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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09804/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8436-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, L.go di [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata dal notaro Panelli in Napoli del 7.12.2018; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e (S9 0-* difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3805/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 settembre 2017, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibili gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva accertato un debito della società correntista di C 99.030,36 e dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, in quanto fondata su nuova deduzione.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto qui rileva, che: a) l'appello principale della banca è inammissibile per violazione dell'art.342 c.p.c., non potendo esso limitarsi a dedurre la mera ingiustizia della decisione e delle risultanze peritali, ma dovendo contenere una proposta di sentenza alternativa: nella specie, invece, l'appellante ha omesso di indicare le rimesse solutorie, per le quali ha eccepito la maturata prescrizione, nonché l'ammontare di spese e delle c.m.s., di cui chiede doversi tener conto, in contrasto con gli accertamenti peritali ed il saldo finale nell'assunto esatto; b) l'appello incidentale della società è anch'esso inammissibile, in quanto fondato su deduzioni e documenti nuovi, concernenti l'avvenuto pagamento integrale del dovuto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo, e ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidato ad un motivo.

Si è costituita in corso di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante e successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c.

Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. - L'unico motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha preteso un «progetto alternativo di sentenza», invece non richiesto dalla richiamata disposizione.

1.2. - Il motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto la società aveva prodotto, sin dal corso dell'espletamento della c.t.u. in primo grado, il piano di riparto con il quale si era chiuso il fallimento della società n. 27/99, da cui risultava che la banca aveva incassato la somma di C 262.817,32, da ritenersi interamente satisfattiva del credito, documento ancora depositato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2011.

Quindi, la corte d'appello non avrebbe potuto ritenere tardiva la produzione del documento, trattandosi di prova indispensabile in giudizio.

2.1. - Il motivo del ricorso principale è fondato.

La sentenza impugnata contiene affermazioni in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199), secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla

I. n. 134 del 2012, richiede sì che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revísio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Né, occorre precisare, dopo l'enunciato di partenza, la corte territoriale ha poi di fatto deciso in conformità a detto principio, essendosi limitata a rilevare la pretesa mancata deduzione di dati elementi che, tuttavia, potevano trarsi dal contenuto dell'atto di appello, come dalla ricorrente riportato in ricorso, in ossequio all'art. 2L.366 c.p.c.

Nella specie, invero, a fonte di un atto di appello che conteneva (pp. 4 e ss. del ricorso) un'ampia e chiara indicazione delle parti della sentenza di appello impugnate e delle relative ragioni, la corte di appello ha erroneamente richiesto che l'atto di appello contenesse «una vera e propria proposta di sentenza alternativa, sia nella ricostruzione del fatto, sia nella motivazione in diritto», ponendosi in contrasto col richiamato principio di diritto.

2.2. - Anche il ricorso incidentale è fondato, dal momento che l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa (Cass. 14 luglio 2017, n. 17598; Cass. 16 maggio 2016, n. 9965; Cass. 2 luglio 2012, n. 11051; Cass. 16 marzo 2010, n. 6350).

Ed invero, l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio, poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello (Cass. n. 9965/2016); l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (Cass. n. 17598/2017).

Ne deriva che non si trattava di una eccezione nuova, inammissibile nel corso del giudizio di primo grado o in grado di appello, e che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove ancora esperibili al riguardo.

3. - La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento dei ricorsi principale ed incidentale, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini gli elementi in atti e le istanze probatorie formulate, alla stregua dei principi sopra richiamati.

Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8436-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, L.go di [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale autenticata dal notaro Panelli in Napoli del 7.12.2018; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e (S9 0-* difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3805/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/9/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 19 settembre 2017, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibili gli appelli, principale ed incidentale, proposti avverso la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva accertato un debito della società correntista di C 99.030,36 e dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, in quanto fondata su nuova deduzione. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto qui rileva, che: a) l'appello principale della banca è inammissibile per violazione dell'art.342 c.p.c., non potendo esso limitarsi a dedurre la mera ingiustizia della decisione e delle risultanze peritali, ma dovendo contenere una proposta di sentenza alternativa: nella specie, invece, l'appellante ha omesso di indicare le rimesse solutorie, per le quali ha eccepito la maturata prescrizione, nonché l'ammontare di spese e delle c.m.s., di cui chiede doversi tener conto, in contrasto con gli accertamenti peritali ed il saldo finale nell'assunto esatto; b) l'appello incidentale della società è anch'esso inammissibile, in quanto fondato su deduzioni e documenti nuovi, concernenti l'avvenuto pagamento integrale del dovuto. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la banca, sulla base di un motivo, e ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, affidato ad un motivo. Si è costituita in corso di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante e successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c. Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. - L'unico motivo del ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha preteso un «progetto alternativo di sentenza», invece non richiesto dalla richiamata disposizione. 1.2. - Il motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., in quanto la società aveva prodotto, sin dal corso dell'espletamento della c.t.u. in primo grado, il piano di riparto con il quale si era chiuso il fallimento della società n. 27/99, da cui risultava che la banca aveva incassato la somma di C 262.817,32, da ritenersi interamente satisfattiva del credito, documento ancora depositato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 maggio 2011. Quindi, la corte d'appello non avrebbe potuto ritenere tardiva la produzione del documento, trattandosi di prova indispensabile in giudizio. 2.1. - Il motivo del ricorso principale è fondato. La sentenza impugnata contiene affermazioni in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199), secondo cui l'art. 342 c.p.c., nel testo riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni dalla I. n. 134 del 2012, richiede sì che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che, tuttavia, occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revísio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Né, occorre precisare, dopo l'enunciato di partenza, la corte territoriale ha poi di fatto deciso in conformità a detto principio, essendosi limitata a rilevare la pretesa mancata deduzione di dati elementi che, tuttavia, potevano trarsi dal contenuto dell'atto di appello, come dalla ricorrente riportato in ricorso, in ossequio all'art. 2L.366 c.p.c. Nella specie, invero, a fonte di un atto di appello che conteneva (pp. 4 e ss. del ricorso) un'ampia e chiara indicazione delle parti della sentenza di appello impugnate e delle relative ragioni, la corte di appello ha erroneamente richiesto che l'atto di appello contenesse «una vera e propria proposta di sentenza alternativa, sia nella ricostruzione del fatto, sia nella motivazione in diritto», ponendosi in contrasto col richiamato principio di diritto. 2.2. - Anche il ricorso incidentale è fondato, dal momento che l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa (Cass. 14 luglio 2017, n. 17598; Cass. 16 maggio 2016, n. 9965; Cass. 2 luglio 2012, n. 11051; Cass. 16 marzo 2010, n. 6350). Ed invero, l'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio, poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello (Cass. n. 9965/2016); l'avvenuto pagamento non costituisce eccezione in senso proprio, ma integra una mera difesa, della quale il giudice deve tener conto ove la circostanza risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (Cass. n. 17598/2017). Ne deriva che non si trattava di una eccezione nuova, inammissibile nel corso del giudizio di primo grado o in grado di appello, e che il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove ancora esperibili al riguardo. 3. - La sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento dei ricorsi principale ed incidentale, con rinvio innanzi alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini gli elementi in atti e le istanze probatorie formulate, alla stregua dei principi sopra richiamati. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione