CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 12815/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SALVATORETRIFIRO', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAOLOZUCCHINALI;2026- ricorrente -1950controUSB [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 216/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4778/20211. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenzNaum dereo sl ezionale 1950/2026Numero di raccolta generale 12815/2026Tribunale della stessa sede che, rigettando l’opposizione diData pubblicazione 05/05/2026Esselunga s.p.a., aveva a sua volta confermato il decreto ex art.28 legge n. 300 del 1970 con il quale era stata ritenutal’antisindacalità del comportamento tenuto dalla società che –preso atto della indizione delle elezioni per il rinnovo delle RSU, indata 13.3.2017, da parte della [OSCURATO:PERSONA] nonché della revoca,in data 26.4.2017, della medesima procedura da parte dellastessa organizzazione sindacale – aveva comunicato di riteneredecaduta la RSU, astenendosi dal fornire all’organizzazionesindacale USB [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (che aveva,nel frattempo, comunicato la lista dei propri candidati) sia l’elencodei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione di locali ovesvolgere le elezioni.2. Avverso l'anzidetta sentenza, la società Esselunga ha propostoricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrati da memoria,e la USB ha resistito con controricorso.3. La Procura generale ha fatto pervenire conclusioni scritteRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione degli artt. 28 legge n. 300/1070, 2, 4, 5, 10dell’[OSCURATO:PERSONA] 1994, 1362, comma 2, 1366, 1374c.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretatol’[OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che una volta indette leelezioni per il rinnovo delle RSU le stesse non possano esseresuccessivamente revocate/ritirate. La carenza di una disciplina intal senso è dovuta all’obiettivo che l’Accordo si prefigurava, ossiaquello di costruire un nuovo sistema di rappresentanza sindacaledi fonte esclusivamente contrattuale, alternativo rispetto all’art.19 della legge n. 300/1970; la possibilità di revocare l’elezionepuò ricavarsi dalla constatazione che la regolamentazione pattiziaprevede la facoltà, non l’obbligo, per le organizzazioni sindacali diavviare le elezioni per la costituzione della RSU. Inoltre, alNumero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/2026riconoscimento del potere di iniziativa solamente Nuamie ros doi rgacgcoelttat gie nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026firmatari dell’Accordo (e del CCNL applicato in azienda) deve,fisiologicamente, corrispondere la possibilità (esclusiva) disospendere la procedura già avviata (a prescindere dal fatto chetale eventualità non sia stata prevista nell’Accordo): ciò si desumedal comportamento delle parti (firmatarie dell’Accordo) successivoal suddetto Accordo, posto che nel caso in esame proprio tutti isoggetti legittimati ad indire le elezioni hanno concordemente edunitariamente ritenuto di sospendere le elezioni. Insomma,ragioni di carattere storico, sistematico nonché letterale fannopropendere per una interpretazione che riconosca ad alcunisoggetti (e non ad altri) il diritto di indire le elezioni e disospenderle.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso si deduce omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge n.300/1970 avendo, la Corte territoriale, trascurato che la materiadel contendere nasceva da un contrasto tra le organizzazionisindacali a fronte del quale la società si è limitata a non dar corsoagli ulteriori adempimenti della procedura di elezione, a fronte diun quadro contrattuale di non agevole interpretazione. D’altraparte, la decadenza della RSU discendeva, automaticamente dallaprevisione dell’art. 10 dell’[OSCURATO:PERSONA], e lacomunicazione dell’impresa è stata, dunque, una mera presad’atto.3. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminaticongiuntamente, non sono fondati.4. La valutazione dei motivi di ricorso richiede la ricostruzionedella disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 1994, attoche ha regolato le elezioni delle RSU di cui in oggetto.L’Articolo 2, della Parte Prima (“Costituzione delle rappresentanzesindacali unitarie”) regola “Ambito ed iniziativa per la costituzione”e recita:Numero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/2026“Nelle unita' produttive nelle quali l'azienda occupNi umpeiruo 'd i rdacic ol1ta 5ge nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026dipendenti, può' darsi luogo alla costituzione delle rappresentanzesindacali unitarie, sulla base di liste presentate ad iniziativa delleorganizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993,nonché del presente accordo e del CCNL applicato in azienda.Hanno altresì' potere d'iniziativa a presentare liste le associazioni,diverse dalle organizzazioni sindacali suddette, purché'formalmente costituite in sindacato con un proprio statuto ed attocostitutivo, ed a condizione che: a) raccolgano il 5% delle firmesul totale dei lavoratori aventi diritto al voto; b) accettinoespressamente e formalmente il contenuto del presente accordo.”L’articolo 8, Parte Prima, dedicato a “Diritti, tutele, permessisindacali e modalità di esercizio” prevede: “I componenti delleR.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. e dei C.d.A., laddoveprevisti dai contratti collettivi, nella titolarità' dei poteri enell'esercizio dei diritti, permessi e tutele gia' loro spettanti pereffetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 300/70. […]”L’articolo 10, sempre della Parte Prima, si occupa di “Durata esostituzione nell'incarico” e recita: “I componenti della R.S.U.restano in carica 36 mesi e possono essere rieletti nelle successiveelezioni. La R.S.U. uscente, provvederà ad indire le elezioni,mediante comunicazione da affiggere negli appositi spazi riservatiall'attività' sindacale che l'azienda metterà a disposizione dellaR.S.U. e da inviare alla direzione aziendale. Le elezioni di rinnovodovranno avvenire entro i 30 giorni precedenti la data di scadenzadi 36 mesi. In caso di mancato rinnovo alla scadenza prevista, lestrutture unitarie di categoria di grado superiore a quelloterritoriale interessato intervengono per promuovere il rinnovostesso. Entro un periodo di 30 giorni dalla scadenza dei 36 mesi siindicono le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. sulla base dellemodalità' stabilite dal presente accordo e delle relative normeR.S.U. si considera automaticamente decaduta.”Numero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/2026La Parte Seconda dell’[OSCURATO:PERSONA] è Ndumeedroi cdia ratcaco ltaa gle nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026procedimento elettorale; l’articolo 3 regola la “Presentazione delleliste: [OSCURATO:PERSONA] che intendono concorrere alleelezioni, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presenteaccordo all'art. 2, Prima parte, devono presentare le liste deicandidati al Comitato elettorale, almeno dieci giorni prima delladata fissata per le elezioni. [OSCURATO:PERSONA] elettorale avrà cura diportare a conoscenza dei lavoratori le liste dei candidati medianteaffissione negli appositi spazi riservati all'attività' sindacale”.L’articolo 4 prevede il “Comitato elettorale: Al fine di assicurareun ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nellesingole unità produttive viene costituito un Comitato elettorale.Per la composizione dello stesso ogni organizzazione abilitataalla presentazione di liste potrà designare un lavoratoredipendente dall'unità produttiva, non candidato.” L’articolo 5detta i “Compiti del Comitato elettorale” prevedendo che “IlComitato elettorale ha il compito di: a) ricevere la presentazionedelle liste; b) immediatamente dopo la sua completa costituzione,deliberare su ogni contestazione relativa alla rispondenza delleliste ai requisiti previsti dal presente accordo; c) verificare lavalida presentazione delle liste; d) costituire i seggi elettorali,presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senzapregiudizio del normale svolgimento dell'attività' aziendale; e)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti; f)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini dicui al presente accordo; g) proclamare i risultati delle elezionicomunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi compresele associazioni sindacali presentatrici di liste.”L’articolo 15 prevede una collaborazione tra Comitato elettorale edirezione aziendale in ordine alla conservazione del plico sigillatoconcernente lo scrutinio elettorale e l’art. 19 prevede che “LaDirezione aziendale metterà a disposizione del Comitato elettoralel'elenco dei dipendenti, previa richiesta da inviare almeno 15Numero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/2026giorni primadelle votazioni, nella singola unità produttNivumae reo dqi ruacaconltat oge nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazionielettorali”.5. Dalla lettura di queste disposizioni negoziali si evinceagevolmente che la CGIL (in qualità di firmataria dell’Accordo del1994) aveva il potere di indire il rinnovo delle RSU e che le altreorganizzazioni sindacali (non firmatarie dell’AccordoInterconfederale ma in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2,Prima Parte, come pacificamente era la USB) potevano presentareliste elettorali.6. Dal complesso delle previsioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sidesume chiaramente che quando l’organizzazione sindacale entranel sistema della RSU partecipando alla relativa competizioneelettorale tramite la presentazione di una lista rinuncia a costituireuna RSA per il periodo di vigenza della RSU (come si evince dagliartt. 8 e 12); quindi, come sottolinea la società ricorrente,l’indizione delle elezioni rappresenta una “facoltà” perl’organizzazione sindacale ma nell’esclusivo senso che il sistema èalternativo alle RSA (senza poter da ciò ricavarsi un potere direvoca dell’indizione).7. Una volta avviato – con l’esercizio del potere di indizione daparte di un’organizzazione sindacale – il procedimento elettorale,l’[OSCURATO:PERSONA] prevede la costituzione di uno specificoapparato (il Comitato elettorale) preposto alla regolamentazionee alla verifica di tutte le fasi della consultazione, dallapresentazione delle liste elettorali sino alla proclamazione deirisultati. In applicazione del principio – di rango costituzionale -del pluralismo sindacale e soprattutto in corrispondenza conl’individuazione (in forza del citato art. 2 dell’Accordo) delleorganizzazioni sindacali che possono presentare liste elettorali, ilComitato elettorale è formato da lavoratori dipendenti designatidalle organizzazioni abilitate alla presentazione delle liste.Numero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/20268. Dalle clausole negoziali innanzi riassunte e dalle Npumreerco idsi raaczciooltan gie nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026esposte emerge chiaramente che una volta che l’organizzazionesindacale ha avviato il rinnovo delle elezioni delle RSU la stessaperde ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito delprocedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata eregolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitatoelettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolaresvolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione diessa. Emerge, inoltre, che il datore di lavoro – una volta avviatala competizione elettorale - deve rapportarsi unicamente con ilComitato elettorale, al quale deve fornire i necessari strumenti(dall’elenco dei dipendenti, ai locali, all’attrezzatura del seggioelettorale). Da ciò consegue che nessun potere di interferire nelprocedimento elettorale (men che mai di revoca) competeall’organizzazione sindacale che ha esercitato – all’inizio - ilpotere/facoltà di iniziativa perché ogni competenza vieneconcentrata su un organo diverso, formato da componenti chetutte le organizzazioni interessate potranno designare (art.4richiamato), e individuato nel Comitato elettorale.9. Nel caso di specie, risulta che la CGIL ha “sospeso” i suoicomponenti nominati nell’ambito del Comitato elettorale, organoche - peraltro - era stato ritualmente costituito, che avevacominciato a svolgere i compiti ad esso demandati dall’art. 5,Parte Seconda, dell’[OSCURATO:PERSONA], e che non risultaessere decaduto o essere stato sciolto, e che, dunque, hacontinuato ad essere attivo con la presenza dei lavoratoridesignati e non “ritirati”. Si sottolinea, a tal riguardo, che per lacostituzione del Comitato in questione l’art. 4 prevede che lesingole organizzazioni “possano” e non necessariamente“debbano” designare un componente, e che, pertanto, la mancatadesignazione o il “ritiro” di taluni componenti non sacrifica l’interoorgano già composto da altri lavoratori designati.Numero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/2026A ciò consegue che esclusivamente con tale organoN uilm edroa dti orarcceo ltad gie nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026lavoro doveva correlarsi e, nel caso di specie, avendo egli impeditoil regolare svolgimento delle elezioni (non fornendo la lista deidipendenti aventi diritto al voto e non indicando i locali dapredisporre quali seggi elettorali) ha così assunto una condottaantisindacale nei confronti dell’organizzazione sindacale (USB) cheaveva diritto alla presentazione delle liste elettorali.10. Deve, pertanto, ritenersi, da una parte, che la CGIL nondeteneva alcun potere di revoca/sospensione del procedimento dielezione delle RSU e, dall’altra, che il datore di lavoro dovevaconsentire la progressione della procedura fornendo tutta lacollaborazione necessaria e correlandosi con il Comitatoelettorale.11. Può, dunque, esprimersi il seguente principio di diritto: Intema di elezione delle RSU, l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]non consente alcun potere di revoca o sospensione dellaprocedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato lacompetizione elettorale.12. In conclusione, il ricorso va rigettato e, in considerazionedell’assoluta novità della questione trattata, le spese di lite sonointegralmente compensate tra le parti.13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte rigetta ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 4778/2021Numero sezionale 1950/2026processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dNuemlel’ruo dlti reacrciooltra ege nerale 12815/2026Data pubblicazione 05/05/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio del 21 aprile 2026.Il giudice estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]