Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29946/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te AJJ Th ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 918/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 12 giugno 2019 n. 3780/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 12 giugno 2019 n. 3780/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa il 26 giugno 2012 n. 720/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la sopravvenienza dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, non avesse influito sul diritto del contribuente al rimborso dell'IRPEF nella misura del 90% per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di appello che il ricorso del contribuente fosse inammissibile per l'omessa indicazione delle somme ripetibili.2.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse diritto al rimborso dell'IRPEF nella misura del 90% per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, senza alcuna riduzione conseguente al limite delle risorse stanziate. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 Invero, il mezzo di cassazione, incentrato sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto, e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, appare inammissibile, sia perché nuovo, non risultando che la questione - non rilevabile d'ufficio - sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, così impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (da ultima: Cass., Sez. 6^, 10 marzo 2021, n. 6729). 1.2 Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell'istanza di rimborso per dimostrare l'indeterminatezza della pretesa restitutoria.

2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 e del 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza.

Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (da ultime: Cass, Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20790; Cass., Sez. 6^-5, 13 novembre 2020, n. 25818; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8393). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente escluso che la norma sopravvenuta incidesse sulla spettanza del rimborso al contribuente nella misura prefissata per legge.

3. Valutandosi l'inammissibilità del primo motivo e l'infondatezza del secondo motivo, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te AJJ Th ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 918/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 12 giugno 2019 n. 3780/13/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 7 luglio 2021 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il 12 giugno 2019 n. 3780/13/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa il 26 giugno 2012 n. 720/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che la sopravvenienza dell'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, non avesse influito sul diritto del contribuente al rimborso dell'IRPEF nella misura del 90% per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stato rilevato dal giudice di appello che il ricorso del contribuente fosse inammissibile per l'omessa indicazione delle somme ripetibili.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse diritto al rimborso dell'IRPEF nella misura del 90% per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, senza alcuna riduzione conseguente al limite delle risorse stanziate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1 Invero, il mezzo di cassazione, incentrato sull'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell'istanza di rimborso del quantum richiesto, e, quindi, proposto in violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, appare inammissibile, sia perché nuovo, non risultando che la questione - non rilevabile d'ufficio - sia stata posta nei gradi di merito, sia per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell'istanza, che neppure ha allegato, così impedendo di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo (da ultima: Cass., Sez. 6^, 10 marzo 2021, n. 6729). 1.2 Nella specie, quindi, oltre a non aver dedotto la formulazione della censura nei giudizi di merito, la ricorrente nemmeno ha trascritto in ricorso il contenuto dell'istanza di rimborso per dimostrare l'indeterminatezza della pretesa restitutoria. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la norma sopravvenuta di cui all'art. 16-octies del D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017 n. 123, che, a parziale modifica dell'art. 1, comma 665, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 e del 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (da ultime: Cass, Sez. 6^-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20790; Cass., Sez. 6^-5, 13 novembre 2020, n. 25818; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8393). 2.2 Nella specie, il giudice di appello ha correttamente escluso che la norma sopravvenuta incidesse sulla spettanza del rimborso al contribuente nella misura prefissata per legge. 3. Valutandosi l'inammissibilità del primo motivo e l'infondatezza del secondo motivo, dunque, il ricorso deve essere rigettato. 4. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché la parte vittoriosa è rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Co
Decreto Cassazione n. 29946/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris