CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 49409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 13 maggio 2022, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Messina del 20 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, relativo all'anno di imposta 2016. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorrente, in maniera sufficientemente critica, con le considerazioni non illogiche della sentenza impugnata, in cui sono stati richiamati e condivisi gli esiti della verifica fiscale compiuta nei confronti della Meta! Rottami s.r.I., da cui è emersa l'emissione di alcune fatture da parte di una sua cliente, ossia la ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], ditta che, pur operando sul piano sostanziale, come accertato nel corso di un accesso presso la stessa, tuttavia non esibiva alcun documento contabile, risultando altresì che la ditta non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, sebbene vi fosse tenuta, almeno rispetto al 2016, anno in cui è stata accertata un'evasione Irpef pari a 91.201,23 euro. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ot