduceva violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazionein relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, lamentando cheal riguardo la Corte di merito aveva aderito acriticamente alle valutazioni espresse dal giudice di primo grado. 8. In data 14 novembre 2025 la parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. depositav a conclusioni scritte e nota spese e in data 19 novembre 202 5 la difesa dell’imputatodepositava conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e teso a una rivalutazione nel merito delle prove assunte, inammissibile nella presente sede; peraltro, gli argomenti illustrati dalla difesa appa iono del tutto eccentrici rispetto alla invocata riqualificazione giuridica del fatto, non risultando neppure indicati i precisi termini di tale riqualificazione. 2. Il secondo motivo è del pari inammissibile in quanto manifestamente infondato. Deveinnanzitutto osservarsi che la difesa, con l’atto di gravame, non ha dedotto in maniera specifica in relazione alla indispensabilità ai fini della decisione delle due consulenze tecniche d’ufficio espletate nei giudizi civili relativi ai sinistri in oggetto. A fronte di ciò, con la sentenza impugnata la Corte territoriale, rendendo sul punto adeguata motivazione, ha ritenuto completa l’istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado affermando che “ nessuna perizia di compatibilità fra quanto denunciato e i danni potrebbe ave r e una qualsiasi attendibilità, posto che in base a quanto denunciato da [OSCURATO:PERSONA] l’auto avrebbe subito, nell’arco di sei mesi, almeno cinque urti posteriori o anteriori, per nessuno dei quali vi è prova della riconducibilità agli specifici sinistri oggetto delle contestazioni odierne (ed anzi, vi sono prove della falsità di quanto asserito)”. 3. Anche il terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte d’Appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla ritenuta tempestività della querela sporta in relazione ai sinistri in discorso. Ha innanzitutto osservato che nel caso di specie la querela è stata presentata il 19 giugno2020, laddove la relazione dell’agenzia incaricata delle indagini era stata depositata il 26 marzo 2020, data alla quale d oveva presumersi la conoscenza certa del reato da parte delquerelante che pertanto, nel caso di specie, ha depositato l’atto querelatorio entro il termine , previsto dall’art. 124cod. pen., di tre mesi dal giorn o della notizia del fatto . Ha anche osservato che nella specie non risultava attivata la procedura di cui al comma 2-bisdell’art. 148 del codice delle assicurazioni. Deve, in ogni caso,osservarsi che, s econdo l’orientamento del Giudice di legittimità espresso da questa Sezione e condiviso dal Collegio, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro(Sez. 2 , n. 11144 del 18/12/2020 , Caci, Rv. 280993 – 01 ) . Né il ricorso e neppure l’atto di appello contengono deduzioni specifiche in relazione alle ragioni per le quali la difesa ritiene che alla data del 19 marzo 2020 il termine per proporre la querela fosse spirato; la difesa omette, in particolare, di indicarele ragioni per le quali ritiene che fosse stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, e inoltre omette di dedurre specificamente in merito alla obbligatoria comunicazione all’interessato di effettuare approfondimenti sul sinistro e alla data in cui tale comunicazione , ove esistente , sarebbe stata inviata all’interessato, elementi tuttiimprescindibili ai fini del calcolo del termine pe r proporrequerela. Pertanto il motivo risulta, sotto tale profilo, generico. 4. Il quarto motivo è del pari inammissibile in quanto del tutto generico e teso a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, essendosi limitato il ricorrente ad argomentare la dedotta carenza dell’elemento soggettivo del reato contestato affermando, in maniera del tutto apodittica, oltre che incongrua, che i sinistri in parola si sarebbero effettivamente verificati. 5. È, infine, inammissibile, in quanto manifestamente infondato, anche il quinto motivo. La Corte territoriale, invero, ha reso una motivazione immune da vizi in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo puntualmente richiamato gli elementi da valutarsi negativamente in relazione all’invocato beneficio, individuati nella “ reiterazione e sistematicità delle richieste di [OSCURATO:PERSONA]”, ritenute “indice di una capacità specifica e di accesso a canali professionali che supportano e gestiscono le frodi assicurative … non si è dunque in presenza di un fatto occasionale ma di una scelta professionale …”. In relazione alla mancata concessione deibenefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. la Corte di merito, rendendo ancora una volta adeguata motivazione, ha considerato che siera in presenza di una pluralità di fatti e di una condotta che si era sviluppata per un lungo arco temporale, con professionalità e sistematicità, dati che hanno indotto il giudice di merito ad escludere la possibilità di formula re un giudizio prognostico positivo sul futuro comportamento dell’imputato. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Il medesimo [OSCURATO:PERSONA], inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., spese che possono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] N
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