CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 47177/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Perugia ha confer- mato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Terni del 19/10/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 75, comma 2, D. Lgs n. 159 del 2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge processuale, in quanto la difesa dell'imputato aveva tempestivamente eccepito, nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen., il vizio di notifica del decreto di citazione a giudizio, che era stato notificato al precedente difensore d'ufficio già rinunciante, e non al difensore d'ufficio che all'epoca assisteva il Ciavarroni. Tale eccezione era stata sollevata dal difensore ricorrente, nominato fiduciariamente in data 12/10/2016, e non si reputa essere stata sanata dal deposito precauzionale della lista dei testi per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come invece ha affermato la Corte territoriale. 2.2. Con ulteriore motivo di impugnazione si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., evidenziando che il teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], pur non ricordando il singolo giorno in cui era stata addebitata la violazione al convivente Ciavarroni, ha riferito che costui non sa,rebbe potuto uscire durante la notte da solo per le sue condizioni di salute. 3. Il ricorso è manifestamente infondato nel primo motivo, e del tutto generico nel secondo motivo. 3.1. È principio acquisito che la notificazione del decreto di citazione a giudizio deve essere effettuata al difensore che riveste tale qualità, di ufficio o di fiducia, all'atto di fissazione dell'udienza, e si è rilevato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199). Ne consegue che nel caso in esame si era alla presenza di una nullità generale a regime intermedio. Comunque, l'eccezione di nullità è stata respinta in base al corretto rilievo della verificazione della sanatoria generale prevista dall'art. 183 cod. proc. pen., specificamente per essersi la parte avvalsa della facoltà al cui esercizio era preordinato l'atto omesso o nullo. Infatti, anche prima di intervenire in udienza, il difensore aveva regolarmente depositato la propria lista testimoniale, così assicurando la difesa dell'imputato già negli atti preliminari al dibattimento. A nulla rileva che il dichiarato intento del difensore fosse di avvalersi di tale facoltà a scopo precauzionale, essendosi comunque assicurata la piena esplicazione del diritto di difesa fin dall'esordio processuale. 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico e confuso, e per di più imperniato su notazioni in fatto di impossibile esame nella presente sede di legittimità, onde va senz'altro dichiarato inammissibile. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 14 dicembr