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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 14483/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27552/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 982/2017 depositata il 20/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato aAntonio Amelio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la partecipazione del 4% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005.

I contribuenti impugnavano il provvedimento chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso.

2. Avverso la sentenza di primo grado i contribuenti proponevano appello.

La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi.

3. Contro la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

I contribuenti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021).

2. Nella specie il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale.

3. Pur sollevando specifica eccezione di nullità della notificazione, l’Agenzia delle Entrate ha svolto difese nel merito, e a tale riguardo i ricorrenti hanno a loro volta eccepito l’intervenuta sanatoria della nullità.

Sebbene la dife sa erariale non abbia avuto la possibilità di notificare il controricorso nei termini, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., il vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio deve intendersi tuttavia sanato.

La causa va comunque rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci nei gradi di merito.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficiodei grad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27552/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della [OSCURATO:PERSONA] n. 982/2017 depositata il 20/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, con atto notificato aAntonio Amelio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante della “[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la partecipazione del 4% accertava il maggior reddito da partecipazione per l’anno di imposta 2005. I contribuenti impugnavano il provvedimento chiedendone l’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro rigettava il ricorso. 2. Avverso la sentenza di primo grado i contribuenti proponevano appello. La CTR dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 53, comma 1 D. Lgs. n. 546 del 1992, ravvisando il difetto di specificità dei motivi. 3. Contro la decisione d’appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. I contribuenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22641 del 29/10/2007; Sez. 5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021). 2. Nella specie il ricorso per cassazione è stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, ma l’intimata non si è avvalsa nei gradi di merito del patrocinio erariale. 3. Pur sollevando specifica eccezione di nullità della notificazione, l’Agenzia delle Entrate ha svolto difese nel merito, e a tale riguardo i ricorrenti hanno a loro volta eccepito l’intervenuta sanatoria della nullità. Sebbene la dife sa erariale non abbia avuto la possibilità di notificare il controricorso nei termini, non essendo stata formulata istanza di rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ., il vizio relativo all’instaurazione del contraddittorio deve intendersi tuttavia sanato. La causa va comunque rinviata a nuovo ruolo, per l’acquisizione in forma integrale dei fascicoli d’ufficio dei giudizi di merito, ai fini della verifica dell’integrità del litisconsorzio necessario tra società e soci nei gradi di merito. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, ordinando, per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficiodei grad