CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, MariaLuisa Miranda, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ha concluso chiedendol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano haconfermato la decisione emessa dal Tribunale di Milano il 21 marzo 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni tre e mesi tre direclusione, oltre alle pene accessorie e alla condanna generica al risarcimento deidanni in favore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., costituito parte civile, conassegnazione di una provvisionale di euro 400.000,00, in quanto ritenutoresponsabile di più fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, aisensi degli artt. 216, comma primo, n. 1, 223 e 219, comma secondo, n. 1, r.d.16 marzo 1942, n. 267.L'imputato, amministratore e gestore della detta società, dichiarata fallita il6 febbraio 2020, è stato ritenuto responsabile della distrazione di euro 805.813,00,corrisposti, per operazioni inesistenti relative a finte forniture di gasolio, a PaoloMarazzina, con somme poi restituite in contanti, salvo una provvigione a favoredel Marazzina, e destinate a dazioni in favore di amministratori di condominio, apagamenti “in nero” per straordinari e altre esigenze del personale, nonché a multee spese personali (capo A). Secondo i giudici di merito, la distrazione si eraconsumata con l'uscita delle somme dalle casse sociali in assenza di unacontropartita reale, sicché anche l'eventuale successivo impiego di parte delcontante per esigenze prospettate come aziendali rimaneva segnato dall'illiceitàdel meccanismo, dall'assenza di tracciabilità e dalla sottrazione delle risorse alfisiologico circuito di controllo dell'impresa.[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] è stato, inoltre, ritenuto responsabile di avere distratto euro113.616,63 in favore del titolare della [OSCURATO:PERSONA], di cui euro 90.168,00 perfatture relative a consulenze ritenute fittizie, nonché ulteriori somme per materialepromozionale, arredi, cene, viaggi, biglietti per eventi, regali, anticipazioni eprelievi con carta aziendale, tutte ricondotte dai giudici di merito a esborsi privi direale giustificazione societaria (capo B).Sempre secondo il Tribunale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., operante nel settore deiservizi ambientali, spurgo e smaltimento rifiuti, aveva subito nel 2019 un tracolloin connessione con l'indagine denominata 'Mensa dei Poveri', con l'arrestodell'amministratore, l'adozione dell'interdittiva antimafia, la nomina di uncommissario prefettizio per alcuni contratti con [OSCURATO:SOCIETA]., la successiva domandadi concordato preventivo e, infine, la dichiarazione di fallimento. Dalla relazionedel curatore risultava, al 31 dicembre 2023, un passivo di euro 8.787.769,17 ecrediti realizzati e parzialmente distribuiti per euro 1.868.830,85.Il Tribunale ha invece assolto l’imputato dalla distinta contestazione relativaalla distrazione di tre mini-escavatori Komatsu oggetto di contratto di leasing enon rinvenuti dal curatore.La Corte di appello, adita dall'imputato, con motivazione conforme a quelladi primo grado, ha reputato infondate le doglianze, osservando, in sintesi, che ladistrazione si era consumata già con il pagamento delle false fatture a Marazzina,sicché il successivo rientro di contante e l'asserita funzionalità aziendale deipagamenti in nero non valevano a trasformare in costi leciti esborsi fondati su unaprovvista extracontabile; secondo il giudice d’appello, infine, neppure gli esborsi afavore del titolare della [OSCURATO:PERSONA], per fatture relative a consulenze ritenutefittizie e per ulteriori spese personali o elettorali, trovavano riscontro in un realeapporto professionale o in una plausibile giustificazione imprenditoriale.2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, deducendo quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale edifetto nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazionecome distrazione delle somme ricevute in contanti dal Marazzina per euro805.813,00 e poi gestite “in nero” dall'imputato.La difesa sostiene che l'impiego del contante per pagare le provvigioni agliamministratori di condominio e gli straordinari “in nero” ai dipendenti nonconfigurasse bancarotta fraudolenta, trattandosi di costi preordinati all'attivitàd'impresa e inglobati nelle fatture emesse, da cui la società ricavava unacontropartita, data dall'esecuzione dei lavori e dal conseguente incasso deicorrispettivi. Si assume, in particolare, che i pagamenti agli amministratori dicondominio non integrassero “tangenti” in senso proprio, ma un costo patologicodi settore, talora imposto al momento dell'incasso di prestazioni già eseguite, eche la spesa, sebbene irregolare, non sarebbe stata distrattiva in assenza di provadell'appropriazione personale delle somme.L'uso personale dei fondi sarebbe privo di riscontri documentali, basandosi -quanto ai noleggi di auto di lusso, alle vacanze e agli acquisti non aziendali - sullagenerica deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e, per di più, attingendo a spese sostenutecon carta aziendale nell'ambito del capo B), senza che fosse provato si trattassedi provvista creata grazie alle operazioni di pagamento e restituzione di cui allefalse fatturazioni del Marazzina.Si censura, inoltre, l'affermazione secondo cui l'assenza di tracciabilitàrenderebbe di per sé distrattivi i pagamenti, osservandosi che Mantuano e Moleriavevano dichiarato di avere tenuto fogli Excel destinati a registrare ingressi euscite delle provviste in contanti. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbeomesso di confrontarsi con la ricostruzione contabile offerta, dalla qualeemergerebbe l'integrale assorbimento delle somme restituite nell'interessesocietario, senza residui per impieghi personali.Si aggiunge che, prima di rivolgersi al Marazzina, la società si sarebbeapprovvigionata di contante attraverso il canale bancario, divenuto però, secondola difesa, sempre meno praticabile.Da ultimo, si contesta la lettura del contesto di crisi, sostenendosi che la [OSCURATO:SOCIETA]. vivesse soltanto cicliche tensioni di cassa connesse ai ritardi dipagamento della committenza pubblica e che il dissesto definitivo fosse invecedipeso dall'interdittiva antimafia e dalla perdita delle commesse pubbliche.2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della leggepenale, nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione, in ordine allaritenuta natura fittizia dei pagamenti effettuati in favore del titolare della EcolConsulting, erroneamente considerato come un consulente tecnico o un dirigentecommerciale, anziché come “business developer” o procacciatore di affari. Inparticolare, secondo il ricorrente, il titolare della [OSCURATO:PERSONA] non avrebbesvolto attività di consulenza tecnica o direzione commerciale stabilmente inseritanell’organizzazione aziendale, ma attività di sviluppo relazionale e procacciamentodi occasioni commerciali, anche attraverso contatti, incontri e trasferte riferiti adAcciona, Ambienthesis, Degrémont e ad altri operatori del settore; sicché l’assenzadi relazioni, report o incarichi formalizzati non sarebbe, di per sé, incompatibilecon la natura dell’attività dedotta.La censura investe, inoltre, la parte della motivazione concernente le ulteriorispese addebitate al capo B): si deduce che la loro riferibilità al titolare della EcolConsulting sarebbe stata desunta in modo congetturale, sulla base della selezioneoperata dal Mantuano, senza che vi fossero fatture, estratti di carta, titoli di viaggioo altra documentazione direttamente idonea a dimostrare la destinazionepersonale o elettorale degli esborsi. In tale prospettiva, il ricorrente richiama, inparticolare, la e-mail indirizzata alla tipografia Pubblimil, che attesterebbe ladestinazione aziendale del materiale promozionale agli amministratori di stabili, lafattura emessa da “[OSCURATO:PERSONA]”, ritenuta incompatibile con la stampa disemplici volantini elettorali, nonché le spiegazioni difensive relative alla cenapresso il ristorante “[OSCURATO:PERSONA]”, ai viaggi a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rimini, [OSCURATO:PERSONA], ai regali e ai biglietti contestati, che non potrebbero essereautomaticamente ascritti a finalità personali o elettorali.Quanto ai prelievi per euro 1.250,00, eseguiti tra il 21 agosto e il 3 settembre2018, la difesa deduce il travisamento del dato contabile, sostenendo che il titolaredella [OSCURATO:PERSONA] aveva la materiale disponibilità di una carta aziendaleAmerican Express intestata a “[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e che i prelievicontestati non costituivano autonome attribuzioni patrimoniali prive di causa, maerano stati effettuati, su autorizzazione del D’[OSCURATO:PERSONA], quale recupero di sommeanticipate a quest’ultimo e/o quale acconto su compensi professionali non ancoraliquidati, essendo stata la fattura di agosto 2018 pagata soltanto il 4 ottobre 2018.2.3. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale evizio di motivazione in ordine alla rilevanza penale della distrazione della minorsomma riferita alle spese ulteriori contestate al capo B).La parte ricorrente, oltre a riproporre il tema del modesto importo delle speseulteriori, insiste sul carattere intrinsecamente fragile della relativa base probatoria,osservando che gli atti non recherebbero i documenti materiali ai quali si fariferimento nel capo di imputazione e che l’elenco delle spese anomale sarebbestato formato da Mantuano secondo criteri soggettivi. In tale prospettiva, siribadisce che la documentazione difensiva già richiamata – e-mail Pubblimil,fattura del “[OSCURATO:PERSONA]”, spiegazioni sulla cena alla [OSCURATO:PERSONA], sui viaggi aRoma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Rimini e [OSCURATO:PERSONA], nonché sui regali, sui biglietti e suiprelievi con carta aziendale – sarebbe stata solo apparentemente esaminata dallaCorte territoriale. Sotto il profilo strettamente giuridico, poi, si lamenta che laCorte d’appello abbia omesso di misurare la concreta pericolosità della condotta inrapporto all’entità del patrimonio sociale e alla massa dei creditori, finendo con ilreputare penalmente rilevante, in via atomistica, una somma che, a fronte di unpassivo di oltre otto milioni di euro, non sarebbe stata idonea a porre in pericoloeffettivo le ragioni creditorie.2.4. Con il quarto motivo si deduce difetto e illogicità della motivazione inordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cuiall'art. 62-bis cod. pen. La difesa rileva l'intrinseca contraddizione della sentenza,la quale, pur dando atto che l'entità delle distrazioni non era particolarmenterilevante rispetto al fatturato e all'attivo fallimentare, avrebbe negato le attenuantifacendo leva su una pretesa personalità negativa dell'imputato, desunta dacondanne non definitive riferite, secondo il ricorrente, alla medesima vicendacomplessiva e non a precedenti autonomi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato conclusioni scritte, convalenza di memoria in caso di trattazione orale, chiedendo il rigetto del ricorso; inudienza pubblica si è riportato alla memoria depositata e ha concluso in tal senso.La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica, insistendo perl'accoglimento del ricorso e ribadendo, in sintesi, l'insussistenza della distrazionequanto al circuito Marazzina, la reale utilità aziendale dell'attività del titolare dellaEcol [OSCURATO:PERSONA], la non offensività delle ulteriori spese contestate e l'illogicità deldiniego delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, pur articolato in censure ampie e diffusamente argomentate, ènel suo complesso infondato; per più profili, inoltre, esso si risolve nellariproposizione di tesi difensive già motivatamente disattese dai giudici di meritoovvero nella richiesta di una non consentita rilettura del compendio probatorio.2. Giova premettere che, nella specie, le sentenze di primo e di secondogrado si saldano reciprocamente, avendo la Corte territoriale espressamentecondiviso la ricostruzione fattuale e il nucleo essenziale dell'argomentazionesviluppata dal Tribunale, con specifica risposta alle censure devolute con l'atto diappello. Le decisioni di merito conformi, come noto, si saldano tra loro in ununicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv.252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01).Va ribadito, altresì, che l’erronea applicazione di legge penale sostanzialepresuppone un fatto incontroverso, laddove la doglianza di carente, illogica ocontraddittoria ricostruzione fattuale è vizio di motivazione denunciabile ex art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.m. inproc. Altoè e altri, Rv. 268404-01). Quest’ultimo, poi, inerisce alla congruità e allacompletezza della motivazione e al rapporto tra questa e la decisione, non certoal rapporto tra prove e decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito.Sono, pertanto, ammissibili solo censure per decisive omissioni motivazionali,contraddizioni o illogicità manifeste: laddove, cioè, la ricostruzione proposta dalricorrente sia inconfutabile e l'unica plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621-01), e non sia solo un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza.Anche il travisamento della prova – la valorizzazione di un dato inesistenteo l’omessa valutazione di uno esistente, in quanto il relativo contenuto testuale("significante"), e non la sua interpretazione ("significato"), sia erroneamenteriportato – può essere oggetto di valutazione in questa sede solo se compromettain modo decisivo la tenuta logica della motivazione (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, Rv. 281085-01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, PGC/Papini, Rv. 274816-07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035-01).3. Alla luce di quanto appena evidenziato, il primo motivo non è fondato.La censura muove, anzitutto, dall'assunto secondo cui il denaro corrispostoa Marazzina e poi rientrato in contanti, sarebbe rimasto, in definitiva, nelladisponibilità dell'impresa e avrebbe finanziato costi funzionali alla produzione delreddito. L'assunto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che haindividuato il momento consumativo della distrazione già nell'uscita delle sommedalle casse sociali a fronte di fatture relative a operazioni inesistenti, prive diqualsiasi contropartita reale per la società.Il successivo trasferimento di parte del contante nella disponibilità di chiamministra la società, e non direttamente ad essa, non neutralizza la naturadistrattiva della prima uscita, ma costituisce, secondo la logica ricostruzione deigiudici di merito, un segmento ulteriore del medesimo meccanismo, funzionale allacreazione di una provvista extracontabile sottratta al circuito tracciabile, allacontabilità e, in ogni caso, alla garanzia dei creditori. Tale valutazione è coerentecon il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, lapartecipazione a un sistema di emissione di fatture per operazioni inesistentiintegra un indice di fraudolenza rilevante ai fini dell'accertamento della concretapericolosità del fatto e del dolo generico, specie quando l'operazione avvenga inun contesto di dissesto già percepibile (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello,Rv. 280898-01). Tali condotte, tenute allo scopo di occultare le gestioni dei “fondineri”, non escludono la configurabilità del reato, in relazione al quale non rileva ilmovente (così Sez. 5, n. 27410 del 25/05/2022, Salvini, Rv. 283580-01, inmotivazione).Né occorre che la distrazione abbia causalmente determinato il fallimento,essendo sufficiente che l'agente abbia depauperato l'impresa destinando le risorsea impieghi estranei alla loro fisiologica destinazione, sicché, una volta intervenutala dichiarazione di fallimento, i fatti distrattivi assumono rilievo anche se commessiquando l'impresa non versi ancora in stato di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01 e Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Rv.288725-01, tra le tante).La difesa insiste nel dedurre il reimpiego dei detti “fondi neri” a vantaggiodell’impresa, richiamando pagamenti vari (come quelli a favore di amministratoridi condominio, per pagare straordinari, per far fronte ad urgenze e pasti per idipendenti).Anche tale prospettazione è stata congruamente disattesa dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale non ha confuso l'interesse economico immediatodell'imprenditore con l'interesse giuridicamente rilevante dell'impresa e deicreditori. Pagamenti in nero, dazioni occulte agli amministratori di condominio edesborsi fondati su false fatture non divengono costi leciti o neutri solo perchéinseriti in una prassi di settore o ritenuti utili alla prosecuzione dell'attività.Essi, anzitutto, espongono la società a ulteriori debiti e responsabilità, inragione delle plurime violazioni – quanto meno amministrative e fiscali –commesse.In ogni caso, drenano risorse, sottraendole ai controlli interni ed esterni:risorse il cui destino resta non più verificabile possono essere logicamentequalificate come utilità distratte, ove non sia dimostrata una loro destinazioneeffettiva, lecita e coerente con l’interesse sociale.Tanto è coerente col pacifico principio secondo cui, in tema di bancarottafraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della societàdichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710-01, in un caso di mancatorinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, in cui si è precisato che non èsufficiente, per ritenere non integrato il delitto, la generica asserzione per cui glistessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati néprecisati nel loro dettagliato ammontare; confronta, negli stessi termini: Sez. 5,n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740-01; Sez. 5, n. 22894 del17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385-01; si vedano, altresì, in relazione alladistrazione di somme, Sez. 5, n. 14051 del 15/1/2008, non massimata, e inrelazione alla distrazione di beni, Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi,Rv. 282643-01 e Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204-01).Dunque, una volta accertato che beni o somme appartenenti all’impresafallita siano entrati nella disponibilità dell’amministratore e non siano statirinvenuti, né ne sia stata dimostrata una legittima destinazione aziendale, la lorodistrazione può essere logicamente desunta dal mancato assolvimento dell’obbligodi rendicontazione gravante su chi aveva la gestione del patrimonio sociale.Tale consolidato orientamento, peraltro, non comporta alcuna inversionedell’onere della prova, posto che, in tali casi, l’imputato risponde di fattipositivamente accertati – e cioè della disponibilità di somme o beni sociali e dellaloro non provata destinazione a finalità aziendali verificabili – e non sulla base dimere presunzioni.Non assumono rilievo decisivo, in senso contrario, le deposizioni diMantuano, Moleri e degli altri dipendenti, né il richiamo difensivo ai fogli Excelasseritamente utilizzati per annotare talune movimentazioni di contante. I giudicidi merito non hanno infatti negato che una parte della provvista extracontabilefosse destinata al pagamento di straordinari, urgenze, pasti fuori sede o dazioniagli amministratori di condominio; hanno, piuttosto, ritenuto che tali elementi nonelidessero la natura distrattiva dell’operazione, già integrata dall’uscita di sommesociali a fronte di fatture per operazioni inesistenti e dalla conseguentealimentazione di un fondo nero sottratto alla contabilità e ai fisiologici controllisocietari. In tale prospettiva, le dichiarazioni testimoniali e le annotazioni interneevocate dalla difesa sono state logicamente considerate insufficienti, perchériferite a una ricostruzione solo parziale e approssimativa dei flussi, non idonea acorrelare puntualmente ciascuna retrocessione alle singole uscite e, soprattutto,non capace di trasformare in costi aziendali fisiologici esborsi illeciti, eterogenei,non contabilizzati e privi di regolare giustificazione documentale.È, pertanto, inammissibile la richiesta di valorizzare diversamente tali datiistruttori, come pure la chiesta verifica dell’insussistenza di un uso personale deifondi (basato – si assume – sulla generica deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]),trattandosi di profili di merito già valutati dai giudici territoriali ed insuscettibili diulteriore valutazione in questa sede.Del pari non è decisiva l'ulteriore deduzione secondo cui la crisi dell'impresasarebbe sopravvenuta solo a seguito dell'interdittiva antimafia del 2019. [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato, senza manifesta illogicità, sia la cronica tensionefinanziaria già emersa dalle deposizioni, sia la intrinseca idoneità del meccanismodistrattivo a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale dei creditori; in ogni caso,come detto, la fattispecie distrattiva non richiede un nesso eziologico tra singolacondotta e fallimento.4. Il secondo motivo è parimenti infondato.La Corte d'appello ha dato conto, con motivazione ampia e nonmanifestamente illogica, delle ragioni per cui ha ritenuto che i pagamenti effettuatiin favore del titolare della [OSCURATO:PERSONA] non trovassero adeguato riscontro inun'effettiva attività consulenziale o di sviluppo commerciale.Sono stati valorizzati, in particolare, l'importo complessivo delle fatture, paria euro 90.168,00, la genericità delle causali, l'assenza di contratto scritto, incaricoformale, relazione, report, proposta commerciale, piano di sviluppo o altradocumentazione idonea a individuare oggetto, contenuto, modalità e risultati dellaprestazione, nonché le dichiarazioni dei soggetti inseriti nell'organizzazioneaziendale circa la presenza solo saltuaria del titolare della [OSCURATO:PERSONA] inazienda.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso oppone – ancora una volta– una diversa lettura del materiale istruttorio, facendo leva sulle dichiarazionidell'imputato e del titolare della [OSCURATO:PERSONA], sui contatti da quest'ultimointrattenuti e sull'incremento del fatturato aziendale. Si tratta, tuttavia, diprospettazione di merito: la Corte territoriale ha escluso che tali elementidimostrassero un apporto professionale continuativo, specifico e proporzionatoagli esborsi contestati, rilevando che la frequentazione personale, lapartecipazione ad alcune trasferte o la generica presentazione di potenzialiinterlocutori non consentissero di giustificare il flusso periodico di denaro in favoredell'amico e referente politico dell'imputato.Analoghe considerazioni valgono per gli esborsi ulteriori ricondotti al capoB). La Corte territoriale non ha affermato apoditticamente la natura privata dellespese, ma ha valorizzato il loro oggetto, il contesto temporale in cui furonosostenute, le indicazioni provenienti dall'ufficio amministrativo e l'assenza di unarendicontazione coerente con l'interesse della società. Anche le spiegazionialternative offerte dalla difesa - materiale promozionale, trasferte, cene, biglietti,regali e anticipazioni - sono state esaminate e ritenute non persuasive, conmotivazione che non presenta fratture logiche sindacabili in sede di legittimità.Né le specifiche allegazioni difensive relative alla e-mail Pubblimil, alla fatturadel “[OSCURATO:PERSONA]”, alla cena presso “[OSCURATO:PERSONA]”, ai viaggi, ai regali e ai biglietticontestati impongono una diversa conclusione. Tali deduzioni, infatti, tendono aisolare singole voci di spesa e a proporne una diversa possibile lettura causale, manon evidenziano l’omessa considerazione di un dato probatorio decisivo, néincrinano la valutazione complessiva dei giudici di merito, fondata sullaconvergenza tra oggetto degli esborsi, contesto temporale, indicazioni provenientidall’ufficio amministrativo e assenza di una rendicontazione societaria idonea adimostrarne l’inerenza all’attività della [OSCURATO:PERSONA].Quanto ai prelievi bancomat per euro 1.250,00, la deduzione secondo cui lafattura di agosto 2018 sarebbe stata pagata solo il 4 ottobre 2018 e i prelievicostituirebbero anticipazioni o conguagli non individua un travisamento decisivodella prova. Essa presuppone, infatti, proprio ciò che i giudici di merito hannoescluso, e cioè la riferibilità dei flussi in favore del titolare della [OSCURATO:PERSONA] acompensi effettivamente dovuti e causalmente giustificati; inoltre, non supera ildato, valorizzato dalla Corte territoriale, dell’utilizzo personale o comunque nonrendicontato di una carta aziendale da parte di un soggetto non stabilmenteinserito nella struttura societaria, nel più ampio quadro di esborsi privi di adeguatagiustificazione imprenditoriale.5. Non merita accoglimento neppure il terzo motivo.La censura sviluppa il tema del pericolo concreto assumendo che la sommariferita alle spese ulteriori contestate al capo B) sarebbe, in assoluto, troppomodesta per incidere sulla garanzia dei creditori.La prospettazione non è condivisibile.Quanto al preliminare profilo probatorio, la doglianza sulla pretesa fragilitàdell’elenco delle spese anomale non è autonoma rispetto alle censure giàesaminate con riferimento al secondo motivo. Anche sotto tale aspetto il ricorsonon indica un travisamento decisivo del contenuto degli atti, ma sollecita unanuova valutazione del materiale istruttorio e documentale, contrapponendo allaricostruzione dei giudici di merito una diversa lettura delle singole voci di spesa edelle indicazioni rese dal Mantuano. La Corte territoriale, tuttavia, ha ritenuto taliesborsi privi di giustificazione societaria non in forza di una mera presunzione, masulla base del loro oggetto, del contesto in cui furono sostenuti, della loro riferibilitàa interessi personali o politici del titolare della [OSCURATO:PERSONA] e della mancanza didocumentazione idonea a ricondurli a effettive esigenze aziendali.La Corte d'appello, poi, non ha confuso il pericolo con il danno né ha reputatosufficiente la mera esistenza del fallimento per fondare il giudizio di offensività.Essa ha collocato gli esborsi contestati nell’ambito di una più ampia e ripetutafuoriuscita di risorse da una società che, secondo la ricostruzione di merito, giàpresentava tensioni finanziarie, e li ha valutati unitariamente al sistema di falsefatture, fondi extracontabili e spese prive di giustificazione aziendale.Il giudizio è conforme al principio secondo cui la bancarotta fraudolentadistrattiva prefallimentare è reato di pericolo concreto da valutarsi ex ante, benchériferito al momento della dichiarazione di insolvenza e con riguardo agli attidepauperativi commessi nella zona del rischio penale.Ne consegue che la difesa non può isolare la singola voce di spesa epretenderne la valutazione atomistica, prescindendo dal complessivo contestogestionale e depauperativo accertato dai giudici di merito.6. È infondato, infine, il motivo concernente il diniego delle circostanzeLa Corte d'appello ha fondato il relativo giudizio, in modo non apparente,non già sul solo richiamo alla precedente condanna non definitiva, ma soprattuttosulla gravità qualitativa delle condotte, sulla loro sistematicità, sulla pluralità deifatti, sull'intensità del dolo desumibile dal meccanismo di creazione e gestione diprovviste occulte e sull'assenza di condotte riparatorie o restitutorie. Lacircostanza che il Tribunale avesse riconosciuto la non particolare rilevanzaquantitativa delle distrazioni rispetto al fatturato e all'attivo fallimentare nonimponeva, di per sé, il riconoscimento delle attenuanti, potendo quel dato essereconsiderato, come è avvenuto, alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen.La deduzione difensiva secondo cui le ulteriori vicende penali sarebberoriconducibili al medesimo contesto non evidenzia una contraddizione decisiva dellamotivazione: la Corte territoriale ha comunque valorizzato elementi interni ai fattidi causa e alla complessiva modalità di gestione dell'impresa, ritenendoli ostativia un giudizio di particolare meritevolezza. Si tratta di valutazione discrezionale,sorretta da argomenti non manifestamente illogici e, pertanto, non sindacabile inquesta sede.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]