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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 27238/2026

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dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla verifica della regolarecostituzione in giudizio dell’imputato, dichiarando assorbiti, ma non preclusi, gliulteriori motivi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 24 gennaio 2024, che haaffermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 337cod. pen., commesso a Cerignola il 22 dicembre 2023, e l’ha condannato, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti allarecidiva reiterata e infraquinquennale, e applicata la diminuente per il ritoabbreviato, alla pena di cinque mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha propostoricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo cinquemotivi.2.1.

Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 598-bis cod. proc. pen.La Corte d’appello ha illegittimamente omesso di valutare, erroneamenteritenendola tardiva, l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione peril giudizio di appello, formulata nelle conclusioni scritte depositate in data 23gennaio 2026 per l’udienza del 29 gennaio 2026.Il deposito della memoria era, peraltro, stato tempestivo, in quanto, neiprocedimenti di appello decisi in camera di consiglio senza la partecipazione delleparti, le stesse possono presentare memorie di replica sino a cinque giorni liberiprima dell’udienza fissata.2.2.

Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt.179, 601, comma 5, e 161, comma 4, cod. proc. pen. e la nullità del giudizio diappello per omessa e tardiva notifica del decreto di citazione in appello.Il decreto di citazione in appello è stato notificato all’imputato nelle formedell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso la casella di posta elettronica deldifensore in data 19 gennaio 2026 e, dunque, solo dieci giorni prima dell’udienza.La tardiva notifica del decreto di citazione ha impedito all’imputato di averetempestiva ed effettiva conoscenza della celebrazione del processo di appello e divalutare l’opportunità di richiedere la partecipazione all’udienza camerale o diconferire specifiche istruzioni difensive in vista della decisione.2.3.

Con il terzo motivo il difensore ha censurato la mancanza dimotivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con i motividi appello e con le deduzioni proposte nelle conclusioni scritte.La sentenza impugnata si è limitata ad una sostanziale adesione allapronuncia di primo grado, senza fornire alcuna valutazione autonoma dellecensure difensive.2.4.

Con il quarto motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedell’art. 337 cod. pen., operata in difetto dei suoi presupposti applicativi, in quantol’imputato si sarebbe limitato ad una forma di resistenza meramente passiva, privadi violenza o minaccia idonee a coartare l’azione dei pubblici ufficiali.L’imputato, infatti, avrebbe solo ritardato l’apertura della porta della propriaabitazione e proferito frasi sconnesse e oltraggiose, prive di concreta idoneitàintimidatoria o impeditiva dell’atto dell’ufficio.L’essersi incamminato, uscendo da una porta secondaria dell’abitazione,parimenti, non può integrare una condotta ascrivibile all’art. 337 cod. pen.2.5.

Con il quinto motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine allamancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sullarecidiva ritenuta sussistente.La Corte di appello, con formule stereotipate e assertive, ha riprodotto ladecisione di primo grado sul punto, senza confrontarsi con le argomentazionidifensive, volta ad evidenziare l’assenza di concrete conseguenze lesive dellacondotta dell’imputato e la sproporzione della pena irrogata rispetto al disvaloredella condotta accertata.3.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla verifica dellaregolare costituzione in giudizio dell’imputato, dichiarando assorbiti, ma nonpreclusi, gli ulteriori motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano, inquanto i primi due motivi sono fondati.2.

Il difensore, con il primo motivo, ha eccepito l’inosservanza dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, il mancato rispetto del termine acomparire per l’imputato appellante.3.

Entrambi i motivi sono fondati.3.1.

Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimitàquando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez.

U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Presidente della Cortedi appello di Bari, con decreto emesso in data 28 novembre 2025, ha citatol’imputato appellante per l’udienza del 29 gennaio 2026.La notifica del decreto di citazione all’imputato, dopo un primo tentativo nonandato a buon fine presso il domicilio eletto in data 4 dicembre 2025, è stataeseguita in data 19 gennaio 2026, nelle forme dell’art. 161, comma 4, cod. proc.pen. presso la casella di posta elettronica del difensore di fiducia, avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Il difensore, nelle conclusioni scritte depositate telematicamente in data 23gennaio 2026, ha eccepito preliminarmente l’inosservanza degli artt. 178, 601,comma 5, cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto di citazione in appello,eseguita in data 19 gennaio 2026, è avvenuta «a ridosso dell’udienza fissata peril 29 gennaio 2026», e ha rilevato che la violazione del termine a comparire perl’imputato era gravemente lesiva delle proprie prerogative difensive.La Corte di appello di Bari, nella sentenza impugnata, ha, tuttavia, dichiaratol’inammissibilità delle conclusioni formulate dal difensore dell’appellante, in quanto«tardivamente pervenute il 23/1/206 in violazione del prescritto termine libero».3.2.

Questa decisione non è, tuttavia, corretta e deve essere annullata.L’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di appello celebrato incamera di consiglio senza la partecipazione delle parti, prevede che il [OSCURATO:PERSONA] possa presentare le sue richieste fino a quindici giorni prima dell’udienzae che «tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinquegiorni prima, memorie di replica».Il termine «fino a cinque giorni» prima dell’udienza fissata per la trattazionedell’appello deve essere inteso come libero ai sensi dell’art. 172, comma 5, cod.proc. pen., in quanto l’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. pone solo il momentofinale e, dunque, le unità temporali devono essere computate come intere e libere.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in materia di termini processuali, la regola di cui all’art. 172, comma 5, cod.proc. pen., secondo la quale «quando è stabilito soltanto il momento finale, leunità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere», implica chevanno esclusi dal computo il dies a quo nonché il dies ad quem (ex plurimis: Sez.3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01, Sez. 1, n. 16356del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 01).Nel caso di specie, dunque, facendo applicazione di tale metodo di computodel termine, le conclusioni formulate dal difensore dell’appellante in data 23gennaio 2026 per l’udienza del successivo 29 gennaio sono state depositatetempestivamente e nel pieno rispetto del termine posto dall’art. 598-bis, comma1, cod. proc. pen.3.3.

L’eccezione di mancata osservanza del termine a difesa per l’imputatoappellante è, inoltre, tempestiva e fondata.Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che nel giudizio diappello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio,relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro itermini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazionedella sentenza di secondo grado (Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli,Rv. 287096 – 02).Nel caso di specie il difensore dell’imputato appellante ha dedottotempestivamente la nullità verificatasi nelle conclusioni scritte e, dunque, primadella sentenza del giudizio di secondo grado.L’eccezione è, altresì, fondata in quanto il termine a comparire previstodall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. non è stato rispettato; il decreto dicitazione in appello è, infatti, stato notificato all’imputato appellante solo diecigiorni prima per la celebrazione dell’udienza di appello.3.4.

L’accoglimento dei primi due motivi, in ragione della loro valenzapreliminare, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.4.

Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diBari, che, previo rispetto del termine a difesa, nel rispetto dei principi di dirittosopra enunciati, deciderà dell’appello proposto dall’imputato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dalla Corte di appello di Bari;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla verifica della regolarecostituzione in giudizio dell’imputato, dichiarando assorbiti, ma non preclusi, gliulteriori motivi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la pronuncia impugnata la Corte d’Appello di Bari ha confermato lasentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 24 gennaio 2024, che haaffermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 337cod. pen., commesso a Cerignola il 22 dicembre 2023, e l’ha condannato, previoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti allarecidiva reiterata e infraquinquennale, e applicata la diminuente per il ritoabbreviato, alla pena di cinque mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputato, ha propostoricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo cinquemotivi.2.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 598-bis cod. proc. pen.La Corte d’appello ha illegittimamente omesso di valutare, erroneamenteritenendola tardiva, l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione peril giudizio di appello, formulata nelle conclusioni scritte depositate in data 23gennaio 2026 per l’udienza del 29 gennaio 2026.Il deposito della memoria era, peraltro, stato tempestivo, in quanto, neiprocedimenti di appello decisi in camera di consiglio senza la partecipazione delleparti, le stesse possono presentare memorie di replica sino a cinque giorni liberiprima dell’udienza fissata.2.2. Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l’inosservanza degli artt.179, 601, comma 5, e 161, comma 4, cod. proc. pen. e la nullità del giudizio diappello per omessa e tardiva notifica del decreto di citazione in appello.Il decreto di citazione in appello è stato notificato all’imputato nelle formedell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso la casella di posta elettronica deldifensore in data 19 gennaio 2026 e, dunque, solo dieci giorni prima dell’udienza.La tardiva notifica del decreto di citazione ha impedito all’imputato di averetempestiva ed effettiva conoscenza della celebrazione del processo di appello e divalutare l’opportunità di richiedere la partecipazione all’udienza camerale o diconferire specifiche istruzioni difensive in vista della decisione.2.3. Con il terzo motivo il difensore ha censurato la mancanza dimotivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con i motividi appello e con le deduzioni proposte nelle conclusioni scritte.La sentenza impugnata si è limitata ad una sostanziale adesione allapronuncia di primo grado, senza fornire alcuna valutazione autonoma dellecensure difensive.2.4. Con il quarto motivo il difensore ha censurato l’erronea applicazionedell’art. 337 cod. pen., operata in difetto dei suoi presupposti applicativi, in quantol’imputato si sarebbe limitato ad una forma di resistenza meramente passiva, privadi violenza o minaccia idonee a coartare l’azione dei pubblici ufficiali.L’imputato, infatti, avrebbe solo ritardato l’apertura della porta della propriaabitazione e proferito frasi sconnesse e oltraggiose, prive di concreta idoneitàintimidatoria o impeditiva dell’atto dell’ufficio.L’essersi incamminato, uscendo da una porta secondaria dell’abitazione,parimenti, non può integrare una condotta ascrivibile all’art. 337 cod. pen.2.5. Con il quinto motivo il difensore ha dedotto l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine allamancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sullarecidiva ritenuta sussistente.La Corte di appello, con formule stereotipate e assertive, ha riprodotto ladecisione di primo grado sul punto, senza confrontarsi con le argomentazionidifensive, volta ad evidenziare l’assenza di concrete conseguenze lesive dellacondotta dell’imputato e la sproporzione della pena irrogata rispetto al disvaloredella condotta accertata.3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sulla verifica dellaregolare costituzione in giudizio dell’imputato, dichiarando assorbiti, ma nonpreclusi, gli ulteriori motivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano, inquanto i primi due motivi sono fondati.2. Il difensore, con il primo motivo, ha eccepito l’inosservanza dell’art. 598-bis cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, il mancato rispetto del termine acomparire per l’imputato appellante.3. Entrambi i motivi sono fondati.3.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimitàquando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Presidente della Cortedi appello di Bari, con decreto emesso in data 28 novembre 2025, ha citatol’imputato appellante per l’udienza del 29 gennaio 2026.La notifica del decreto di citazione all’imputato, dopo un primo tentativo nonandato a buon fine presso il domicilio eletto in data 4 dicembre 2025, è stataeseguita in data 19 gennaio 2026, nelle forme dell’art. 161, comma 4, cod. proc.pen. presso la casella di posta elettronica del difensore di fiducia, avvocatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Il difensore, nelle conclusioni scritte depositate telematicamente in data 23gennaio 2026, ha eccepito preliminarmente l’inosservanza degli artt. 178, 601,comma 5, cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto di citazione in appello,eseguita in data 19 gennaio 2026, è avvenuta «a ridosso dell’udienza fissata peril 29 gennaio 2026», e ha rilevato che la violazione del termine a comparire perl’imputato era gravemente lesiva delle proprie prerogative difensive.La Corte di appello di Bari, nella sentenza impugnata, ha, tuttavia, dichiaratol’inammissibilità delle conclusioni formulate dal difensore dell’appellante, in quanto«tardivamente pervenute il 23/1/206 in violazione del prescritto termine libero».3.2. Questa decisione non è, tuttavia, corretta e deve essere annullata.L’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di appello celebrato incamera di consiglio senza la partecipazione delle parti, prevede che il [OSCURATO:PERSONA] possa presentare le sue richieste fino a quindici giorni prima dell’udienzae che «tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinquegiorni prima, memorie di replica».Il termine «fino a cinque giorni» prima dell’udienza fissata per la trattazionedell’appello deve essere inteso come libero ai sensi dell’art. 172, comma 5, cod.proc. pen., in quanto l’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. pone solo il momentofinale e, dunque, le unità temporali devono essere computate come intere e libere.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, delresto, in materia di termini processuali, la regola di cui all’art. 172, comma 5, cod.proc. pen., secondo la quale «quando è stabilito soltanto il momento finale, leunità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere», implica chevanno esclusi dal computo il dies a quo nonché il dies ad quem (ex plurimis: Sez.3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 – 01, Sez. 1, n. 16356del 20/03/2015, Piras, Rv. 263322 - 01).Nel caso di specie, dunque, facendo applicazione di tale metodo di computodel termine, le conclusioni formulate dal difensore dell’appellante in data 23gennaio 2026 per l’udienza del successivo 29 gennaio sono state depositatetempestivamente e nel pieno rispetto del termine posto dall’art. 598-bis, comma1, cod. proc. pen.3.3. L’eccezione di mancata osservanza del termine a difesa per l’imputatoappellante è, inoltre, tempestiva e fondata.Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, statuito che nel giudizio diappello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio,relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro itermini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazionedella sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli,Rv. 287096 – 02).Nel caso di specie il difensore dell’imputato appellante ha dedottotempestivamente la nullità verificatasi nelle conclusioni scritte e, dunque, primadella sentenza del giudizio di secondo grado.L’eccezione è, altresì, fondata in quanto il termine a comparire previstodall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. non è stato rispettato; il decreto dicitazione in appello è, infatti, stato notificato all’imputato appellante solo diecigiorni prima per la celebrazione dell’udienza di appello.3.4. L’accoglimento dei primi due motivi, in ragione della loro valenzapreliminare, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.4. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diBari, che, previo rispetto del termine a difesa, nel rispetto dei principi di dirittosopra enunciati, deciderà dell’appello proposto dall’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Bari.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il Presidente
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