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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 30240/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2023 R.G . proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE VALDOBBIADENE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] delle Casaccie, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE VALDOBBIADENE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1477/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato anzi che parte ricorrente in data 4.6.2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Rilevato che la controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la predetta rinuncia;Rilevato che gli altri controricorrenti, patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non hanno accettato la rinuncia e hanno chiesto la liquidazione delle spese; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate fra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore di ciascun gruppo di controricorrenti, patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara compensate le spese fra la ricorrente e la controricorrente ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun gruppo di part i controricorrent i , patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2023 R.G . proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE VALDOBBIADENE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] delle Casaccie, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE VALDOBBIADENE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1477/2023 depositata il 10/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Rilevato anzi che parte ricorrente in data 4.6.2024 ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Rilevato che la controricorrente e ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la predetta rinuncia;Rilevato che gli altri controricorrenti, patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], non hanno accettato la rinuncia e hanno chiesto la liquidazione delle spese; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese debbano essere compensate fra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, a favore di ciascun gruppo di controricorrenti, patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara compensate le spese fra la ricorrente e la controricorrente ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascun gruppo di part i controricorrent i , patrocinati rispettivamente dagli avv.ti Barra e Baldan e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ag
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