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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 06353/2026

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6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10987/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Puglian. 3752/2023, depositata il 22 / 1 2 /20 2 3 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di liquidatore e legale rappresentante di Forme d’[OSCURATO:SOCIETA] e a Luigi e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società, veniva notificato in data 13 ottobre 2015, un avviso di accertamento, ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni, per ricavi non contabilizzati.

La contestazione alla società, cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2014, era fondata su acquisti in nero e ricavi non contabilizzati. 2.Con la sentenza n. 136/2018 la CTP di Lecce accoglieva il ricorso dei contribuenti.

Il giudice di primo grado rilevava la carenza di “legittimazione passiva” della società perché l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva ed è applicabile solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata nella vigenza della nuova disciplina ossia dal 13 dicembre 2014.

3. Con la sentenza n. 3752/2023, non notificata, la CTG di secondo grado della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.

Anche per il giudice di secondo grado il venir meno della “legittimazione attiva e passiva” della società non consentiva all’Ufficio di emanare e notificare atti impositivi, da ritenersi privi di ogni effetto, come era indirettamente confermato dalla norma richiamata da giudice di primo grado. 2.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo. 3.Nonostante la notifica mediante PEC in data 14 /5/2024 al difensore domiciliatario, i contribuentisono rimasti intimat i

4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. p oi ché sia l’estinzione della società che l’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non possono far venire meno la proponibilità dell’azione nei confronti dei soci e del liquidatore mediante regolare notifica dell’avviso di accertamento societario all’exliquidatore e agli ex soci.

2. Il motivo è fondato con riferimento alle posizioni degli ex s oci e non con riferimento all’exliquidatore. 2.1 L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014stabilisce: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».Nel prevedere un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., differimento che opera con riguardo a tributi o contributi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, la disposizione ha introdotto una finzione legale di mantenimento in vita della società.

Per la Corte costituzionale la disposizione non determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria(Corte Cost. 142/2020).

Trattandosi di norma sostanziale, si applica peraltro esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (il presupposto del differimento) sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13/12/2014 o in data successiva, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha efficacia retroattiva (Cass. 34549/2024, Cass. 4536/2020 e Cass.6743/2015).

Essendo stata cancellata la società dal registro delle imprese in data 23/4/2014, il differimento degli effetti dell’estinzione, come ritenuto anche dai giudici di merito, non è applicabile. 2.2La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Cass., Sez.

U., 6070/2013, 6071/2013e 6072/2013).

Non rimane tuttavia preclusa la possibilità di accertare le obbligazioni tributarie che facevano capo alla società.

È stato precisato con specifico riferimento al processo tributario: «[…] l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass.9085/2025 e Cass. 16362/2020).

Per effetto del fenomeno successorio, il subentro riguarda i sociche rivestivano tale qualità al momento della cancellazione della società (Cass 24135/2025) mentre la cessazione della capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatoreè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 13862/2025). 2.3 Dell’obbligazione societaria trasferita per il fenomeno successorio i soci nerispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez.

U., 6070/2013).

Ne consegue che è valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 7168/2021).

Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «[i]l successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass., Sez.

U., 6070/2013).

Anche di recente è stato ribadito che l’ex socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazione e che il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponde delle obbligazioni della societàsolo nei limiti di quanto percepito (Cass., sez.

U., 3625/2025).

Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022).

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alle posizioni degli ex soci mentre va rigettato con riferimento al l’ ex liquidatore.La sentenza impugnata va cassata in relazione alla parte del motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il motivo del ricorso con riferimento agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo rigetta con riferimento all’intimato [OSCURATO:PERSONA];cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte del motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10987/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Puglian. 3752/2023, depositata il 22 / 1 2 /20 2 3 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del18/2/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di liquidatore e legale rappresentante di Forme d’[OSCURATO:SOCIETA] e a Luigi e [OSCURATO:PERSONA], quali soci della società, veniva notificato in data 13 ottobre 2015, un avviso di accertamento, ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni, per ricavi non contabilizzati. La contestazione alla società, cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2014, era fondata su acquisti in nero e ricavi non contabilizzati. 2.Con la sentenza n. 136/2018 la CTP di Lecce accoglieva il ricorso dei contribuenti. Il giudice di primo grado rilevava la carenza di “legittimazione passiva” della società perché l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva ed è applicabile solo ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata nella vigenza della nuova disciplina ossia dal 13 dicembre 2014. 3. Con la sentenza n. 3752/2023, non notificata, la CTG di secondo grado della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate. Anche per il giudice di secondo grado il venir meno della “legittimazione attiva e passiva” della società non consentiva all’Ufficio di emanare e notificare atti impositivi, da ritenersi privi di ogni effetto, come era indirettamente confermato dalla norma richiamata da giudice di primo grado. 2.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato a un motivo. 3.Nonostante la notifica mediante PEC in data 14 /5/2024 al difensore domiciliatario, i contribuentisono rimasti intimat i 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. p oi ché sia l’estinzione della società che l’inapplicabilità dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non possono far venire meno la proponibilità dell’azione nei confronti dei soci e del liquidatore mediante regolare notifica dell’avviso di accertamento societario all’exliquidatore e agli ex soci. 2. Il motivo è fondato con riferimento alle posizioni degli ex s oci e non con riferimento all’exliquidatore. 2.1 L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014stabilisce: «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese».Nel prevedere un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, c.c., differimento che opera con riguardo a tributi o contributi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, la disposizione ha introdotto una finzione legale di mantenimento in vita della società. Per la Corte costituzionale la disposizione non determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra l'amministrazione finanziaria e gli altri creditori sociali, poiché l'interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria(Corte Cost. 142/2020). Trattandosi di norma sostanziale, si applica peraltro esclusivamente nei casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (il presupposto del differimento) sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13/12/2014 o in data successiva, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha efficacia retroattiva (Cass. 34549/2024, Cass. 4536/2020 e Cass.6743/2015). Essendo stata cancellata la società dal registro delle imprese in data 23/4/2014, il differimento degli effetti dell’estinzione, come ritenuto anche dai giudici di merito, non è applicabile. 2.2La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione, priva la stessa della capacità di stare in giudizio, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti (Cass., Sez. U., 6070/2013, 6071/2013e 6072/2013). Non rimane tuttavia preclusa la possibilità di accertare le obbligazioni tributarie che facevano capo alla società. È stato precisato con specifico riferimento al processo tributario: «[…] l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali -ma si trasferiscono ai soci”, discendendone “che i soci peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente”, “dovendo invece escludersi la legittimazione ‘ad causam’ del liquidatore della società estinta […] il quale può essere destinatario di un'autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale» (Cass.9085/2025 e Cass. 16362/2020). Per effetto del fenomeno successorio, il subentro riguarda i sociche rivestivano tale qualità al momento della cancellazione della società (Cass 24135/2025) mentre la cessazione della capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio in persona del liquidatoreè rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 13862/2025). 2.3 Dell’obbligazione societaria trasferita per il fenomeno successorio i soci nerispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass., Sez. U., 6070/2013). Ne consegue che è valida la notifica effettuata a mani dei soci dopo l’estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore e di notifica effettuata impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con effetti valevoli nei confronti degli eredi, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, con ciò realizzandosi comunque lo scopo della citata disciplina, che è quello di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società (Cass. 7168/2021). Le Sezioni Unite hanno anche chiarito che «[i]l successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo» (Cass., Sez. U., 6070/2013). Anche di recente è stato ribadito che l’ex socio è successore per il solo fatto di essere stato socioe non perché abbia ricevuto quote di liquidazione e che il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponde delle obbligazioni della societàsolo nei limiti di quanto percepito (Cass., sez. U., 3625/2025). Ne consegue l'interesse dell'Agenzia delle entrate a procurarsi un titolo nei confronti degli ex soci, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive o di beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. 2/2022). 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alle posizioni degli ex soci mentre va rigettato con riferimento al l’ ex liquidatore.La sentenza impugnata va cassata in relazione alla parte del motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il motivo del ricorso con riferimento agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo rigetta con riferimento all’intimato [OSCURATO:PERSONA];cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte del motivo accoltoe rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione,