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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05957/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava - in relazione alla pena residua da espiare, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura e abusivismo bancario, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo contestualmente il condannato, per i suoi problemi di salute, alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

A sostegno del diniego del beneficio più ampio, il Tribunale richiamava la mancata ammissione di responsabilità in ordine alle vicende criminose passate, a partire dalla quale poter avviare un reale percorso risocializzante.

2. Avverso tale diniego il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando, mediante duplice connesso motivo, violazione di legge e vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il giudizio prognostico negativo su una valutazione inadeguata della sua personalità, e dell'evoluzione di essa, che doveva costituire, rispetto all'affidamento in prova, l'elemento preponderante di valutazione.

L'ordinanza impugnata avrebbe, infatti, totalmente trascurato di apprezzare l'irreprensibile condotta di vita del condannato, successiva alla risalente commissione dei reati, il suo atteggiamento corretto e collaborante, nonché lo svolgimento di attività di volontariato, nella direzione di un avviato e proficuo N reinserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente fondato, nei termini di seguito precisati.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella 2 (A prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01).

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01).

Neppure si configura, come ragione ostativa decisiva, la mancata ammissione degli addebiti; occorrendo piuttosto valutare, nella citata prospettiva evolutiva, se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01).

3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01).

La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può prescindere dalla ricognizione, in corretta prospettiva funzionale, degli incidenti elementi di giudizio.

4. L'ordinanza impugnata non appare adeguatamente impostata e motivata, alla stregua degli esposti principi.

Essa si limita a un fugace richiamo ai titoli di reato per cui è intervenuta condanna, senza approfondire le relative condotte, comunque assai risalenti nel tempo, e piuttosto enfatizzando l'elemento della protesta d'innocenza, di per sé, come rilevato, non dirimente. il Tribunale, oltre a ciò, ha pretermesso di assegnare poziore rilievo agli sviluppi della personalità del condannato, nonché alle prospettive di effettivo reinserimento sociale, espresse da elementi (la regolare condotta dell'ultimo decennio, l'attività di volontariato in atto, le corrette modalità relazionali con il personale dei servizi sociali) pure desumibili dagli atti.

5. L'ordinanza impugnata, carente sotto i profili indicati, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato giudizio riguardo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava - in relazione alla pena residua da espiare, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di usura e abusivismo bancario, la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. - l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo contestualmente il condannato, per i suoi problemi di salute, alla misura alternativa della detenzione domiciliare. A sostegno del diniego del beneficio più ampio, il Tribunale richiamava la mancata ammissione di responsabilità in ordine alle vicende criminose passate, a partire dalla quale poter avviare un reale percorso risocializzante. 2. Avverso tale diniego il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, denunciando, mediante duplice connesso motivo, violazione di legge e vizio della motivazione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe fondato il giudizio prognostico negativo su una valutazione inadeguata della sua personalità, e dell'evoluzione di essa, che doveva costituire, rispetto all'affidamento in prova, l'elemento preponderante di valutazione. L'ordinanza impugnata avrebbe, infatti, totalmente trascurato di apprezzare l'irreprensibile condotta di vita del condannato, successiva alla risalente commissione dei reati, il suo atteggiamento corretto e collaborante, nonché lo svolgimento di attività di volontariato, nella direzione di un avviato e proficuo N reinserimento sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente fondato, nei termini di seguito precisati. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella 2 (A prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). Neppure si configura, come ragione ostativa decisiva, la mancata ammissione degli addebiti; occorrendo piuttosto valutare, nella citata prospettiva evolutiva, se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01). 3. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01). La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può prescindere dalla ricognizione, in corretta prospettiva funzionale, degli incidenti elementi di giudizio. 4. L'ordinanza impugnata non appare adeguatamente impostata e motivata, alla stregua degli esposti principi. Essa si limita a un fugace richiamo ai titoli di reato per cui è intervenuta condanna, senza approfondire le relative condotte, comunque assai risalenti nel tempo, e piuttosto enfatizzando l'elemento della protesta d'innocenza, di per sé, come rilevato, non dirimente. il Tribunale, oltre a ciò, ha pretermesso di assegnare poziore rilievo agli sviluppi della personalità del condannato, nonché alle prospettive di effettivo reinserimento sociale, espresse da elementi (la regolare condotta dell'ultimo decennio, l'attività di volontariato in atto, le corrette modalità relazionali con il personale dei servizi sociali) pure desumibili dagli atti. 5. L'ordinanza impugnata, carente sotto i profili indicati, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato giudizio riguardo alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio
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