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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 09883/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.25071-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall’A vv ocato GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]— [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 4106/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 / 9 / 2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop one ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato , limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio,la sentenza n. ,con cui era stato accolto il ricorso avverso estratti di ruolo e relativecartelle esattorial i notificat e alla contribuente da [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero Della Giustizia, come modificato dal DM 37/2018,e delle t abelle 1 - 2 dei parametri ad esso allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo gradoal di sotto dei minimi tariffari senza fornire idonea motivazione al riguardo;

1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ;

1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;

1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio;

1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.25071-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t o e dife s o dall’A vv ocato GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]— [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 4106/2022 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 27 / 9 / 2022 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop one ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato , limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio,la sentenza n. ,con cui era stato accolto il ricorso avverso estratti di ruolo e relativecartelle esattorial i notificat e alla contribuente da [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., dell’art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero Della Giustizia, come modificato dal DM 37/2018,e delle t abelle 1 - 2 dei parametri ad esso allegate e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere la Commissione tributaria regionale liquidato le spese del primo e del secondo gradoal di sotto dei minimi tariffari senza fornire idonea motivazione al riguardo; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento,invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo, èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 — in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C
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