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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 46421/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino condannava [OSCURATO:PERSONA] i-ucA ivag alla pena di C 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 55 e 18 comma 1 lett. g) del d.lvo n. 81 del 2008.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato.

Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p.

A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.

In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma l'08 novembre 2024 Il consigl tensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino condannava [OSCURATO:PERSONA] i-ucA ivag alla pena di C 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 55 e 18 comma 1 lett. g) del d.lvo n. 81 del 2008. 2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233). 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma l'08 novembre 2024 Il consigl tensore I
Sentenza Cassazione n. 46421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris