CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 30388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.21848/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – E contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Successioni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimati – Avverso la sentenza della di Corte d’appello di Napoli n. 2294 /2018 depositata il 18/05/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del24 ottobre 2023 . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], con citazione notificata in data 08/11/2000, convenne in giudizio,davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e chiese che venisse dichiarata la nullità del testamento olografo del 30/05/1980 con il quale sua sorella [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato erede universale la nipote ex sorore [OSCURATO:PERSONA] e che, per l’effetto , venisse dichiarata aperta la successione legittima della sorella, titolare di un ingente patrimonio (costituito da decine di immobili, mobili, denaro e titoli). La domanda era fondata sul disconoscimento, da parte dell’attore, della firma della testatrice apposta in calce alla scheda testamentaria; 2. [OSCURATO:PERSONA] , costituendosi in giudizio, contestò la domanda, ne chiese il rigetto, e, in riconvenzionale, chiese la condanna dell’attore alla restituzione di tutti i beni, mobili e immobili, dell’asse ereditario, dal medesimo detenuti senza titolo; 3. in pendenza del giudizio di primo grado, su ordine del giudice, la convenuta integrò il contraddittorio nei confronti dei chiamati alla successione legittima; il giudizio, istruito con una consulenza tecnica grafologica che riconobbe l’autografia della firma della testatrice , interrotto per la morte dell’attore [OSCURATO:PERSONA], venne riassunto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], figli ed eredi dell’attore, i quali, per quanto qui rileva, dedussero che erano pendenti altri giudizi che essi avevano promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto iure proprio per usucapione ventennale di alcuni immobili dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA]; 4. il Tribunale, con sentenza n. 1220/2011, respinse la domanda di nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarò [OSCURATO:PERSONA] erede universale della zia materna; inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da lla convenuta, condannò gli intervenuti a rilasciare a [OSCURATO:PERSONA] i beni compresi nell’asse ereditario, dettagliatamente indicati in dispositivo, detenuti senza titolo prima dal loro dant e causa e poi da lorostessi; 5. interposto appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] (avente ad oggetto un presunto tacito riconoscimento del testamento olografo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la prospettazione dell’appellante incidentale, non avrebbe tempestivamente disconosciuto l’autografia del testamento in altro giudizio), la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, assorbito l’appello incidentale, ha respinto l’appello principale ed ha confermato la decisione di primo grado; 6. la decisione della Corte napoletana , per quanto ancora rileva , afferma che i germani Marrandino ( con il secondo motivo ) avevano eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata , che li aveva condannati al rilascio di tutti i beni immobili, sia quelli posseduti i ure proprio sia quelli posseduti iure hereditatis , per successione nel possesso in precedenza esercitato dal padre [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha disatteso tale doglianza sul rilievo che il primo giudice, in applicazione de l principio di non contestazione (art. 115, cod. proc. civ.), avevaritenuto pacifica e non contestata l’analitica indicazione dei cespiti fornita da [OSCURATO:PERSONA], in considerazione del fatto che i germani Marrandino, pur consapevoli delle richieste di controparte, non ne avevano mai contestato le pretese deducendo il loro possesso autonomo sualcuni beni rientranti nell’asse ereditario al fine di sottrarli, in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale, alla richiesta di rilascio avanzata dalla convenuta. D’altra parte, prosegue la sentenza di secondo grado, per il divieto di nova in appello, sancito dall’art. 345, cod. proc. civ., era inammissibile proporre, in sede di gravame , contestazioni non proposte in primo grado . Sempre in base al principio di non contestazione e al divieto di cui all’art. 345, cod. proc. civ., la Corte di Napoli ha respinto il terzo motivo di appello, con il quale si addebitava al Tribunale la violazione del dovere di pronunciare nei limiti di quanto allegato e dimostrato dalle parti, in ragione del fatto che gli appellanti erano stati condannati al rilascio di beni immobili che- questa la loro tesi difensiva - non erano mai stati posseduti né da loro stessi né dal proprio genitore,trattandosi di beni espropriati dalla P.A. o di beni rimasti sempre nel possesso della de cuiusMaria Marrandino; 7. avverso la decisione della Corte di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi; gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] vino, deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio; Consideratoche: I. preliminarmente, è priva di fondamento l’eccezione dei controricorrenti di difetto di autosufficienzadel ricorso per cassazione , che è scrutinabile nel merito poiché reca la sommaria esposizione dei fatti della causa, prescritta dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Nel ricorso sono rinvenibili tutti gli elementi perché questo giudice di legittimità possa avere la cognizione dell’oggetto della controversia e del suo svolgimento, in modo da bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza del giudice del merito; 1. con il primo motivo, in relazione agli artt. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112, cod. proc. civ., i ricorrenti assumono : di avere partecipato al giudizio non sin dall’inizio e non iure proprio, ma iure hereditatis, a seguito della riassunzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della causa nei loro confronti, quali eredi dell’attore; che la loro costituzione era avvenuta in data 10/07/2010, quando i termini di cui all’art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., vigente ratione temporis, erano già scaduti e non era più possi bile ampliare o modificare l’oggetto del giudizio ; che, tuttavia, il Tribunale, nel decidere sulla riconvenzionale della convenuta, li aveva condannati al rilascio di tutti i beni appartenuti a [OSCURATO:PERSONA], senza limitare la condanna, come avrebbe dovuto,ai soli beni che essi possedevano per effetto dell’apertura della successione del de cuius [OSCURATO:PERSONA], ex art. 1146, primo comma, cod. civ. ; che tale decisione li danneggiava per la pendenza di una serie di cause da loro promosse contro [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto l’acquisto per usucapione ventennale di alcuni beni, astrattamente rientranti nell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], dai medesimi posseduti iure proprio e non i ure hereditatis. Svolte queste premess e , i ricorrenti deducono di avere illustrato, nel secondo motivo di appello, il loro interesse alla declaratoria di nullità ex art. 112, cod. proc. civ., della pronuncia di primo grado nella parte che li condannava alla restituzione all’attrice in riconvenzionale dei beni immobili dai medesimi posseduti iure proprio, ed ascrivono alla Corte di Napoli di avere respinto il motivo di impugnazione facendo riferimento, in maniera impropria, al principio di non contestazione e al divieto di novain appello; 2. con il secondo motivo [«nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 2 n. 4 cod. proc. civ.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, L. 69 dell’anno 2009 e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta applicabilità del principio di non contestazione; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.»], i ricorrenti premettono che, con il terzo motivo di appello, avevano lamentato che la sentenza di primo grado, in violazione del principio per il quale il giudice deve pronunciare attenendosi a quanto le parti hanno allegato e dimostrato, li aveva condannati, quali eredi del loro padre [OSCURATO:PERSONA], anche al rilascio di immobili che, secondo l’assunto di [OSCURATO:PERSONA], non erano nella disponibilità del loro genitore, giacché da loro stessi posseduti quando il padre era ancora in vita. Dopodiché, ascrivono alla sentenza di appello i seguenti quattro errori: (i) di avere circoscritto il terzo motivo di appello soltanto agli immobili mai posseduti né dagli appellanti né dal genitore, laddove il terzo motivo aveva una portata più ampia e riguardava anche gli immobili che, secondo la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], non erano nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] ed erano posseduti iure propriodai suoi figli; (ii) di avere fatto cattivo uso del principio di non contestazione, inapplicabile ratione temporis al presente giudizio (iniziato con citazione notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) , perché introdotto soltanto con la novella del 2009; (iii) in subordine, rispetto all’erronea applicazione del principio di non contestazione, di avere adottato una motivazione manifestamente illogica sul punto, in relazione ai beni dell’asse ereditario che [OSCURATO:PERSONA] assumeva essere detenuti senza titolo da [OSCURATO:PERSONA], benché la controparte non avesse indicato in maniera puntuale - in comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. – i beni posseduti senza titolo da [OSCURATO:PERSONA] e i beni posseduti iure proprio e/o iure hereditatis dai figli dell’attore; (iv) di avere erroneamente applicato il divieto di nova in appello senza considerare che le allegazioni degli appellanti erano finalizzate a specificare la loro richiesta di riforma della sentenza di primo grado e a circoscriverla esclusivamente a quella parte della decisione che li aveva condannati (anche) alla restituzione dei beni dell’asse ereditario che essi possedevano iure proprio; 3. il secondo motivoè fondato, nei termini di seguito indicati , con assorbimento del primo; 4. è priva di pregio la censura di manifesta illogicità della motivazione. In realtà, la sentenza impugnata reca una motivazione sufficientemente chiara, che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679); 5. nello specifico, per la Corte di merito, la decisione di primo grado era corretta perché aveva condannato i fratelli Marrandino a restituire determinati beni immobili dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], senza operare alcuna distinzione tra quelli assuntivamente posseduti iure proprio e iure hereditatis ; inoltre, prosegue la sentenza qui impugnata, a tale distinzione non poteva darsi rilievo per la prima volta in sede di appello per il divieto di cui all’art. 345, cod. proc. civ.;6. detto questo, tuttavia, la sentenza non ha fatto corretta applicazione del principio di non contestazione ( il quale, per la giurisprudenza di questa Corte, ex multis Ca ss. n. 26908/2020 , era implicito nell’ordinamento anche prima dell’esplicitazione legislativa di cui alla legge n. 69 del 2009), in ragione del fatto che i germani Marrandino, intervenendo in giudizio ex art. 110, cod. proc. civ., come successori del padre [OSCURATO:PERSONA] , ha nno da subito contestato la domanda tramite l’allegazione dell’esistenza di un contenzioso con [OSCURATO:PERSONA], nel quale essi chiedevano di essere dichiarati proprietari per usucapione di alcuni beni immobili dell’asse ereditario della de cuiusMaria Marrandino; 7. non è conforme a diritto, inoltre, l’asserzione della Corte di Napoli in base alla quale, per il divieto dell’art. 345, cod. proc. civ., era preclusa agli appellanti la possibilità di rimettere in discussione l’elenco dei beni immobiliereditari posseduti dal loro dante causa, che non era stato contestato in primo grado. Il giudice d’appello ha affermato (pag. 10 della sentenza) che i germani Marrandino, succeduti al padre nel giudizio (art. 110, cod. proc. civ.) , non avevanocontestato la pretesa della convenuta deducendo il possesso autonomo su alcuni dei beni menzionati nella citazionepaterna, ed ha poi concluso che costituiva una contestazionenuova, inammissibile in sede di gravame, l’allegazione degli appellanti di essere possessori iure propriodi alcuni dei beni reclamati dalla controparte; 8. rileva il Collegio che, al contrario di quanto afferma il giudice d’appello, i ricorrenti, come suaccennato ( cfr. punto 6) , intervenendo nel giudizio di primo grado come successori del padre, per contrastare l ’azione di petizione di eredità d i [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al recupero dei beni dell’asse posseduti da [OSCURATO:PERSONA], avevano eccepito di avere usucapito iure proprio alcuni beni indicati nel testamento;9. stabilito che gli intervenienti hanno contestato ab initio la proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] di alcuni beni ereditari e hanno dedotto di avere acquistato iure proprio gli stessi beni in virtù di usucapione, cede il perno del l ’intera struttura della Corte partenopea –basata su Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018 (Rv. 647921 - 01) , per la quale il divieto di “ nova ” sancito dall ’ art. 345 , cod. proc. civ., per il giudizio d’appello riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l’ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera “revisio prioris instantiae” in “ iudicium novum ”, quale modello estraneo al vigente ordinamento processuale - , per la quale costituiva una contestazione nuova, non consentita nel giudizio di appello, l’allegazione da parte degli appellanti di essere possessori iure propriodi alcuni dei beni reclamati dalla controparte; 10. in conclusione, accolto il secondo motivo nei termini sopra indicati e assorbito il primo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cort