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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 21063/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24560/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 86/2021, depositata il 29/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 5966/2014, rigettava l’opposizione al decreto n. 1118/2007 con cui veniva ingiunto al Centro di diagnostica clinica e microbiologica dott. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.

S.a.s. il pagamento, a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] 2, di euro 6.538,00, in forza delle fatture nn. 1862 e 1863 del 29/12/2006.

La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 86/2021, depositata il 29/01/2021, ha accolto l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, dichiarando nullo il rapporto tra la struttura e l’amministrazione sanitaria per l’assenza di allegazione e prova della stipula dell’accordo scritto tra le parti, relativo al periodo in relazione al quale si riferiva la pretesa ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1118/2007.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Centro di diagnostica clinica e microbiologica dott. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c.

S.a.s propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dall’[OSCURATO:PERSONA] locale di Salerno, rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. e dell’art. 324 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno sui fatti costitutivi del diritto azionato, fondata sul decreto ingiuntivo non opposto n. 361/2007 del Tribunale di Salerno ottenuto per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di novembre 2006, relative al medesimo rapporto.

La corte d’appello ha ritenuto, non solo generica l’eccezione, avendo l’eccipiente omesso di specificare le ragioni per cui la precedente statuizione avrebbe dovuto far stato, ma anche inidoneo il decreto ingiuntivo prodotto ad assumere efficacia di giudicato, data l’impossibilità di evincere l’identità del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria con quello oggetto della controversia da decidere, evocando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può passare in giudicato una statuizione che accolga o rigetti la domanda senza spiegare le ragioni di detta scelta, perché fa difetto il supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie e che, con particolare riguardo al decreto ingiuntivo non opposto, privo, stante la sommarietà del procedimento, di un supporto argomentativo dal quale evincere la ratio decidendi non è possibile individuare il diritto consacrato nel provvedimento giurisdizionale e dunque la sua efficacia di giudicato in altro giudizio, non avendo il Tribunale di Salerno compiuto alcuna delibazione in relazione alla sussistenza dell’accordo scritto tra le parti né esplicitamente né implicitamente, non bastando il riferimento alla sussistenza dell’accreditamento provvisorio .

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie- debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni assume autorità di giudicato esterno nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso ( v.

Cass., Sez.

Un., 13/7/2006, n. 15896 ).

In altri termini, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( v.

Cass., Sez.

Un., 26/6/2006, n. 13916, e, conformemente, da ultimo, Cass., 14/9/2022, n. 27013).

A tale stregua va pertanto affermato che ove come nella specie il giudice accerti, con riferimento a contratto regolato tra le stesse parti sulla scorta dell’accreditamento provvisorio, che le prestazioni rientrano nella branca di accreditamento e nei limiti della capacità operativa e del tetto di spesa, non può poi un giudice diverso, in relazione allo stesso rapporto tra le stesse parti, affermare il contrario, in quanto la circostanza che -trattandosi di un rapporto per il quale la società creditrice emette di tanto in tanto le fatture per il pagamento delle prestazioni svolte- siano necessari diversi titoli esecutivi non esclude il vincolo del precedente giudicato.

Orbene, atteso che allorquando come nel caso emerga ex actis , l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione ( v.

Cass., Cass., Sez.

Un., 26/6/2006, n. 13916 ), in quanto il giudicato va assimilato agli "elementi normativi" sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ben potendo anche il giudice di legittimità accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti - anche di fatto - indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (v.

Cass., Sez.

Un., 28/11/2007, n. 24664, e, conformemente, Cass., 29/11/2018, n. 30838), va osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.

In particolare là dove ha affermato che Nella specie, al di là della genericità dell’eccezione, avendo l’appellante omesso del tutto di specificare le ragioni per cui la controversia dovrebbe “far stato” nella presente controversia, il decreto ingiuntivo prodotto non ha alcuna idoneità ad assumere l’invocata efficacia di giudicato nel presente giudizio perché non è possibile evincere dallo stesso l’identità del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria nel presente giudizio e di quella oggetto del decreto ingiuntivo non opposto; nel provvedimento monitorio n. 97/2007, infatti, il Tribunale di Salerno non ha compiuto alcuna delibazione in relazione alla sussistenza dell’accordo scritto tra le parti né esplicitamente né implicitamente ( avendo peraltro in quella sede la parte istante richiesto il pagamento delle prestazioni, relative a mensilità diverse da quelle oggi azionate, sulla sola base della sussistenza dell’accreditamento provvisorio .

Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso.

Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24560/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 86/2021, depositata il 29/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 5966/2014, rigettava l’opposizione al decreto n. 1118/2007 con cui veniva ingiunto al Centro di diagnostica clinica e microbiologica dott. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. S.a.s. il pagamento, a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] 2, di euro 6.538,00, in forza delle fatture nn. 1862 e 1863 del 29/12/2006. La Corte d’Appello di Salerno, con la sentenza n. 86/2021, depositata il 29/01/2021, ha accolto l’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno, dichiarando nullo il rapporto tra la struttura e l’amministrazione sanitaria per l’assenza di allegazione e prova della stipula dell’accordo scritto tra le parti, relativo al periodo in relazione al quale si riferiva la pretesa ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1118/2007. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il Centro di diagnostica clinica e microbiologica dott. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. S.a.s propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dall’[OSCURATO:PERSONA] locale di Salerno, rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 cod.civ. e dell’art. 324 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione di giudicato esterno sui fatti costitutivi del diritto azionato, fondata sul decreto ingiuntivo non opposto n. 361/2007 del Tribunale di Salerno ottenuto per il pagamento delle prestazioni sanitarie erogate nel mese di novembre 2006, relative al medesimo rapporto. La corte d’appello ha ritenuto, non solo generica l’eccezione, avendo l’eccipiente omesso di specificare le ragioni per cui la precedente statuizione avrebbe dovuto far stato, ma anche inidoneo il decreto ingiuntivo prodotto ad assumere efficacia di giudicato, data l’impossibilità di evincere l’identità del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria con quello oggetto della controversia da decidere, evocando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non può passare in giudicato una statuizione che accolga o rigetti la domanda senza spiegare le ragioni di detta scelta, perché fa difetto il supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie e che, con particolare riguardo al decreto ingiuntivo non opposto, privo, stante la sommarietà del procedimento, di un supporto argomentativo dal quale evincere la ratio decidendi non è possibile individuare il diritto consacrato nel provvedimento giurisdizionale e dunque la sua efficacia di giudicato in altro giudizio, non avendo il Tribunale di Salerno compiuto alcuna delibazione in relazione alla sussistenza dell’accordo scritto tra le parti né esplicitamente né implicitamente, non bastando il riferimento alla sussistenza dell’accreditamento provvisorio . Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di affermare, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie- debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni assume autorità di giudicato esterno nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso ( v. Cass., Sez. Un., 13/7/2006, n. 15896 ). In altri termini, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( v. Cass., Sez. Un., 26/6/2006, n. 13916, e, conformemente, da ultimo, Cass., 14/9/2022, n. 27013). A tale stregua va pertanto affermato che ove come nella specie il giudice accerti, con riferimento a contratto regolato tra le stesse parti sulla scorta dell’accreditamento provvisorio, che le prestazioni rientrano nella branca di accreditamento e nei limiti della capacità operativa e del tetto di spesa, non può poi un giudice diverso, in relazione allo stesso rapporto tra le stesse parti, affermare il contrario, in quanto la circostanza che -trattandosi di un rapporto per il quale la società creditrice emette di tanto in tanto le fatture per il pagamento delle prestazioni svolte- siano necessari diversi titoli esecutivi non esclude il vincolo del precedente giudicato. Orbene, atteso che allorquando come nel caso emerga ex actis , l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione ( v. Cass., Cass., Sez. Un., 26/6/2006, n. 13916 ), in quanto il giudicato va assimilato agli "elementi normativi" sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ben potendo anche il giudice di legittimità accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti - anche di fatto - indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (v. Cass., Sez. Un., 28/11/2007, n. 24664, e, conformemente, Cass., 29/11/2018, n. 30838), va osservato che nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi. In particolare là dove ha affermato che Nella specie, al di là della genericità dell’eccezione, avendo l’appellante omesso del tutto di specificare le ragioni per cui la controversia dovrebbe “far stato” nella presente controversia, il decreto ingiuntivo prodotto non ha alcuna idoneità ad assumere l’invocata efficacia di giudicato nel presente giudizio perché non è possibile evincere dallo stesso l’identità del rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa creditoria nel presente giudizio e di quella oggetto del decreto ingiuntivo non opposto; nel provvedimento monitorio n. 97/2007, infatti, il Tribunale di Salerno non ha compiuto alcuna delibazione in relazione alla sussistenza dell’accordo scritto tra le parti né esplicitamente né implicitamente ( avendo peraltro in quella sede la parte istante richiesto il pagamento delle prestazioni, relative a mensilità diverse da quelle oggi azionate, sulla sola base della sussistenza dell’accreditamento provvisorio . Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Ap
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