CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 39650/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso propone un argomento che non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, deducendo non essere provato che il ricorrente non si trovasse in casa in occasione dei controlli di polizia perché lo stesso potrebbe non aver sentito il campanello perché dormiva, si risolve in una mera richiesta di valutazione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è possibile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519); nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova è molto ristretto, perchè non può consistere nella rivalutazione della significatività delle prove, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito (che ha ritenuto che la circostanza che gli operanti avessero ripetutamente suonato il campanello, e che loro stessi sentissero al di fuori della porta il rumore del suono, e che in una delle circostanze contestate fossero anche ripassati più tardi riprovando l'operazione, fossero prove sufficienti dell'assenza dell'imputato dall'abitazione in cui era obbligato a permanere), ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere e