CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14770/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è genericamente formulato, in quanto prospetta l'inoffensività della condotta e l'insussistenza della volontà di sottrarsi a controlli, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ma reiterando deduzioni in ordine alle quali la Corte ha fornito adeguata e completa risposta, dando rilievo al fatto dell'allontanamento dall'abitazione in cui il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari; Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in 'avore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pyé1dente