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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07635/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9277-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; j - inthnati - ì avverso l'ordinanza n.

RG 20317/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ex artt. 391 bis e 395 n. 4. c.p.c., avverso l'ordinanza n. 20317/2019, con cui la Terza sezione civile di questa Corte ha rigettato il suo ricorso nei confronti della sentenza n. 1592/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila, formulando quattro motivi, illustrati con memoria; gttal fine deduce che: i) Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1962/2011, aveva accolto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] SpA, della somma di euro 89.924,92, oltre ad accessori e a spese, in virtù della fideiussione prestata a favore della debitrice principale, la [OSCURATO:PERSONA] SrL, con riferimento ad un contratto di finanziamento del 29-10-1996, intercorso con la Banca ingiungente; in particolare, il Giudice di prijegure aveva ritenuto che la Banca aveva agito nei confronti fideiussore oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc.; li) la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1592/2017 dell'8 settembre 2017, aveva accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. avrebbe potuto essere convenzionalmente esclusa per effetto della rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non avrebbe operato, ove le parti avessero previsto che la fideiussione si sarebbe estinta solo all'estinguersi del debito garantito' frkel caso di specie, all'art. 4 ) del contratto di finanziamento, era stabilito che la fideiussione era stata prestata per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento e fino alla Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -2- completa estinzione delle stesse, con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 cc.; iii) la Corte di Cassazione, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale, giudicando infondati i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo r Segnatamente, questa t Corte ha ritenuto il primo motivo - con cui era stata lamentata l'omessa valutazione dell'eccessiva onerosità della fideiussione, nonostante già nel giudizio di primo grado fosse stata dedotta e provata la violazione dell'art. 1941 c.c., per l'eccessivo ammontare della prestata garanzia - infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'eccezione non esaminata in primo grado, perché ritenuta assorbita, per non essere considerata rinunciata, avrebbe dovuto essere riproposta in appello da parte del ricorrente vittorioso in primo grado/ Gon il secondo motivo di ricorso era stato denunciato il fatto che la Corte d'Appello avesse esaminato l'eccezione, introdotta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c., con cui la Banca aveva sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., in quanto il fideiussore, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, aveva rinunziato al termine semestrale; /a pronuncia revocanda ha reputato che correttamente il Giudice d'Appello avesse esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado; / vendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -3- proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che: 1) li ricorrente deduce che questa Corte sarebbe incorsa nei seguenti errori di fatto revocatori: il ) aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare il documento a firma della [OSCURATO:PERSONA] di Bari del 3 gennaio 2018, successivo alla proposizione del ricorso per cassazione, con cui la suddetta banca aveva comunicato di aver ceduto il credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SRL, oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara il 9 dicembre 2005, alla [OSCURATO:PERSONA] SPA in data 21 dicembre 2006, e di essere, pertanto, estranea alle vicende occorse in data successiva.

Detta comunicazione della banca era stata la risposta ad una richiesta di comunicazione delle transazioni concluse tra la banca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i2) avere omesso di pronunciarsi in ordine alla eccessiva onerosità della fideiussione, non avendo valutato l'entità della garanzia personale richiesta dall'istituto bancario e non avendo dichiarato la nullità e la illegittimità della fideiussione richiesta; .22 decisione impugnata ha rilevato che il ricorrente, vittorioso in primo grado, non aveva dedotto in appello l'eccezione di onerosità della fideiussione, sollevata nel giudizio di prime cure e non esaminata in quella sede, in quanto assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., pertanto, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto rinunciata la eccezione, in applicazione del principio secondo cui le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia alle Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -4- domande ed alle eccezioni non accolte in primo grado, a riproporle con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema decidendum e nel thema probandum del giudizio di primo grado (Cass. Sez.

Un., 7940/2019)/ 41,1 ricorrente sostiene di aver fornito anche nel giudizio di appello molteplici elementi di prova, anche di natura documentale, comprovanti univocamente l'eccessiva onerosità della fideiussione; @) aver ritenuto non precluso in sede di appello l'esame della eccezione di rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c.

La tesi del ricorrente è che la Corte di Cassazione abbia erroneamente ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] legittimata ad esibire in sede di appello il contratto di finanziamento, al fine di far emergere che nello stesso era stata pattuita la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c, ritenendo che quella della banca fosse una mera difesa e non già una eccezione in senso proprio; 4) avere erroneamente interpretato i fatti di causa ed i documenti allegati, incorrendo nella violazione dell'art. 1957 c.c., per avere, una volta accertata la rinuncia al termine semestrale, ritenuto irrilevante la questione formulata con il terzo motivo concernente la mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel termine semestrale' i 1.1) rur essendo le ragioni di censura avverso l'ordinanza di questa Corte plurime, esse presentano tratti comuni che ne giustificano la trattazione unitaria' I 1.2) deve, innanzitutto, ribadirsi che: i) l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ii) il fatto su cui cade l'errore Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -5- non deve avere costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione* I 1.3) rbene, errori aventi tali caratteristiche non solo non vi sono stati nel caso di specie, ma nemmeno risultano dedotti nei motivi di ricorso'i ta memoria ribadisce quanto già censurato con il ricorso e non adduce argomenti che giustifichino conclusioni diverse' i A supporto di tale conclusioni, in via preliminare ed in linea generale si osserva che buona parte degli errori imputati alla ordinanza revocanda neppure sotto il profilo argomentativo presenta i caratteri dell'errore revocatorio' i 41 ricorrente, malgrado gli sforzi profusi, non ha affatto dimostrato che questa Corte sia venuta meno all'obbligo di ricostruire esattamente i fatti né che abbia trascurato fatti decisivi che, ove esaminati, avrebbero determinato un diverso esito del ricorso per cassazione; -4n particolare, l'impegno confutativo non raggiunge lo scopo, perché quanto denunciato va oltre il perimetro dell'errore revocatorio; infatti, l'ubi consistam delle doglianze si risolve nella denunzia di errori di diritto e di valutazione che, quand'anche ricorrenti, non giustificherebbero la revocazione della pronunciai 1.4) quanto al primo motivo, deve ribadirsi in termini generali che non incorre in vizio revocatorio la decisione che abbia deciso una questione controversa, anche se con motivazione dalla quale non emerga che il giudice abbia preso Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -6- in considerazione un certo documento, in quanto ciò non implica necessariamente che quel documento sia stato negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione ogni fatto o documento che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale; Qliel resto, un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa non può integrare, di per sé, il presupposto dell'errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudice dell'impugnazione abbia, come nella specie, comunque deciso su tuttele questioni controverse (Cass. Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032)i E, comunque, l'ordinanza revocanda ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con la statuizione che si riporta, non senza previamente osservare che la censura del ricorrente non vi si è confrontata (limitandosi ad asserire la presenza di un vizio di motivazione a p. 12 del ricorso e a p.3 della memoria ex art. 378 c.p.c.) o comunque non ne ha colto appieno la reale portata: «risultando che la [OSCURATO:SOCIETA] era intervenuta in giudizio ai sensi dell'art.111 Cost. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] SPA (fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), facendo proprie le domande e le difese di quest'ultima, ma senza la sua estromissione»i -In altri termini, la ordinanza revocanda ha giustificato, con la suddetta statuizione, la ricorrenza della legittimazione ad agire in capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; il che destituisce di fondamento gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] che egli ripropone nella memoria ex art. 378 c.p.c., giacchè sul fatto asseritamente controverso vi è stata una decisione, provocata proprio dalla eccezione di carenza di legittimazione sollevata Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -7- dall'odierno ricorrente e dal medesimo giustificata proprio con la prova documentale costituita dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. del 3 gennaio 2018 che Antonio di Giangirolamo aveva allegato alla memoria illistrativa del ricorso ordinario per cassazione. 7 Ale dà atto l'ordinanza revocanda a p. 4, ove si legge che il ricorrente aveva illustrato il ricorso con memoria «con la quale evidenzia la carenza di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per avere quest'ultima ceduto in data 21-12-06 il proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] spa, successivamente incorporata da MedioFactoring il 15-10- 2013» i tanto dimostra irrefutabilmente che questa Corte non ha affatto deciso supponendo l'inesistenza di un fatto invece risultante dagli atti di causa; 1.5) 41 secondo motivo ed il terzo motivo si pongono ancor più manifestamente fuori dalle categorie logico-giuridiche dell'errore revocatorio, avendo ad oggetto asseriti errori di diritto imputati alla ordinanza revocandai 1.6) 41 quarto motivo è definito persino dal ricorrente un errore «nella corretta interpretazione dei fatti», perciò anche esso, il cui accoglimento, peraltro, avrebbe richiesto la fondatezza del motivo di ricorso precedente, va incontro ad una dichiarazione di inammissibilità; 2)4n definitiva, il ricorso non merita accoglimento in alcuna delle sue articolazioni' i 3) Nulla va liquidato per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva in questa sedei 4),Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

Ric. 2020 n. 09277 sez.

M3 - ud. 30-11-2021 -8- PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9277-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; j - inthnati - ì avverso l'ordinanza n. RG 20317/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ex artt. 391 bis e 395 n. 4. c.p.c., avverso l'ordinanza n. 20317/2019, con cui la Terza sezione civile di questa Corte ha rigettato il suo ricorso nei confronti della sentenza n. 1592/2017 della Corte d'Appello di L'Aquila, formulando quattro motivi, illustrati con memoria; gttal fine deduce che: i) Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1962/2011, aveva accolto la sua opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] SpA, della somma di euro 89.924,92, oltre ad accessori e a spese, in virtù della fideiussione prestata a favore della debitrice principale, la [OSCURATO:PERSONA] SrL, con riferimento ad un contratto di finanziamento del 29-10-1996, intercorso con la Banca ingiungente; in particolare, il Giudice di prijegure aveva ritenuto che la Banca aveva agito nei confronti fideiussore oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc.; li) la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 1592/2017 dell'8 settembre 2017, aveva accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. avrebbe potuto essere convenzionalmente esclusa per effetto della rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non avrebbe operato, ove le parti avessero previsto che la fideiussione si sarebbe estinta solo all'estinguersi del debito garantito' frkel caso di specie, all'art. 4 ) del contratto di finanziamento, era stabilito che la fideiussione era stata prestata per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di finanziamento e fino alla Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- completa estinzione delle stesse, con espressa rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 cc.; iii) la Corte di Cassazione, con la sentenza oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte territoriale, giudicando infondati i primi due motivi di ricorso e assorbito il terzo r Segnatamente, questa t Corte ha ritenuto il primo motivo - con cui era stata lamentata l'omessa valutazione dell'eccessiva onerosità della fideiussione, nonostante già nel giudizio di primo grado fosse stata dedotta e provata la violazione dell'art. 1941 c.c., per l'eccessivo ammontare della prestata garanzia - infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'eccezione non esaminata in primo grado, perché ritenuta assorbita, per non essere considerata rinunciata, avrebbe dovuto essere riproposta in appello da parte del ricorrente vittorioso in primo grado/ Gon il secondo motivo di ricorso era stato denunciato il fatto che la Corte d'Appello avesse esaminato l'eccezione, introdotta per la prima volta in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c., con cui la Banca aveva sostenuto l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c., in quanto il fideiussore, con la sottoscrizione del contratto di finanziamento, aveva rinunziato al termine semestrale; /a pronuncia revocanda ha reputato che correttamente il Giudice d'Appello avesse esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado; / vendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -3- proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1) li ricorrente deduce che questa Corte sarebbe incorsa nei seguenti errori di fatto revocatori: il ) aver rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., senza considerare il documento a firma della [OSCURATO:PERSONA] di Bari del 3 gennaio 2018, successivo alla proposizione del ricorso per cassazione, con cui la suddetta banca aveva comunicato di aver ceduto il credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SRL, oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pescara il 9 dicembre 2005, alla [OSCURATO:PERSONA] SPA in data 21 dicembre 2006, e di essere, pertanto, estranea alle vicende occorse in data successiva. Detta comunicazione della banca era stata la risposta ad una richiesta di comunicazione delle transazioni concluse tra la banca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i2) avere omesso di pronunciarsi in ordine alla eccessiva onerosità della fideiussione, non avendo valutato l'entità della garanzia personale richiesta dall'istituto bancario e non avendo dichiarato la nullità e la illegittimità della fideiussione richiesta; .22 decisione impugnata ha rilevato che il ricorrente, vittorioso in primo grado, non aveva dedotto in appello l'eccezione di onerosità della fideiussione, sollevata nel giudizio di prime cure e non esaminata in quella sede, in quanto assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., pertanto, la Corte territoriale aveva correttamente ritenuto rinunciata la eccezione, in applicazione del principio secondo cui le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia alle Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -4- domande ed alle eccezioni non accolte in primo grado, a riproporle con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema decidendum e nel thema probandum del giudizio di primo grado (Cass. Sez. Un., 7940/2019)/ 41,1 ricorrente sostiene di aver fornito anche nel giudizio di appello molteplici elementi di prova, anche di natura documentale, comprovanti univocamente l'eccessiva onerosità della fideiussione; @) aver ritenuto non precluso in sede di appello l'esame della eccezione di rinuncia al termine di liberazione di cui all'art. 1957 c.c. La tesi del ricorrente è che la Corte di Cassazione abbia erroneamente ritenuto la [OSCURATO:PERSONA] legittimata ad esibire in sede di appello il contratto di finanziamento, al fine di far emergere che nello stesso era stata pattuita la rinuncia ad avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c, ritenendo che quella della banca fosse una mera difesa e non già una eccezione in senso proprio; 4) avere erroneamente interpretato i fatti di causa ed i documenti allegati, incorrendo nella violazione dell'art. 1957 c.c., per avere, una volta accertata la rinuncia al termine semestrale, ritenuto irrilevante la questione formulata con il terzo motivo concernente la mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel termine semestrale' i 1.1) rur essendo le ragioni di censura avverso l'ordinanza di questa Corte plurime, esse presentano tratti comuni che ne giustificano la trattazione unitaria' I 1.2) deve, innanzitutto, ribadirsi che: i) l'errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; ii) il fatto su cui cade l'errore Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -5- non deve avere costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, perché l'errore presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione* I 1.3) rbene, errori aventi tali caratteristiche non solo non vi sono stati nel caso di specie, ma nemmeno risultano dedotti nei motivi di ricorso'i ta memoria ribadisce quanto già censurato con il ricorso e non adduce argomenti che giustifichino conclusioni diverse' i A supporto di tale conclusioni, in via preliminare ed in linea generale si osserva che buona parte degli errori imputati alla ordinanza revocanda neppure sotto il profilo argomentativo presenta i caratteri dell'errore revocatorio' i 41 ricorrente, malgrado gli sforzi profusi, non ha affatto dimostrato che questa Corte sia venuta meno all'obbligo di ricostruire esattamente i fatti né che abbia trascurato fatti decisivi che, ove esaminati, avrebbero determinato un diverso esito del ricorso per cassazione; -4n particolare, l'impegno confutativo non raggiunge lo scopo, perché quanto denunciato va oltre il perimetro dell'errore revocatorio; infatti, l'ubi consistam delle doglianze si risolve nella denunzia di errori di diritto e di valutazione che, quand'anche ricorrenti, non giustificherebbero la revocazione della pronunciai 1.4) quanto al primo motivo, deve ribadirsi in termini generali che non incorre in vizio revocatorio la decisione che abbia deciso una questione controversa, anche se con motivazione dalla quale non emerga che il giudice abbia preso Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -6- in considerazione un certo documento, in quanto ciò non implica necessariamente che quel documento sia stato negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perché, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione ogni fatto o documento che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale; Qliel resto, un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa non può integrare, di per sé, il presupposto dell'errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudice dell'impugnazione abbia, come nella specie, comunque deciso su tuttele questioni controverse (Cass. Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032)i E, comunque, l'ordinanza revocanda ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con la statuizione che si riporta, non senza previamente osservare che la censura del ricorrente non vi si è confrontata (limitandosi ad asserire la presenza di un vizio di motivazione a p. 12 del ricorso e a p.3 della memoria ex art. 378 c.p.c.) o comunque non ne ha colto appieno la reale portata: «risultando che la [OSCURATO:SOCIETA] era intervenuta in giudizio ai sensi dell'art.111 Cost. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA], in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] SPA (fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), facendo proprie le domande e le difese di quest'ultima, ma senza la sua estromissione»i -In altri termini, la ordinanza revocanda ha giustificato, con la suddetta statuizione, la ricorrenza della legittimazione ad agire in capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; il che destituisce di fondamento gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] che egli ripropone nella memoria ex art. 378 c.p.c., giacchè sul fatto asseritamente controverso vi è stata una decisione, provocata proprio dalla eccezione di carenza di legittimazione sollevata Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -7- dall'odierno ricorrente e dal medesimo giustificata proprio con la prova documentale costituita dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. del 3 gennaio 2018 che Antonio di Giangirolamo aveva allegato alla memoria illistrativa del ricorso ordinario per cassazione. 7 Ale dà atto l'ordinanza revocanda a p. 4, ove si legge che il ricorrente aveva illustrato il ricorso con memoria «con la quale evidenzia la carenza di legittimazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. per avere quest'ultima ceduto in data 21-12-06 il proprio credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] spa, successivamente incorporata da MedioFactoring il 15-10- 2013» i tanto dimostra irrefutabilmente che questa Corte non ha affatto deciso supponendo l'inesistenza di un fatto invece risultante dagli atti di causa; 1.5) 41 secondo motivo ed il terzo motivo si pongono ancor più manifestamente fuori dalle categorie logico-giuridiche dell'errore revocatorio, avendo ad oggetto asseriti errori di diritto imputati alla ordinanza revocandai 1.6) 41 quarto motivo è definito persino dal ricorrente un errore «nella corretta interpretazione dei fatti», perciò anche esso, il cui accoglimento, peraltro, avrebbe richiesto la fondatezza del motivo di ricorso precedente, va incontro ad una dichiarazione di inammissibilità; 2)4n definitiva, il ricorso non merita accoglimento in alcuna delle sue articolazioni' i 3) Nulla va liquidato per le spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva in questa sedei 4),Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto. Ric. 2020 n. 09277 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -8- PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
Decreto Cassazione n. 07635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris