Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 13127/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22324/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 1 [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Gregorio VII, n. 186; - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 315/01/2012, depositata il 6 luglio 2012. e sul ricorso riunito iscritto al n. 4261/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cunfida, n. 16; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 416/06/2013, depositata il 20 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'accertamento n.

RCC037501540, relativo ali' anno d'imposta 2004, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, assumendo maggiori ricavi.

Ritenendo la s.r.l. a ristretta base sociale, l'Amministrazione notificò avviso d'accertamento, in materia di Irpef di cui al medesimo anno d'imposta 2004, anche al socio [OSCURATO:PERSONA] ed alla soda Maria n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 2 [OSCURATO:PERSONA], presumendo che a ciascuno di loro pro quota fossero stati distribuiti in maniera occulta i maggiori ricavi non dichiarati dalla società.

Ciascuno dei due soci propose distinto ricorso che l'adita Commissione tributaria provinciale di Roma, con separate sentenze, accolse.

L'Agenzia delle entrate ha impugnato allora, con distinti appelli, le due sentenze di primo grado.

L'appello erariale contro [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 315/01/12, depositata il 6 luglio 2012.

L'appello erariale contro [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 416/06/13, depositata il 20 dicembre 201.3.

2. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 22324/2013) avverso la sentenza d'appello resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Nelle more del giudizio, si è costituita [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, con un nuovo difensore, deducendo altresì che il precedente difensore del de cuius aveva presentato istanza di cancellazione dall'albo.

L'Amministrazione e l'erede del contribuente hanno prodotto memorie.

L'erede ha depositato altresì sentenze di questa Corte, una penale del Tribunale di Roma ed una della CTR del Lazio. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta proposto ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 4261/2015) avverso la sentenza d'appello resa nei suoi confronti, affidandolo a sette motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La contribuente ha prodotto memoria.

L'erede ha depositato altresì sentenze di questa Corte, una penale del Tribunale di Roma ed una della CTR del Lazio. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 3

4. Questa Corte, con ordinanza dell'8 giugno 2021, ha riunito il ricorso iscritto al n.r.g. 4261/2015 a quello iscritto al n.r.g. 22324/2013, rinviandone la trattazione e disponendo l'acquisizione dei fascicoli di merito.

5. La contribuente ha prodotto nuova memoria nei giudizi riuntiti.

Considerato che:

1. Preliminarmente, con riferimento al ricorso n.r.g. 22324/2013, deve ritenersi ammissibile la costituzione nel giudizio di legittimità di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente, deceduto medio tempore, con comparsa di costituzione notificata a mezzo p.e.c. alla ricorrente Agenzia prima dell'udienza di trattazione.

Infatti « In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale dì una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo.

Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 4 sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.» (Cass. Sez.

Un., 22/04/2013, n. 9692).

Va poi aggiunto che nel caso di specie, nel quale l'erede ha dedotto, senza contestazioni, oltre alla morte dell'originario ricorrente, anche la cancellazione volontaria dell'unico difensore, la legittima sostituzione di quest'ultimo, ormai privo dello ius postulandi, al fine di esercitare l'attività difensiva ancora possibile prima dell'adunanza di trattazione del ricorso (cfr. Cass., Sez.

Un., 14/11/2017, n. 26856) presupponeva necessariamente la costituzione dell'erede che conferisse la relativa procura.

2. Sempre preliminarmente, va rilevato che la controricorrente del ricorso n.r.g. 22324/2013, ovvero [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2020 n. 137, sull'errato presupposto che il ricorso fosse stato proposto per la trattazione in pubblica udienza, mentre è stato fissato per la decisione in camera di consiglio.

Tanto premesso, va comunque ribadita la legittimità della trattazione camerale, col rito ordinario, di questo giudizio.

Infatti, « Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass.

SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 5 veda di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass.n. 19115/17)» (Cass., Sez.

Un. 23/04/2020, n. 8093); il che è quanto accade nel caso in esame. 3.Ancora preliminarmente, e con riferimento ad ambedue i ricorsi riuniti, deve rilevarsi che è maturato, successivamente alla proposizione dei ricorsi per i quali si procede, il giudicato sull'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dal quale derivano gli accertamenti, qui sub iudice, emessi nei confronti dei soci, per effetto della presunzione della distribuzione pro quota degli utili corrispondenti ai maggiori ricavi non dichiarati, ma accertati.

Per quanto rilevabile anche d'ufficio (Cass. 11/06/2021, n. 16589; Cass. 26/06/2018, n. 16847; Cass. 15/05/2018, n. 11754, ex plurimis), il giudicato è stato documentato ed invocato (sia pur auspicandone un diverso effetto) dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto la sentenza di questa Corte n. 17173 del 28 giugno 2018, resa sul ricorso n.r.g. 16970/2011.

La lettura di tale sentenza evidenzia innanzitutto che essa è stata resa nel contraddittorio non solo della s.r.I., ma anche dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti dei giudizi qui in decisione, e della socia [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l'oggetto della decisione de qua è proprio l'avviso d'accertamento emesso, nei confronti della società, per l'anno 2004, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, oltre due cartelle di pagamento, «in relazione all'avviso d'accertamento», notificate ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Tale coincidenza oggettiva dell'accertamento societario oggetto della sentenza di questa Corte n. 17173 del 2018 risulta dedotta expressis n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 6 verbis da [OSCURATO:PERSONA] passim nella sua memoria del 21/28 maggio 2021.

Concorrono quindi, ai fini della rilevazione del giudicato esterno (nei limiti che oltre si diranno) tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo.

Vale peraltro la pena di sottolineare che, nel caso di specie, nel quale i soci hanno preso personalmente parte anche al giudizio nel quale è divenuta irrevocabile la decisione sull'accertamento verso la società, neppure è necessario argomentare in ordine all'estensione soggettiva dell'effetto del giudicato.

Tanto premesso, la sentenza di questa Corte n. 17173 del 2018 così ha deciso sul ricorso erariale: « La Corte accoglie i motivi 1,2, 4 e, assorbita la trattazione del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali che liquida in C 14.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.».

Nella motivazione, a proposito della deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi, la Corte ha rilevato che era intervenuto l'art.8, primo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi del quale era consentita la deduzione dei costui utilizzati per prestazioni di servizio direttamente utilizzate per atti dai quali era scaturito un. procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere Tuttavia ha contemporaneamente evidenziato che « nella fattispecie vi è implicitamente, prova, che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, come desumibile dalla deposizione dei terzi resa in sede penale», con la conseguenza che «non sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, fatto salvo, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione dei costi e dei relativi interessi.». n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 7 Deve quindi escludersi che dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza n. 17173 del 2018 possa ricavarsi che, come scrive nella memoria l'Angeletti, questa Corte abbia concluso «ribadendo la deducibilità dei costi di cui alle fatture contestate», avendo piuttosto accolto il ricorso erariale e deciso nel merito, respingendo il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Rispetto a tale dictum, deve rilevarsi poi che è infondata l'affermazione della stessa Angeletti, nella predetta memoria, secondo cui la medesima sentenza n. 17173 del 2018 «è stata oggetto di revocazione», atteso che, come del resto contestualmente afferma la medesima parte privata, il relativo ricorso della s.r.l. è stato invece dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 31777 del 5 dicembre 2019 che, a differenza di quanto scrive la parte privata nella stessa memoria, non ha affatto provveduto «comunque subordinando la validità dell'avviso opposto al giudizio penale assolutorio qualora intervenuto così, in effetti, sancendo la deducibilità di cui alle fatture contestate.».

Invero dal complesso delle difese della parte emerge come l'intento della contribuente, con le predette deduzioni, sia quello di ottenere, in questa sede, un'inammissibile rimozione del giudicato esterno formatosi sull'accertamento, nei confronti della s.r.l. e dei soci che parteciparono personalmente al giudizio, di cui all'anno d'imposta 2004.

Vorrebbe infatti la contribuente che venisse modificato il relativo accertamento giudiziale, in ragione della definitività della sentenza penale assolutoria nei confronti dei legali rappresentanti della società e del conseguente riconoscimento della possibilità di ottenere la detrazione dei costi maturati nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti; definitività, invece, esclusa dalla sentenza n. 17173 del 2018, sul presupposto che tale sentenza penale non fosse intervenuta. n.rs. 22324/2013 e 4261/2015 8 Si tratta, quindi, proprio di quel dato di fatto che la sentenza n. 17173 del 2018 ha escluso e che la sentenza n. 31777 del 2019 ha negato avesse rilevanza revocatoria.

Peraltro, la sentenza penale in questione, come da attestazione in calce alla copia prodotta dalla contribuente, è divenuta irrevocabile nel 2012, ovvero ben prima del giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società con la sentenza n. 17173 del 2018, con la conseguenza che in questo giudizio non se ne può tenere conto, giacché la sede per dedurre ed accertare il relativo fatto era necessariamente il giudizio concluso con la predetta sentenza di legittimità, non revocata.

Infine, non rileva, ai fini del giudicato formatosi sulla sentenza n. 17173 del 2018, la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 30564, depositata il 20 dicembre 2017, abbia accolto parzialmente il ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte n. 2198 del 2014, (che aveva, anch'essa, ma per annualità diverse, omesso di valutare l'intervenuta assoluzione penale e l'applicazione dell'art. 14, comma 4- bis, legge n.537 del 1993).

Infatti, si tratta di argomentazione già ampiamente valutata, anche sotto il profilo del contrasto tra giudicati asserito in quella sede, nel procedimento dì revocazione della sentenza n. 17173 del 2018, conclusosi con la declaratoria di inammissibilità di cui alla sentenza n. 31777 del 2019.

In conclusione, deve ritenersi che sia stato ormai irrevocabilmente accertato, nel contraddittorio anche dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nell'anno sub iudice la s.r.l. ha conseguito i maggiori ricavi accertati dall'Agenzia.

Viceversa, non sussiste giudicato in ordine alla "conversione" dei predetti ricavi della società, a ristretta base sociale e familiare, in utili distribuiti ai soci, che giustifichino la ripresa a tassazione del maggior reddito di partecipazione di questi ultimi, che è ciò di cui qui si discute. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 9 4.Tanto premesso, venendo al ricorso dell'Amministrazione, iscritto al n.r.g. 22324/2013, con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

4.1. Con il secondo motivo si deduce l'omessa applicazione dell'art. 295. cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

4.2. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per la carenza assoluta della sua motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.

4.3. Nella sostanza con tutti e tre i mezzi (ammissibili, essendo autosufficienti e specifici), che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello erariale limitandosi ad escludere la sussistenza dei ricavi occulti della s.r.I., presupposto dell'accertamento nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], sulla base soltanto dell'accoglimento, da parte della stessa CTR, dell'accertamento a carico della società per il medesimo anno d'imposta, con la sentenza d'appello n. 229/01/2010, oggetto della cassazione, con rigetto nel merito del ricorso introduttivo, della ridetta sentenza n. 17173 del 2018 di questa Corte.

Invero, nel caso di specie, nel quale la sentenza d'appello (impugnata e poi cessata) sull'accertamento nei confronti della società era stata emessa prima della pendenza del giudizio d'appello nei confronti del socio, era applicabile in quest'ultimo procedimento non l'art. 295 cod. proc. civ., ma l'art. 337, secondo comma, cod. proc., per il quale la sospensione del giudizio "pregiudicato", nel quale l'autorità della sentenza "pregiudicante" impugnata è invocata, è discrezionale e non obbligatoria. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 10 Infatti, come questa Corte ha chiarito, « In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).» (Cass., Sez.

Un., 29/07/2021, n. 21763).

Pertanto, sebbene il giudice a quo non abbia violato l'art. 295 cod. proc. civ. e fosse legittimato ad esercitare la scelta discrezionale di non sospendere il giudizio ex art. 337, secondo comma, cod. proc. cív., tuttavia il giudicato (sopravvenuto anche al ricorso per il quale qui si procede) formatosi nella causa pregiudicante estende i suoi effetti in questa sede, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR per le questioni, rimaste assorbite dalla decisione cassata, relative al maggior reddito di partecipazione imputato al socio [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dei ricavi occulti accertati, ormai irrevocabilmente, a carico della s.r.l. 5.Passando poi al ricorso della socia Angeletti, iscritto al n.r.g. 4261/2015, con il primo e con il secondo motivo, invero sovrapponibili, si deduce, nella sostanza, la mancanza assoluta della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, emessa il 20 dicembre 2013, era motivata per relationem con la futura sentenza sul ricorso della s.r.I., n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 11 che questa Corte avrebbe poi reso solo il 28 giugno 2018, con la sentenza n. 17173 del 2018.

Infatti la CTR, premessa la pendenza del ricorso per cassazione relativo all'accertamento societarío, ha dichiarato la soda «tenuta al versamento dell'imposta a titolo di reddito da partecipazione in relazione al maggior utile che sia accertato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l' anno d'imposta 2004.

Ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600/73.»

5.1. Con il terzo motivo la contribuente deduce «la violazione del disposto della sentenza n. 229/1/2010», resa dalla medesima CTR sul ricorso avverso l'accertamento nei confronti della s.r.l. ed impugnata dall'Amministrazione con ricorso per cassazione, che ha condotto poi, con la ridetta sentenza n. 17173 del 2018 di questa Corte, alla cassazione della sentenza impugnata ed al rigetto del ricorso introduttivo della s.r.l. e dei soci avverso l'accertamento nei confronti della società.

5.2. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 295 e 337 cod. proc. cív.

I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, per la loro connessione.

Invero il citato art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., imponeva alla CTR l'alternativa tra tenere conto dell'autorità della sentenza d'appello pregiudicante invocata, senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o sospendere il giudizio pregiudicato, nell'esercizio del suo potere discrezionale (Cass.17/11/2021, n. 34966).

Ciò che invece certamente la CTR non era legittimata a fare era decidere, e motivare, sulla fattispecie pregiudicata rinviando per relationem ad una futura sentenza da emettere, da parte di altro giudice, su quella pregiudicante.

In tal modo, infatti, la CTR ha certamente reso una decisione totalmente priva di motivazione, n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 12 essendo argomentata, con riferimento al presupposto dei ricavi societari occulti, solo per relationem ad un atto giudiziario in quel momento ancora inesistente in fatto, che pertanto non poteva in alcun modo integrare le argomentazioni della sentenza qui impugnata.

L'inesistenza della motivazione è palese, peraltro, anche relativamente all'accertamento reso dalla CTR in ordine al maggior reddito di partecipazione imputato alla socia [OSCURATO:PERSONA], fondato dalla sentenza impugnata esclusivamente su un apodittico ed incomprensibile riferimento all'art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, avulso dalla fattispecie concreta sub iudice, relativa ad una s.r.I., visto che riguarda piuttosto il principio di trasparenza in materia di associazioni e società di persone (come denunciato dalla ricorrente anche tra le varie censure di cui al quinto motivo).

In questo senso, quindi, i primi quattro motivi del ricorso della socia contribuente sono fondati e determinano la cassazione della sentenza impugnata.

Tuttavia anche in questo caso, decidendo sul ricorso, va contestualmente rilevato il giudicato (sopravvenuto anche al ricorso per il quale qui si procede) che, formatosi nella causa pregiudicante, estende i suoi effetti in questa sede, in ordine ai ricavi occulti accertati, per l'anno d'imposta 2004, ormai irrevocabilmente, a carico della s.r.I., con conseguente rinvio alla CTR nei limiti delle questioni relative al maggior reddito di partecipazione imputato alla socia [OSCURATO:PERSONA].

5.3. Con il quinto, composito, motivo, la ricorrente articola una serie di censure che attengono a vario titolo l'avviso d'accertamento reso nei suoi confronti e che sono assorbite (fatto salvo quanto in fra si dirà) dall'accoglimento dei primi quattro motivi, ovvero dalla ritenuta carenza assoluta della motivazione della sentenza impugnata.

Si tratta pertanto di questioni che saranno oggetto del giudice del rinvio, ad esclusione della pretesa illegittimità dell'accertamento impugnato «a fronte dell'intervenuto annullamento degli avvisi n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 13 d'accertamento relativi alle precedenti annualità», pure riproposta a pag. 45 del ricorso, all'interno del quinto motivo.

La questione, infatti, che torna a prospettare una pretesa efficacia pregiudicante della sentenza resa dalla medesima CTR nei confronti della s.r.l. per lo stesso anno d'imposta, è coperta dal già rilevato giudicato.

Tanto meno, poi, hanno efficacia pregiudicante le sentenze di primo grado, delle quali neppure è dedotta l'irrevocabilità, che riguardino altri soci (tanto più che la citata sentenza della CTP di Roma n. 314/13/10 riguarda il socio [OSCURATO:PERSONA] ed è stata oggetto della sentenza d'appello di cui al ricorso qui riunito).

In parte qua, quindi, il motivo va rigettato.

5.4. Con il sesto motivo la ricorrente deduce il giudicato penale per effetto del quale dovrebbe escludersi il presupposto del conseguimento, da parte della s.r.I., dei ricavi posti a base della presunzione di distribuzione di dividendi occulti ai soci e, pertanto, del maggior reddito di partecipazione che le viene imputato dall'Amministrazione.

Si tratta del medesimo giudicato penale di cui si è detto ampiamente al punto 2 di questa motivazione, al quale si rinvia (unitamente a tutti gli ulteriori passaggi di questa motivazione nei quali si ribadisce l'intervenuto giudicato civile sul medesimo presupposto dell'accertamento dei ricavi non dichiarati della s.r.l. nell'anno d'imposta controverso).

Per le medesime ragioni il motivo è quindi infondato.

5.5. Con il settimo motivo (erroneamente rubricato anch'esso come "VI") la contribuente torna a censurare l'accertamento sotto il profilo della trasformazione dei maggiori ricavi della società a ristretta base sociale in presunti utili occulti distribuiti ai soci.

Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi quattro, per la carenza assoluta di motivazione.

P.Q.M. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 14 Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso iscritto al n.r.g. 22324/2013, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; Decidendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 4261/2015 accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo; rigetta il quinto motivo, nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto assorbito; rigetta il sesto motivo; dichiara assorbito il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22324/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 1 [OSCURATO:PERSONA], n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Gregorio VII, n. 186; - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 315/01/2012, depositata il 6 luglio 2012. e sul ricorso riunito iscritto al n. 4261/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cunfida, n. 16; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - contro ricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 416/06/2013, depositata il 20 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.L'Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'accertamento n. RCC037501540, relativo ali' anno d'imposta 2004, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, assumendo maggiori ricavi. Ritenendo la s.r.l. a ristretta base sociale, l'Amministrazione notificò avviso d'accertamento, in materia di Irpef di cui al medesimo anno d'imposta 2004, anche al socio [OSCURATO:PERSONA] ed alla soda Maria n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 2 [OSCURATO:PERSONA], presumendo che a ciascuno di loro pro quota fossero stati distribuiti in maniera occulta i maggiori ricavi non dichiarati dalla società. Ciascuno dei due soci propose distinto ricorso che l'adita Commissione tributaria provinciale di Roma, con separate sentenze, accolse. L'Agenzia delle entrate ha impugnato allora, con distinti appelli, le due sentenze di primo grado. L'appello erariale contro [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 315/01/12, depositata il 6 luglio 2012. L'appello erariale contro [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 416/06/13, depositata il 20 dicembre 201.3. 2. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 22324/2013) avverso la sentenza d'appello resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso. Nelle more del giudizio, si è costituita [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, con un nuovo difensore, deducendo altresì che il precedente difensore del de cuius aveva presentato istanza di cancellazione dall'albo. L'Amministrazione e l'erede del contribuente hanno prodotto memorie. L'erede ha depositato altresì sentenze di questa Corte, una penale del Tribunale di Roma ed una della CTR del Lazio. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha a sua volta proposto ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 4261/2015) avverso la sentenza d'appello resa nei suoi confronti, affidandolo a sette motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La contribuente ha prodotto memoria. L'erede ha depositato altresì sentenze di questa Corte, una penale del Tribunale di Roma ed una della CTR del Lazio. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 3 4. Questa Corte, con ordinanza dell'8 giugno 2021, ha riunito il ricorso iscritto al n.r.g. 4261/2015 a quello iscritto al n.r.g. 22324/2013, rinviandone la trattazione e disponendo l'acquisizione dei fascicoli di merito. 5. La contribuente ha prodotto nuova memoria nei giudizi riuntiti. Considerato che: 1. Preliminarmente, con riferimento al ricorso n.r.g. 22324/2013, deve ritenersi ammissibile la costituzione nel giudizio di legittimità di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], originario ricorrente, deceduto medio tempore, con comparsa di costituzione notificata a mezzo p.e.c. alla ricorrente Agenzia prima dell'udienza di trattazione. Infatti « In tema di giudizio di cassazione, poiché l'applicazione della disciplina di cui all'art. 110 cod. proc. civ. non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, né appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale dì una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte - per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria - mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., poiché l'attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo. Ove, peraltro, la parte intimata (e poi deceduta) non abbia, nei termini, proposto e depositato il controricorso, l'erede può soltanto partecipare alla discussione orale, conferendo al difensore procura notarile, ma l'eventuale costituzione irrituale del medesimo n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 4 sanata se le controparti costituite non formulino eccezioni.» (Cass. Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692). Va poi aggiunto che nel caso di specie, nel quale l'erede ha dedotto, senza contestazioni, oltre alla morte dell'originario ricorrente, anche la cancellazione volontaria dell'unico difensore, la legittima sostituzione di quest'ultimo, ormai privo dello ius postulandi, al fine di esercitare l'attività difensiva ancora possibile prima dell'adunanza di trattazione del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2017, n. 26856) presupponeva necessariamente la costituzione dell'erede che conferisse la relativa procura. 2. Sempre preliminarmente, va rilevato che la controricorrente del ricorso n.r.g. 22324/2013, ovvero [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28.10.2020 n. 137, sull'errato presupposto che il ricorso fosse stato proposto per la trattazione in pubblica udienza, mentre è stato fissato per la decisione in camera di consiglio. Tanto premesso, va comunque ribadita la legittimità della trattazione camerale, col rito ordinario, di questo giudizio. Infatti, « Se è vero che nel giudizio di cassazione la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380 bis.1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bis c.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta, nella discrezionalità del collegio giudicante e non del presidente della sezione (Cass. n. 5533/17 ord.), altrettanto indubbio è che il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di tale valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza "in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" (Cass. SSUU n. 14437/18, ord.), ed allorquando non si n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 5 veda di "decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extra processuale, il successivo percorso della giurisprudenza" (Cass.n. 19115/17)» (Cass., Sez. Un. 23/04/2020, n. 8093); il che è quanto accade nel caso in esame. 3.Ancora preliminarmente, e con riferimento ad ambedue i ricorsi riuniti, deve rilevarsi che è maturato, successivamente alla proposizione dei ricorsi per i quali si procede, il giudicato sull'accertamento, relativo all'anno d'imposta 2004, emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., dal quale derivano gli accertamenti, qui sub iudice, emessi nei confronti dei soci, per effetto della presunzione della distribuzione pro quota degli utili corrispondenti ai maggiori ricavi non dichiarati, ma accertati. Per quanto rilevabile anche d'ufficio (Cass. 11/06/2021, n. 16589; Cass. 26/06/2018, n. 16847; Cass. 15/05/2018, n. 11754, ex plurimis), il giudicato è stato documentato ed invocato (sia pur auspicandone un diverso effetto) dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto la sentenza di questa Corte n. 17173 del 28 giugno 2018, resa sul ricorso n.r.g. 16970/2011. La lettura di tale sentenza evidenzia innanzitutto che essa è stata resa nel contraddittorio non solo della s.r.I., ma anche dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti dei giudizi qui in decisione, e della socia [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'oggetto della decisione de qua è proprio l'avviso d'accertamento emesso, nei confronti della società, per l'anno 2004, in materia di Irpeg, Irap ed Iva, oltre due cartelle di pagamento, «in relazione all'avviso d'accertamento», notificate ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale coincidenza oggettiva dell'accertamento societario oggetto della sentenza di questa Corte n. 17173 del 2018 risulta dedotta expressis n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 6 verbis da [OSCURATO:PERSONA] passim nella sua memoria del 21/28 maggio 2021. Concorrono quindi, ai fini della rilevazione del giudicato esterno (nei limiti che oltre si diranno) tanto l'elemento oggettivo che quello soggettivo. Vale peraltro la pena di sottolineare che, nel caso di specie, nel quale i soci hanno preso personalmente parte anche al giudizio nel quale è divenuta irrevocabile la decisione sull'accertamento verso la società, neppure è necessario argomentare in ordine all'estensione soggettiva dell'effetto del giudicato. Tanto premesso, la sentenza di questa Corte n. 17173 del 2018 così ha deciso sul ricorso erariale: « La Corte accoglie i motivi 1,2, 4 e, assorbita la trattazione del terzo motivo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito respinge il ricorso introduttivo dei contribuenti. Condanna parte intimata al pagamento delle spese processuali che liquida in C 14.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.». Nella motivazione, a proposito della deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi, la Corte ha rilevato che era intervenuto l'art.8, primo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi del quale era consentita la deduzione dei costui utilizzati per prestazioni di servizio direttamente utilizzate per atti dai quali era scaturito un. procedimento penale, conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o di non luogo a procedere Tuttavia ha contemporaneamente evidenziato che « nella fattispecie vi è implicitamente, prova, che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, come desumibile dalla deposizione dei terzi resa in sede penale», con la conseguenza che «non sono deducibili per l'acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, fatto salvo, qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione dei costi e dei relativi interessi.». n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 7 Deve quindi escludersi che dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza n. 17173 del 2018 possa ricavarsi che, come scrive nella memoria l'Angeletti, questa Corte abbia concluso «ribadendo la deducibilità dei costi di cui alle fatture contestate», avendo piuttosto accolto il ricorso erariale e deciso nel merito, respingendo il ricorso introduttivo dei contribuenti. Rispetto a tale dictum, deve rilevarsi poi che è infondata l'affermazione della stessa Angeletti, nella predetta memoria, secondo cui la medesima sentenza n. 17173 del 2018 «è stata oggetto di revocazione», atteso che, come del resto contestualmente afferma la medesima parte privata, il relativo ricorso della s.r.l. è stato invece dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 31777 del 5 dicembre 2019 che, a differenza di quanto scrive la parte privata nella stessa memoria, non ha affatto provveduto «comunque subordinando la validità dell'avviso opposto al giudizio penale assolutorio qualora intervenuto così, in effetti, sancendo la deducibilità di cui alle fatture contestate.». Invero dal complesso delle difese della parte emerge come l'intento della contribuente, con le predette deduzioni, sia quello di ottenere, in questa sede, un'inammissibile rimozione del giudicato esterno formatosi sull'accertamento, nei confronti della s.r.l. e dei soci che parteciparono personalmente al giudizio, di cui all'anno d'imposta 2004. Vorrebbe infatti la contribuente che venisse modificato il relativo accertamento giudiziale, in ragione della definitività della sentenza penale assolutoria nei confronti dei legali rappresentanti della società e del conseguente riconoscimento della possibilità di ottenere la detrazione dei costi maturati nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti; definitività, invece, esclusa dalla sentenza n. 17173 del 2018, sul presupposto che tale sentenza penale non fosse intervenuta. n.rs. 22324/2013 e 4261/2015 8 Si tratta, quindi, proprio di quel dato di fatto che la sentenza n. 17173 del 2018 ha escluso e che la sentenza n. 31777 del 2019 ha negato avesse rilevanza revocatoria. Peraltro, la sentenza penale in questione, come da attestazione in calce alla copia prodotta dalla contribuente, è divenuta irrevocabile nel 2012, ovvero ben prima del giudicato formatosi sull'accertamento nei confronti della società con la sentenza n. 17173 del 2018, con la conseguenza che in questo giudizio non se ne può tenere conto, giacché la sede per dedurre ed accertare il relativo fatto era necessariamente il giudizio concluso con la predetta sentenza di legittimità, non revocata. Infine, non rileva, ai fini del giudicato formatosi sulla sentenza n. 17173 del 2018, la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 30564, depositata il 20 dicembre 2017, abbia accolto parzialmente il ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte n. 2198 del 2014, (che aveva, anch'essa, ma per annualità diverse, omesso di valutare l'intervenuta assoluzione penale e l'applicazione dell'art. 14, comma 4- bis, legge n.537 del 1993). Infatti, si tratta di argomentazione già ampiamente valutata, anche sotto il profilo del contrasto tra giudicati asserito in quella sede, nel procedimento dì revocazione della sentenza n. 17173 del 2018, conclusosi con la declaratoria di inammissibilità di cui alla sentenza n. 31777 del 2019. In conclusione, deve ritenersi che sia stato ormai irrevocabilmente accertato, nel contraddittorio anche dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nell'anno sub iudice la s.r.l. ha conseguito i maggiori ricavi accertati dall'Agenzia. Viceversa, non sussiste giudicato in ordine alla "conversione" dei predetti ricavi della società, a ristretta base sociale e familiare, in utili distribuiti ai soci, che giustifichino la ripresa a tassazione del maggior reddito di partecipazione di questi ultimi, che è ciò di cui qui si discute. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 9 4.Tanto premesso, venendo al ricorso dell'Amministrazione, iscritto al n.r.g. 22324/2013, con il primo motivo si deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. 4.1. Con il secondo motivo si deduce l'omessa applicazione dell'art. 295. cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 4.2. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza per la carenza assoluta della sua motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. 4.3. Nella sostanza con tutti e tre i mezzi (ammissibili, essendo autosufficienti e specifici), che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'appello erariale limitandosi ad escludere la sussistenza dei ricavi occulti della s.r.I., presupposto dell'accertamento nei confronti del socio [OSCURATO:PERSONA], sulla base soltanto dell'accoglimento, da parte della stessa CTR, dell'accertamento a carico della società per il medesimo anno d'imposta, con la sentenza d'appello n. 229/01/2010, oggetto della cassazione, con rigetto nel merito del ricorso introduttivo, della ridetta sentenza n. 17173 del 2018 di questa Corte. Invero, nel caso di specie, nel quale la sentenza d'appello (impugnata e poi cessata) sull'accertamento nei confronti della società era stata emessa prima della pendenza del giudizio d'appello nei confronti del socio, era applicabile in quest'ultimo procedimento non l'art. 295 cod. proc. civ., ma l'art. 337, secondo comma, cod. proc., per il quale la sospensione del giudizio "pregiudicato", nel quale l'autorità della sentenza "pregiudicante" impugnata è invocata, è discrezionale e non obbligatoria. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 10 Infatti, come questa Corte ha chiarito, « In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).» (Cass., Sez. Un., 29/07/2021, n. 21763). Pertanto, sebbene il giudice a quo non abbia violato l'art. 295 cod. proc. civ. e fosse legittimato ad esercitare la scelta discrezionale di non sospendere il giudizio ex art. 337, secondo comma, cod. proc. cív., tuttavia il giudicato (sopravvenuto anche al ricorso per il quale qui si procede) formatosi nella causa pregiudicante estende i suoi effetti in questa sede, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR per le questioni, rimaste assorbite dalla decisione cassata, relative al maggior reddito di partecipazione imputato al socio [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dei ricavi occulti accertati, ormai irrevocabilmente, a carico della s.r.l. 5.Passando poi al ricorso della socia Angeletti, iscritto al n.r.g. 4261/2015, con il primo e con il secondo motivo, invero sovrapponibili, si deduce, nella sostanza, la mancanza assoluta della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, emessa il 20 dicembre 2013, era motivata per relationem con la futura sentenza sul ricorso della s.r.I., n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 11 che questa Corte avrebbe poi reso solo il 28 giugno 2018, con la sentenza n. 17173 del 2018. Infatti la CTR, premessa la pendenza del ricorso per cassazione relativo all'accertamento societarío, ha dichiarato la soda «tenuta al versamento dell'imposta a titolo di reddito da partecipazione in relazione al maggior utile che sia accertato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per l' anno d'imposta 2004. Ciò in applicazione del disposto di cui all'art. 40, secondo comma, del d.P.R. n. 600/73.» 5.1. Con il terzo motivo la contribuente deduce «la violazione del disposto della sentenza n. 229/1/2010», resa dalla medesima CTR sul ricorso avverso l'accertamento nei confronti della s.r.l. ed impugnata dall'Amministrazione con ricorso per cassazione, che ha condotto poi, con la ridetta sentenza n. 17173 del 2018 di questa Corte, alla cassazione della sentenza impugnata ed al rigetto del ricorso introduttivo della s.r.l. e dei soci avverso l'accertamento nei confronti della società. 5.2. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 295 e 337 cod. proc. cív. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, per la loro connessione. Invero il citato art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., imponeva alla CTR l'alternativa tra tenere conto dell'autorità della sentenza d'appello pregiudicante invocata, senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o sospendere il giudizio pregiudicato, nell'esercizio del suo potere discrezionale (Cass.17/11/2021, n. 34966). Ciò che invece certamente la CTR non era legittimata a fare era decidere, e motivare, sulla fattispecie pregiudicata rinviando per relationem ad una futura sentenza da emettere, da parte di altro giudice, su quella pregiudicante. In tal modo, infatti, la CTR ha certamente reso una decisione totalmente priva di motivazione, n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 12 essendo argomentata, con riferimento al presupposto dei ricavi societari occulti, solo per relationem ad un atto giudiziario in quel momento ancora inesistente in fatto, che pertanto non poteva in alcun modo integrare le argomentazioni della sentenza qui impugnata. L'inesistenza della motivazione è palese, peraltro, anche relativamente all'accertamento reso dalla CTR in ordine al maggior reddito di partecipazione imputato alla socia [OSCURATO:PERSONA], fondato dalla sentenza impugnata esclusivamente su un apodittico ed incomprensibile riferimento all'art. 40, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, avulso dalla fattispecie concreta sub iudice, relativa ad una s.r.I., visto che riguarda piuttosto il principio di trasparenza in materia di associazioni e società di persone (come denunciato dalla ricorrente anche tra le varie censure di cui al quinto motivo). In questo senso, quindi, i primi quattro motivi del ricorso della socia contribuente sono fondati e determinano la cassazione della sentenza impugnata. Tuttavia anche in questo caso, decidendo sul ricorso, va contestualmente rilevato il giudicato (sopravvenuto anche al ricorso per il quale qui si procede) che, formatosi nella causa pregiudicante, estende i suoi effetti in questa sede, in ordine ai ricavi occulti accertati, per l'anno d'imposta 2004, ormai irrevocabilmente, a carico della s.r.I., con conseguente rinvio alla CTR nei limiti delle questioni relative al maggior reddito di partecipazione imputato alla socia [OSCURATO:PERSONA]. 5.3. Con il quinto, composito, motivo, la ricorrente articola una serie di censure che attengono a vario titolo l'avviso d'accertamento reso nei suoi confronti e che sono assorbite (fatto salvo quanto in fra si dirà) dall'accoglimento dei primi quattro motivi, ovvero dalla ritenuta carenza assoluta della motivazione della sentenza impugnata. Si tratta pertanto di questioni che saranno oggetto del giudice del rinvio, ad esclusione della pretesa illegittimità dell'accertamento impugnato «a fronte dell'intervenuto annullamento degli avvisi n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 13 d'accertamento relativi alle precedenti annualità», pure riproposta a pag. 45 del ricorso, all'interno del quinto motivo. La questione, infatti, che torna a prospettare una pretesa efficacia pregiudicante della sentenza resa dalla medesima CTR nei confronti della s.r.l. per lo stesso anno d'imposta, è coperta dal già rilevato giudicato. Tanto meno, poi, hanno efficacia pregiudicante le sentenze di primo grado, delle quali neppure è dedotta l'irrevocabilità, che riguardino altri soci (tanto più che la citata sentenza della CTP di Roma n. 314/13/10 riguarda il socio [OSCURATO:PERSONA] ed è stata oggetto della sentenza d'appello di cui al ricorso qui riunito). In parte qua, quindi, il motivo va rigettato. 5.4. Con il sesto motivo la ricorrente deduce il giudicato penale per effetto del quale dovrebbe escludersi il presupposto del conseguimento, da parte della s.r.I., dei ricavi posti a base della presunzione di distribuzione di dividendi occulti ai soci e, pertanto, del maggior reddito di partecipazione che le viene imputato dall'Amministrazione. Si tratta del medesimo giudicato penale di cui si è detto ampiamente al punto 2 di questa motivazione, al quale si rinvia (unitamente a tutti gli ulteriori passaggi di questa motivazione nei quali si ribadisce l'intervenuto giudicato civile sul medesimo presupposto dell'accertamento dei ricavi non dichiarati della s.r.l. nell'anno d'imposta controverso). Per le medesime ragioni il motivo è quindi infondato. 5.5. Con il settimo motivo (erroneamente rubricato anch'esso come "VI") la contribuente torna a censurare l'accertamento sotto il profilo della trasformazione dei maggiori ricavi della società a ristretta base sociale in presunti utili occulti distribuiti ai soci. Il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi quattro, per la carenza assoluta di motivazione. P.Q.M. n.r.g. 22324/2013 e 4261/2015 14 Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso iscritto al n.r.g. 22324/2013, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; Decidendo sul ricorso iscritto al n.r.g. 4261/2015 accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo; rigetta il quinto motivo, nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto assorbito; rigetta il sesto motivo; dichiara assorbito il settimo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
Sentenza Cassazione n. 13127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris