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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2025

ECLI:EU:C:2025:436
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 286/24

[OSCURATO:PERSONA], S.A.

contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo)] « Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea – Azione speciale diretta alla divulgazione di documenti – Plausibilità dei danni – Lesione degli interessi dei consumatori residenti in Portogallo – Esercizio del diritto all’azione popolare »

I. Introduzione

1. La presente causa offre alla Corte l’occasione di fornire chiarimenti in merito all’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza, attualmente contemplata dalla direttiva 2014/104/UE ( 2 ).

2. Le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) vertono, in sostanza, in primo luogo, sul fatto di stabilire se una domanda di divulgazione di elementi di prova, presentata prima che sia intentata un’azione per il risarcimento del danno, sia soggetta ai requisiti risultanti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nella misura in cui tale disposizione riguarda la plausibilità di tale azione che la parte richiedente deve sostenere affinché la sua domanda di divulgazione di elementi di prova possa essere accolta, e, in secondo luogo, sul grado di plausibilità richiesto da detta disposizione.

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della seconda di tali problematiche.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ) così dispone: «Quando le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione».

5. L’articolo 5 della direttiva 2014/104, ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti. (...)

2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato.

Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati.

In particolare:

a) esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove;

b) esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento;

c) valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate».

B. Diritto portoghese

6. La direttiva 2014/104 è stata recepita nel diritto portoghese dalla Lei n. 23/2018, referente ao Direito a indennização por infração ao direito da concorrência (legge n. 23/2018, relativa al diritto al risarcimento del danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza), del 5 giugno 2018 ( 4 ), (in prosieguo: la «legge n. 23/2018») ( 5 ).

7. L’articolo 12 della legge n. 23/2018, intitolato «Divulgazione di elementi di prova nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone: «1 – Il giudice può, su domanda di qualsiasi parte nell’ambito dell’azione per il risarcimento del danno, ordinare all’altra parte o a un terzo, compresi gli enti pubblici, di divulgare elementi di prova in suo possesso, fatte salve le limitazioni di cui al presente capo. 2 – La domanda di cui al paragrafo precedente si basa su fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili e sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o degli argomenti di difesa e indica i fatti da provare. 3 – La domanda individua nel modo più preciso e circoscritto possibile gli elementi di prova o le categorie di elementi di prova di cui si chiede la divulgazione, sulla base dei fatti sui quali essa è fondata. 4 – Il giudice ordina la divulgazione degli elementi di prova qualora la ritenga proporzionata e rilevante ai fini della decisione della causa, respingendo le domande che implicano ricerche indiscriminate di informazioni».

8. L’articolo 13 di tale legge, intitolato «Accesso agli elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno», prevede quanto segue: «1 – Chiunque, ai sensi e ai fini degli articoli da 573 a 576 del codice civile, desideri ottenere informazioni o la divulgazione degli elementi di prova, ivi compresi quelli che il possessore degli stessi non intenda fornirgli, può, giustificando la necessità del provvedimento e fatte salve le altre limitazioni enunciate nel presente capo, chiedere al giudice competente che sia citato in giudizio l’autore del diniego affinché li divulghi alla data, all’ora e nel luogo indicati dal giudice, alle condizioni previste agli articoli da 1045 a 1047 del codice di procedura civile. 2 – Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 dell’articolo precedente si applicano mutatis mutandis alle domande di accesso di cui al paragrafo precedente».

III. Fatti all’origine della controversia principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali

9. Con decisione del 21 febbraio 2020 ( 6 ), la Commissione ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] S. A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), destinataria di detta decisione, aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 applicando contrattualmente pratiche verticali che differenziavano i consumatori in funzione della loro nazionalità o del loro paese di residenza.

Tali pratiche hanno limitato le vendite, attive e passive, di sistemazioni alberghiere della [OSCURATO:PERSONA] ai consumatori cittadini o residenti di [OSCURATO:PERSONA] membri.

In considerazione della sua cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata.

Tale decisione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva.

10. [OSCURATO:PERSONA], un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, ha proposto, dinanzi al giudice di primo grado competente, un’azione speciale diretta alla divulgazione dei documenti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], che essa ritiene necessari per determinare e provare, da un lato, la portata e gli effetti della pratica anticoncorrenziale constatata dalla Commissione e, dall’altro lato, il danno causato ai consumatori da tale pratica e la sua quantificazione.

Tale domanda precede l’eventuale proposizione di un’azione collettiva per il risarcimento del danno.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato di avere l’intenzione di agire in tal senso, esercitando il diritto di azione popolare in nome dei consumatori lesi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sulla base dei documenti richiesti, essa possa dimostrare un pregiudizio a interessi diffusi costituzionalmente tutelati in Portogallo e a interessi individuali omogenei di consumatori residenti in Portogallo, la cui causa risieda nella pratica anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] constatata dalla Commissione.

11. Il giudice di primo grado ha accolto l’azione speciale della [OSCURATO:PERSONA].

Su appello della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] da Relação (Corte d’appello, Portogallo) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

12. Il ricorso di riesame straordinario proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema) è stato ammesso da tale giudice.

13. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema), con decisione del 4 marzo 2024, pervenuta alla Corte il 23 aprile 2024, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104], sia applicabile a un’azione diretta a ottenere l’accesso a mezzi di prova prima che sia intentata un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di detta direttiva.

In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale: 2) Se il requisito della plausibilità del danno derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104] imponga sempre che il richiedente dimostri che, nella situazione di cui trattasi, la probabilità che i consumatori rappresentati, nel caso di specie quelli residenti in Portogallo, abbiano subìto un danno è superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto. 3) Se i giudici nazionali possano basare il criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104], unicamente sull’esistenza di una decisione adottata dalle autorità competenti in materia di concorrenza.

In particolare, in che modo incida su tale analisi il fatto che si tratti di una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di transazione riguardante un’infrazione verticale per oggetto al diritto della concorrenza dell’Unione».

14. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa principale, il governo portoghese e la Commissione.

Non si è tenuta alcuna udienza.

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari

15. Prima di affrontare i problemi giuridici sollevati dalla seconda e dalla terza questione pregiudiziale, esaminerò, da un lato, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (sezione 1) e, dall’altro, la premessa collegata alla prima questione e sulla quale si fondano la seconda e la terza questione (sezione 2) ( 7 ).

1. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

16. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto non sarebbero rispettati i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

A suo avviso, l’illustrazione, da parte del giudice del rinvio, di tutti i fatti rilevanti, del contenuto del diritto portoghese, dei motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la causa principale è insufficiente.

Inoltre, tale giudice non avrebbe illustrato i motivi che giustificano la rilevanza della seconda e della terza questione.

Ciò detto, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a dichiarare ricevibile il presente rinvio pregiudiziale.

17. Non condivido gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’inosservanza, da parte del presente rinvio pregiudiziale, dei requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura.

Come dimostrerò, esso contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda.

18. Inoltre, sebbene il giudice del rinvio non illustri chiaramente né le ragioni che lo hanno indotto a sollevare la seconda e la terza questione pregiudiziale né la rilevanza delle risposte a tali questioni per il procedimento principale, la sua motivazione risulta comunque evidente dal contenuto di tali questioni.

Infatti, detto giudice intende accertare, con la seconda questione, se la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno debba essere stabilita a seconda del fatto che «la probabilità che i consumatori (...) abbiano subìto un danno [sia] superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto», e, con la terza questione, se sia possibile stabilire il grado di plausibilità richiesto sulla base di una decisione di un’autorità garante della concorrenza, come quella del 21 febbraio 2020.

19. Ne consegue che la seconda e la terza questione sono ricevibili.

2. Presentazione di una domanda di divulgazione di prove prima dell ’ esercizio di un ’ azione di merito

20. La seconda e la terza questione – alla cui analisi si limiteranno le presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte – sono sollevate per il caso in cui la Corte risponda affermativamente alla prima questione.

La mia analisi di tali questioni deve quindi basarsi sulla premessa che la risposta alla prima questione sia affermativa.

21. Per completezza, e nei limiti in cui la risposta alla prima questione costituisce il punto di partenza per l’analisi delle questioni che seguono, esporrò alcune brevi osservazioni sulla problematica oggetto di detta questione.

22. Secondo la formulazione della prima questione, il giudice del rinvio intende accertare se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si applica a una domanda di divulgazione di prove presentata prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno.

Tale questione sembra riguardare, in realtà, il fatto di stabilire se i requisiti previsti da tale disposizione, relativi alla plausibilità della domanda di risarcimento del danno che l’attore deve sostenere, siano applicabili a tale domanda di divulgazione di prove.

23. Va precisato che non occorre intendere la prima questione nel senso che il giudice del rinvio si chiede se, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, uno Stato membro sia tenuto a prevedere la possibilità di presentare una domanda di divulgazione di prove prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno.

Invero, una siffatta possibilità è stata prevista dal legislatore portoghese.

24. Peraltro, sembra che il legislatore portoghese abbia letto tale direttiva nel senso che essa obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere la possibilità di presentare una domanda di divulgazione di prove, di cui all’articolo 5 di detta direttiva, unicamente nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno.

Tale disposizione è stata recepita nell’ordinamento interno portoghese dall’articolo 12 della legge n. 23/2018.

25. Secondo la lettura della direttiva 2014/104 effettuata dal legislatore portoghese, uno Stato membro può tuttavia prevedere la possibilità di presentare una siffatta domanda prima della proposizione di un’azione di merito.

Come osserva il governo portoghese, il legislatore di tale Stato membro si è avvalso di tale facoltà e ha previsto tale possibilità all’articolo 13 della legge n. 23/2018.

Il procedimento principale sembra vertere su detta domanda.

26. A tal riguardo, ho approfondito, nelle mie conclusioni della causa PACCAR e a. ( 8 ), la problematica delle domande di divulgazione di prove presentate prima di un’azione di merito nel contesto dell’analisi dell’ambito di applicazione della direttiva 2014/104.

Ho dunque esaminato se tale direttiva fosse applicabile nel procedimento principale in esame al fine di dissipare ogni eventuale dubbio quanto alla competenza della Corte a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione delle disposizioni di detta direttiva.

27. Sottolineo che, in detta causa, il giudice del rinvio non aveva sollevato tale problematica.

Tuttavia, dalla decisione di rinvio non risultava chiaramente se la domanda di divulgazione di prove fosse stata presentata nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno o prima della proposizione di tale azione.

Ho quindi esaminato se, ed eventualmente a quali condizioni, tale domanda rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/104.

28. L’esame di tale questione mi ha portato a constatare, per quanto riguarda le domande di divulgazione delle prove, che, anche supponendo che la direttiva 2014/104 riguardi unicamente quelle presentate nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, una siffatta domanda, presentata, tecnicamente, prima della proposizione dell’azione per il risarcimento del danno, è tale da rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Infatti, si potrebbe ritenere, quanto meno in talune fattispecie, che una siffatta domanda sia proposta nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno o sottoponga a condizioni l’avvio di una siffatta azione.

Ho ritenuto che ciò si verifichi quando un’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata, a pena di sanzioni, entro un breve termine dalla presentazione di una domanda di divulgazione di prove nell’ambito della quale sia stata sostenuta la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o, eventualmente, entro un breve termine dall’accoglimento della domanda medesima.

29. Qualora una domanda di divulgazione di prove presenti tali caratteristiche, da un lato, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 sono ad essa applicabili e, dall’altro, la Corte è competente a rispondere a una questione di interpretazione vertente su tale disposizione sollevata da un giudice investito di una siffatta domanda.

30. Non sembra che l’azione diretta ad ottenere elementi di prova prevista dal diritto portoghese presenti le caratteristiche menzionate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni.

I requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 potrebbero tuttavia essere applicabili a tale azione e la Corte sarebbe competente a rispondere a una questione di interpretazione di tale disposizione.

31. Infatti, l’articolo 5, paragrafo 8, di detta direttiva 2014/104 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a stabilire, fermi restando l’articolo 5, paragrafi 4 e 7, nonché l’articolo 6, di quest’ultima, norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove.

Uno Stato membro potrebbe quindi prevedere la possibilità di presentare una domanda di divulgazione delle prove prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno e potrebbe anche sottoporre tale domanda, integralmente ( 9 ), al regime di cui all’articolo 5 di detta direttiva.

32. In tal caso, la Corte sarebbe competente a rispondere alle questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/104, sollevate da un giudice investito di una siffatta domanda, conformemente alla sua giurisprudenza relativa alle situazioni in cui le disposizioni del diritto dell’Unione si applicano in una controversia in forza di un rinvio diretto e incondizionato operato dal diritto nazionale che ha l’effetto di estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ( 10 ).

33. A tal riguardo, è probabile che il legislatore portoghese abbia voluto assoggettare un’azione diretta ad ottenere elementi di prova, proposta prima di un’azione di merito, al regime di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/104.

Infatti, secondo l’articolo 13, paragrafo 2, della legge n. 23/2018, le modalità previste all’articolo 12 di quest’ultima e, quindi, all’articolo 5 di tale direttiva si applicano mutatis mutandis alle azioni previste all’articolo 13 di tale legge.

34. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’azione diretta ad ottenere elementi di prova prevista nel diritto portoghese, la Corte è quindi competente a rispondere alle questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e sollevate da un giudice nazionale investito di una siffatta azione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 23/2018.

B. Nel merito

35. In via preliminare, rilevo che la seconda e la terza questione si riferiscono, sul piano letterale, alla plausibilità del danno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104.

Ebbene, secondo tale disposizione, un attore può ottenere dal giudice nazionale che esso ordini al convenuto o a un terzo di divulgare prove rilevanti a condizione di aver sostenuto la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno presentando fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti ( 11 ).

36. A tal riguardo, ricordo che l’esistenza di un danno costituisce una delle condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.

Il sorgere di tale responsabilità è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni, vale a dire l’effettività del danno (un pregiudizio), un nesso di causalità tra il danno e il comportamento fatto valere e l’illegittimità del comportamento contestato ( 12 ).

Tale responsabilità può essere contestata con un’azione per il risarcimento del danno.

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve quindi essere interpretato nel senso che l’attore è tenuto a sostenere la plausibilità di tali tre condizioni.

37. Ciò detto, nonostante la divergenza tra, da un lato, la formulazione della seconda e della terza questione e, dall’altro, quella dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, tali questioni riguardano la plausibilità delle tre condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.

Ciò è confermato, in particolare, nella seconda questione, con la quale il giudice del rinvio chiede se il grado di plausibilità richiesto debba essere stabilito sulla base del criterio consistente nel determinare se «la probabilità che i consumatori (...) abbiano subìto un danno [sia] superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto».

Tale criterio riguarda tanto il danno quanto il nesso tra quest’ultimo e il comportamento contestato.

Propongo quindi di riformulare la seconda questione nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede se, per sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, occorra dimostrare che è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario.

38. Sempre in via preliminare, osservo che occorre invertire l’ordine di esame della seconda e della terza questione.

39. Il giudice del rinvio chiede, con la seconda questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che, conformemente a tale disposizione, il grado di plausibilità richiesto è determinato in funzione del criterio secondo cui è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario e, con la sua terza questione, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno può essere stabilita soltanto sulla base di una decisione della Commissione che constata una violazione.

40. La seconda questione ha un carattere più generale della terza e una risposta affermativa a quest’ultima eliminerebbe la necessità di rispondere alla seconda.

Inizierò quindi la mia analisi dalla terza questione.

1. Sulla terza questione

41. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza sia sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno relativa a un danno derivante da tale violazione.

In particolare, tale giudice si interroga sulla possibilità di dimostrare la plausibilità di una siffatta domanda, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sulla sola base dell’esistenza di una decisione delle autorità garanti della concorrenza competenti (sezione a).

Inoltre, esso chiede se il fatto che una tale decisione verta su una restrizione verticale per oggetto (sezione b) e sia stata emessa nell’ambito di un procedimento di transazione (sezione c) incida sulla risposta da dare a tale questione. a) Una decisione che constata una violazione è sufficiente a sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno?

42. In sostanza, la terza questione riguarda il fatto di stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda di divulgazione delle prove può valutare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno basandosi unicamente su una decisione della Commissione che constata una violazione del diritto della concorrenza.

43. Osservo anzitutto che, a mio avviso, una decisione che constata una violazione non è sufficiente a sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno.

44. Come risulta dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, un giudice nazionale non può prendere decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE.

Peraltro, un giudice nazionale che si pronuncia su una violazione identica a quella oggetto della decisione del 21 febbraio 2020 deve ammettere l’esistenza di tale violazione.

Per contro, la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso diretto tra tale pregiudizio e la violazione di cui si tratta resta di competenza del giudice nazionale ( 13 ).

45. Di conseguenza, in presenza di una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza, un giudice investito di una domanda di divulgazione di prove non è più tenuto ad esaminare se, alla luce degli elementi di fatto e delle prove disponibili, sia dimostrata la plausibilità dell’esistenza della violazione.

Tuttavia, l’illegittimità del comportamento contestato costituisce solo una delle condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza.

Come ho indicato ( 14 ), sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno equivale a stabilire il grado di plausibilità richiesto per quanto riguarda le tre condizioni costitutive di tale responsabilità.

Di conseguenza, l’ammissione dell’esistenza di una violazione non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la plausibilità di una siffatta domanda. b) Decisione sulla pratica verticale che restringe la concorrenza per oggetto

46. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il fatto che una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza riguardi una restrizione verticale per oggetto sia tale da alterare sostanzialmente la risposta da dare alla terza questione.

47. Ritengo che ciò non si verifichi e che un giudice nazionale non possa fondare la sua valutazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno soltanto sull’esistenza di una siffatta decisione.

48. In primo luogo, a tal riguardo, osservo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 stabilisce una presunzione relativa secondo cui le violazioni consistenti in cartelli causano un danno.

Tale presunzione, come prevista dal legislatore dell’Unione, non contempla tuttavia le restrizioni verticali della concorrenza.

49. Infatti, secondo il considerando 47 della direttiva 2014/104, è opportuno limitare la presunzione relativa prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della stessa, ai cartelli, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subìto.

Inoltre, l’articolo 2, punto 14, di tale direttiva definisce la nozione di «cartello», in sostanza, come un accordo o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante determinate pratiche.

Tale definizione non corrisponde a quella di una pratica verticale, che coinvolge imprese che operano a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione e che non sono quindi concorrenti.

50. Inoltre, secondo le ricerche dottrinali ( 15 ), l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 è stato oggetto di recepimenti divergenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, alcuni hanno scelto di dare alla nozione di «cartello» una definizione più ampia di quella prevista all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2014/104, oppure di estendere espressamente l’ambito di applicazione di tale presunzione alle restrizioni verticali della concorrenza.

Tale recepimento non uniforme tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, atteso che alcuni di essi intendono chiaramente ampliare la definizione della nozione di «cartello» prevista da tale direttiva, corrobora l’interpretazione secondo la quale la presunzione di cui trattasi, quale prevista dal legislatore dell’Unione, ricomprende unicamente i cartelli corrispondenti alla definizione prevista all’articolo 2, punto 14, di detta direttiva.

51. Sempre in tale contesto, osservo che spetta al giudice del rinvio stabilire se il legislatore portoghese abbia deciso che la presunzione prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 sia applicabile alle restrizioni verticali.

Nulla suggerisce che ciò si verifichi.

52. In secondo luogo, la circostanza che una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza non riguardi una restrizione verticale per effetto, bensì una restrizione verticale per oggetto, non è neppure tale da mettere in discussione la considerazione secondo cui un giudice nazionale non può fondare il rispetto del criterio della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sulla mera esistenza di tale decisione.

53. Il diritto della concorrenza dell’Unione opera una distinzione netta tra la nozione di «restrizione per oggetto» e quella di «restrizione per effetto», ciascuna soggetta ad un regime probatorio diverso ( 16 ).

Nell’ambito di tale prima restrizione, non è più necessario esaminare gli effetti restrittivi della pratica di cui trattasi ( 17 ).

La constatazione di una tale restrizione non implica, tuttavia, che un danno sia stato causato a una persona specifica né che esista un nesso di causalità tra tale restrizione e tale danno.

Queste condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza devono essere accertate dinanzi al giudice investito dell’azione per il risarcimento del danno.

54. In questo ordine di idee, per quanto riguarda la domanda di divulgazione di prove di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, il grado di plausibilità richiesto deve altresì essere sostenuto dall’attore per quanto riguarda tali due condizioni, vale a dire l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità diretto tra quest’ultimo e la violazione di cui trattasi.

55. Per completezza, osservo che né il fatto che le restrizioni verticali non siano contemplate dalla presunzione prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 ( 18 ), né il fatto che le restrizioni per oggetto non siano soggette a un regime probatorio speciale per quanto riguarda le tre condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza ( 19 ) implicano che una decisione che constata l’esistenza di una restrizione verticale per oggetto sia priva di qualsiasi rilievo ai fini della valutazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno.

56. Infatti, da un lato, un giudice nazionale investito di una domanda di divulgazione di prove è tenuto ad ammettere l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza oggetto di tale decisione, cosicché una delle condizioni costitutive della responsabilità è non solo plausibile, ma anche dimostrata ( 20 ).

57. Dall’altro lato, la nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» riguarda i comportamenti il cui il grado di dannosità in termini di concorrenza, vale a dire il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori sui diversi settori o mercati interessati, è rilevante ( 21 ).

Il grado di dannosità che può causare un tale comportamento è, insieme ad altri fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili per un attore, rilevante per dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. c) Decisione adottata nell ’ ambito di un procedimento di transazione

58. Il giudice del rinvio richiama l’attenzione sul fatto che la decisione del 21 febbraio 2020 è stata adottata nell’ambito di un procedimento di transazione e chiede alla Corte se tale circostanza sia idonea a incidere sulla risposta da dare alla terza questione.

59. Ritengo che ciò non si verifichi.

60. Infatti, la decisione del 21 febbraio 2020, adottata nell’ambito di un procedimento di transazione, costituisce una decisione definitiva ai sensi degli articoli 7 o 23 del regolamento n. 1/2003 ( 22 ).

A differenza di una decisione relativa agli impegni adottata in base all’articolo 9 di tale regolamento ( 23 ), una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di transazione contiene una constatazione della violazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE.

Il fatto che l’impresa interessata da tale decisione possa beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda non modifica la natura della constatazione relativa a tale violazione.

61. Di conseguenza, il fatto che una decisione della Commissione che constata la violazione del diritto della concorrenza sia stata adottata nell’ambito di un procedimento di transazione non incide, tenuto conto delle considerazioni svolte al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, sulla questione se un giudice nazionale possa fondare il rispetto del criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sulla mera esistenza di una decisione dell’autorità garante della concorrenza competente. d) Conclusione intermedia

62. Occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno.

Il fatto che tale decisione verta su una restrizione verticale per oggetto e sia stata emessa nell’ambito di un procedimento di transazione non mette in discussione tale considerazione.

2. Sulla seconda questione a) Portata della seconda questione

63. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se, per sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, occorra dimostrare che è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario.

64. Tale giudice non spiega in cosa consista il criterio descritto nella sua seconda questione.

Inoltre, non è neppure chiaro il criterio adottato dagli organi giurisdizionali di grado inferiore nel procedimento principale.

65. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che il giudice del rinvio abbia ignorato il criterio applicato dagli organi giurisdizionali di grado inferiore e abbia ritenuto di poter annullare la sentenza impugnata per difetto di motivazione.

Il giudice del rinvio desidererebbe pertanto ottenere chiarimenti sul criterio da applicare al fine di poterlo chiarire per gli organi giurisdizionali di grado inferiore nella sua futura sentenza.

66. In alternativa, il rinvio pregiudiziale potrebbe essere inteso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] contesta il criterio adottato dagli organi giurisdizionali di grado inferiore e sostiene che questi ultimi avrebbero dovuto applicare il criterio più rigoroso descritto nella seconda questione.

In tale ipotesi, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], la seconda questione dovrebbe essere intesa come volta a stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che, all’atto del suo recepimento nel diritto nazionale, uno Stato membro non può stabilire un criterio meno rigoroso di quello descritto in tale questione.

67. Con la sentenza di primo grado, confermata in appello, gli organi giurisdizionali di grado inferiore hanno infatti ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i documenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA].

Il giudice del rinvio si pronuncia su un ricorso di riesame straordinario proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza.

68. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 stabilisce un grado di probabilità che va oltre la mera possibilità dell’esistenza di un danno.

Più concretamente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa implica non già tale mera possibilità, ma piuttosto una reale probabilità del suo verificarsi, ossia che, alla luce del contesto fattuale, giuridico ed economico di cui trattasi, l’esistenza di un danno deve essere più probabile della sua inesistenza o, quanto meno, deve costituire una seria probabilità, vale a dire fondata.

69. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i giudici portoghesi hanno ritenuto, in altre cause relative al diritto civile generale, che la nozione di plausibilità implichi un grado di certezza che va oltre il semplice ambito del possibile, superiore al 50%.

70. Tale osservazione è parzialmente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale indica che, nell’ordinamento giuridico portoghese, alcuni sostengono anche la tesi secondo cui il criterio generale della prova nel procedimento civile è quello secondo cui «è più probabile che improbabile».

Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale criterio deve essere adattato in funzione del contesto in cui si applica.

Un siffatto adattamento sarebbe richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, della legge n. 23/2018, secondo il quale le condizioni enunciate all’articolo 12, paragrafi da 2 a 9, di tale legge si applicano mutatis mutandis a una domanda di divulgazione di elementi di prova presentata prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno.

71. Indipendentemente dalle sfumature proprie della situazione cui il giudice del rinvio si trova di fronte ( 24 ), l’obiettivo di quest’ultimo è chiaro: stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 imponga un criterio che implica un grado di plausibilità come quello descritto nella seconda questione, vale a dire quello secondo cui è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario.

72. Occorre aggiungere, a tal riguardo, che il grado di plausibilità richiesto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 è il grado più elevato che si possa esigere.

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, di tale direttiva, uno Stato membro può stabilire, fermi restando l’articolo 5, paragrafi 4 e 7, nonché l’articolo 6 della medesima, norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove.

Al fine di agevolare l’accesso alle prove, uno Stato membro può decidere di fissare il grado di plausibilità a un livello inferiore a quello richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva.

Per contro, uno Stato membro non può stabilire un criterio che implichi un grado di plausibilità più elevato di quello stabilito dal legislatore dell’Unione.

73. Al fine di rispondere alla seconda questione, occorre quindi determinare se la direttiva 2014/104 stabilisca un criterio che implica un grado di plausibilità secondo il quale è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità siano soddisfatte rispetto al contrario o se per tale direttiva sia sufficiente un grado di plausibilità inferiore a quello descritto in detta questione. b) Valutazione

74. Il criterio descritto nella seconda questione sembra basarsi su una ponderazione delle probabilità.

Secondo tale criterio, così inteso, spetta all’attore dimostrare che è più plausibile che i consumatori rappresentati, nel caso di specie taluni consumatori residenti in Portogallo, abbiano subìto un danno rispetto al contrario.

75. Ritengo che il livello di prova richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 per giustificare una domanda di divulgazione di prove sia inferiore a quello di una siffatta ponderazione delle probabilità.

76. Infatti, in primo luogo, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 non sembrano implicare requisiti troppo rigorosi.

Come osserva la Commissione, i termini utilizzati nelle versioni della presente direttiva nelle lingue portoghese («plausibilidade»), tedesca («Plausibilität»), inglese («plausibility») e francese («plausibilité»), a cui si aggiunge la versione polacca («uprawdopodobnienie»), si riferiscono, secondo le loro definizioni lessicali, alla situazione in cui un’allegazione è, o sembra essere, ragionevole o accettabile ( 25 ).

Questi termini suggeriscono quindi che è necessario convincere il giudice che decide sulla domanda di divulgazione di prove che l’ipotesi secondo la quale le tre condizioni cumulative della responsabilità sono soddisfatte è, nel caso di specie, ragionevolmente accettabile.

77. In secondo luogo, occorre osservare che, oltre alle definizioni lessicali dei termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, i recepimenti nazionali di tale disposizione seguono, quanto meno in taluni diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la stessa logica.

Ciò avviene, in particolare, nel diritto tedesco ( 26 ) e polacco ( 27 ).

Le disposizioni di recepimento in vigore in questi [OSCURATO:PERSONA] membri si limitano a prevedere, per quanto riguarda il grado di plausibilità richiesto, una probabilità ragionevolmente accettabile.

78. In terzo luogo, non si dovrebbe perdere di vista il fatto che la possibilità di ottenere l’accesso ai documenti è funzionalmente legata all’esercizio del diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza.

79. I considerando della direttiva 2014/104 depongono a favore di una siffatta interpretazione.

80. Infatti, il considerando 14 di tale direttiva, particolarmente istruttivo per quanto riguarda la ratio legis dell’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima ( 28 ), enuncia che, «[g]li elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore», ragion per cui non possono essere stabilite «rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati» senza impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal Trattato FUE.

Inoltre, il considerando 15 di tale direttiva enuncia che, al fine di rimediare all’asimmetria informativa tra le parti interessate, «è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi».

81. La possibilità di ottenere l’accesso alle prove relative a una violazione del diritto della concorrenza, garantita all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, mira quindi a rimediare all’asimmetria informativa esistente tra le parti nell’ambito delle azioni previste da detta direttiva.

L’eliminazione di tale asimmetria non costituisce tuttavia un fine a sé stante.

L’acquisizione di prove deve consentire alla parte lesa di esercitare efficacemente il suo diritto di chiedere il risarcimento del danno e contribuisce quindi, indirettamente, alla massima efficacia delle regole di concorrenza ( 29 ).

82. Di conseguenza, in primo luogo, non si può confondere il livello di prova imposto per accogliere un’azione di merito con quello imposto per soddisfare il grado di plausibilità richiesto per ordinare la divulgazione delle prove.

In secondo luogo, il grado di plausibilità imposto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 non può essere troppo rigoroso, in quanto ciò indebolirebbe l’efficacia delle regole di concorrenza.

83. In tale contesto, osservo, al pari della Commissione, che il criterio basato sulla ponderazione delle probabilità sembra corrispondere a quello applicabile nei procedimenti civili dei sistemi di «common law» ( 30 ).

Se è vero che la ponderazione delle probabilità è stata considerata applicabile alle azioni di risarcimento del danno in una delle giurisdizioni di «common law» che applicano la direttiva 2014/104, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA], essa non è stata tuttavia universalmente applicata nel contesto delle domande di divulgazione di prove ( 31 ).

84. In quarto luogo, dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si evince che, per ottenere dal giudice nazionale che esso ordini al convenuto o a un terzo la divulgazione di prove rilevanti, spetta all’attore sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno presentando fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti ( 32 ).

In una situazione tipica, l’attore deve quindi essere in grado di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno sulla base degli elementi di fatto e delle prove di cui dispone o che può ottenere senza eccessivi costi o difficoltà.

A mio avviso, il legislatore ha necessariamente elaborato il criterio di plausibilità, stabilito in tale disposizione, partendo da tale premessa.

Di norma, pertanto, tale criterio dovrebbe poter essere soddisfatto anche sulla base di informazioni parziali o incomplete.

85. Infine, in quinto luogo, l’applicazione del criterio relativo ad una ponderazione di probabilità sembra imporre al giudice investito di una domanda di divulgazione di prove di stabilire e confrontare due ipotesi: quella secondo cui il successo della domanda di risarcimento del danno è probabile e quella in cui non lo è.

86. Il criterio di cui alla seconda questione, che implica una siffatta analisi di tali due ipotesi, non sembra essere adeguato al ruolo svolto dal diritto di ottenere la divulgazione di prove rilevanti, garantito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104.

Infatti, la valutazione effettuata dal giudice nazionale al fine di ordinare la divulgazione di prove nella fase iniziale del procedimento, o addirittura prima ancora che quest’ultimo sia avviato, dovrebbe, per sua natura, avere carattere semplificato.

Inoltre, seppure informazioni parziali o incomplete possano consentire all’attore di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno ( 33 ), il giudice adito deve allora concentrare la sua analisi sulla plausibilità di una sola ipotesi, vale a dire quella secondo cui le condizioni costitutive della responsabilità sono soddisfatte.

87. In tali circostanze, occorre ritenere che, per osservare il grado di plausibilità richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, un attore debba convincere il giudice che la tesi secondo cui le tre condizioni cumulative della responsabilità sono soddisfatte è, nella situazione di cui trattasi, ragionevolmente accettabile.

Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 implica un grado di plausibilità inferiore a quello richiesto da un criterio secondo il quale deve essere più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità siano soddisfatte rispetto al contrario.

V. Conclusione

88. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) come segue: 1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno.

Il fatto che tale decisione verta su una restrizione verticale per oggetto e sia stata emessa nell’ambito di un procedimento di transazione non mette in discussione tale considerazione. 2) Il criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 implica un grado di plausibilità inferiore a quello richiesto da un criterio secondo il quale deve essere più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità siano soddisfatte rispetto al contrario. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 3 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). 4 Diário da República , I serie, n. 107, del 5 giugno 2018. 5 Osservo che il giudice del rinvio si è limitato a identificare le disposizioni pertinenti di tale legge, senza riprodurne il testo nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

Per contro, tale testo figura nelle osservazioni scritte del governo portoghese e della Commissione europea. 6 Decisione C(2020) 893 final, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [(Caso AT.40528 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])], di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2020 (GU 2020, C 182, pag. 9) (in prosieguo: la «decisione del 21 febbraio 2020»). 7

V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni. 8

C‑163/21, EU:C:2022:286.

9 In tale ipotesi, una domanda di divulgazione delle prove sarebbe di conseguenza soggetta non solo ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/104, bensì a tutti quelli stabiliti da tale articolo. 10 V., di recente, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 53). 11

V. sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 43). 12 V., in particolare, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 39). 13 V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 65). 14

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 15 Per uno studio comparativo, v.

Hornkohl, L., «[OSCURATO:PERSONA] of Harm in EU [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – Effectiveness vs overcompensation», EU and [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2021, pagg. da 34 a 36, e Malinauskaite, J., Cauffman, C., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] of the EU – A [OSCURATO:PERSONA] prospective», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & Practice , 2018, vol. 9, n. 8, pagg. 509 e

511. 16

V. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63). 17 V., a contrario , sentenza del 18 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 71). 18

V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 19

V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. 20

V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 21 V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). 22 V., per analogia, paragrafo 28 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1). 23 V., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 48), e del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 44). 24

V. paragrafi 65 e 66 delle presenti conclusioni. 25 Ciò vale anche per il termine utilizzato nella versione in lingua polacca («uprawdopdobnienie»), che si riferisce, secondo «Słownik języka polskiego PWN ([OSCURATO:PERSONA])», https://sjp.pwn.pl/slowniki/uprawdopodobnienie, al fatto di rendere probabile un’ipotesi («sprawić, że coă staje siă prawdopodobne»). 26 Tale disposizione è stata recepita nel diritto tedesco dall’articolo 33g, paragrafo 1, del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza), del 26 giugno 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 1750), secondo cui l’attore deve dimostrare che la sua domanda di risarcimento del danno è verosimile («der glaubhaft macht, einen solchen Schadensersatzanspruch zu haben»).

Nella sua sentenza del 4 aprile 2023, KZR 20/21, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiarito che è sufficiente che vi sia una certa probabilità, fondata su prove concrete, che l’attore sia titolare di un’azione per il risarcimento del danno, e che non sia richiesta una probabilità schiacciante. 27 Tale disposizione è stata recepita nel diritto polacco dall’articolo 17, paragrafo 1, della ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (legge del 21 aprile 2017 sul risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza).

Quest’ultima stabilisce il criterio di plausibilità («uprawdopodobnienie») di una domanda di risarcimento del danno.

Gli autori della dottrina hanno osservato che tale legge rinvia alle norme generali di procedura civile.

Occorrerebbe interpretare il criterio adottato da detta disposizione nel senso che, affinché una siffatta domanda sia giudicata plausibile, l’affermazione della sua esistenza deve essere ragionevolmente accettabile, e la sua attendibilità, alla luce delle prove presentate, non deve essere trascurabile.

La valutazione di tale domanda è semplificata e si basa su una valutazione prima facie piuttosto che su un’analisi dettagliata.

V., a tal riguardo, Machnikowski, P., in Lis-Zarrias, K., Machnikowski, P. (ed.), Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji .

Komentarz, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, punto

16. 28

V. sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 44). 29 V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑312/21, EU:C:2023:99, punti da 42 a 44). 30

V. Smith, M., «Civil liability and the 50%+ standard of proof», [OSCURATO:PERSONA] of Evidence & Proof , 2021, vol. 25, n. 3, pag. 183. 31

V. Rodger, B., «[OSCURATO:PERSONA]», in Rodger, B., [OSCURATO:PERSONA], M., Marcos, F. (ed.), The EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., pag. 382. 32

V. sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 43). 33

V. paragrafo 84 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 12 giugno 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 286/24 [OSCURATO:PERSONA], S.A. contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo)] « Rinvio pregiudiziale – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea – Azione speciale diretta alla divulgazione di documenti – Plausibilità dei danni – Lesione degli interessi dei consumatori residenti in Portogallo – Esercizio del diritto all’azione popolare » I. Introduzione 1. La presente causa offre alla Corte l’occasione di fornire chiarimenti in merito all’applicazione a livello privatistico del diritto della concorrenza, attualmente contemplata dalla direttiva 2014/104/UE ( 2 ). 2. Le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) vertono, in sostanza, in primo luogo, sul fatto di stabilire se una domanda di divulgazione di elementi di prova, presentata prima che sia intentata un’azione per il risarcimento del danno, sia soggetta ai requisiti risultanti dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nella misura in cui tale disposizione riguarda la plausibilità di tale azione che la parte richiedente deve sostenere affinché la sua domanda di divulgazione di elementi di prova possa essere accolta, e, in secondo luogo, sul grado di plausibilità richiesto da detta disposizione. 3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della seconda di tali problematiche. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ( 3 ) così dispone: «Quando le autorità garanti della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione». 5. L’articolo 5 della direttiva 2014/104, ai paragrafi da 1 a 3, prevede quanto segue: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti. (...) 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata. 3.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di tutti i terzi interessati. In particolare: a)      esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti di difesa siano corroborati da fatti e prove disponibili che giustificano la domanda di divulgazione delle prove; b)      esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati, anche al fine di prevenire la ricerca generica di informazioni verosimilmente non rilevanti per le parti nel procedimento; c)      valutano se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità atte a proteggere tali informazioni riservate». B. Diritto portoghese 6. La direttiva 2014/104 è stata recepita nel diritto portoghese dalla Lei n. 23/2018, referente ao Direito a indennização por infração ao direito da concorrência (legge n. 23/2018, relativa al diritto al risarcimento del danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza), del 5 giugno 2018 ( 4 ), (in prosieguo: la «legge n. 23/2018») ( 5 ). 7. L’articolo 12 della legge n. 23/2018, intitolato «Divulgazione di elementi di prova nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno», ai paragrafi da 1 a 4 così dispone: «1 – Il giudice può, su domanda di qualsiasi parte nell’ambito dell’azione per il risarcimento del danno, ordinare all’altra parte o a un terzo, compresi gli enti pubblici, di divulgare elementi di prova in suo possesso, fatte salve le limitazioni di cui al presente capo. 2 – La domanda di cui al paragrafo precedente si basa su fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili e sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o degli argomenti di difesa e indica i fatti da provare. 3 – La domanda individua nel modo più preciso e circoscritto possibile gli elementi di prova o le categorie di elementi di prova di cui si chiede la divulgazione, sulla base dei fatti sui quali essa è fondata. 4 – Il giudice ordina la divulgazione degli elementi di prova qualora la ritenga proporzionata e rilevante ai fini della decisione della causa, respingendo le domande che implicano ricerche indiscriminate di informazioni». 8. L’articolo 13 di tale legge, intitolato «Accesso agli elementi di prova prima della proposizione di un’azione per il risarcimento del danno», prevede quanto segue: «1 – Chiunque, ai sensi e ai fini degli articoli da 573 a 576 del codice civile, desideri ottenere informazioni o la divulgazione degli elementi di prova, ivi compresi quelli che il possessore degli stessi non intenda fornirgli, può, giustificando la necessità del provvedimento e fatte salve le altre limitazioni enunciate nel presente capo, chiedere al giudice competente che sia citato in giudizio l’autore del diniego affinché li divulghi alla data, all’ora e nel luogo indicati dal giudice, alle condizioni previste agli articoli da 1045 a 1047 del codice di procedura civile. 2 – Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 9 dell’articolo precedente si applicano mutatis mutandis alle domande di accesso di cui al paragrafo precedente». III. Fatti all’origine della controversia principale, procedimento dinanzi alla Corte e questioni pregiudiziali 9. Con decisione del 21 febbraio 2020 ( 6 ), la Commissione ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] S. A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), destinataria di detta decisione, aveva violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 applicando contrattualmente pratiche verticali che differenziavano i consumatori in funzione della loro nazionalità o del loro paese di residenza. Tali pratiche hanno limitato le vendite, attive e passive, di sistemazioni alberghiere della [OSCURATO:PERSONA] ai consumatori cittadini o residenti di [OSCURATO:PERSONA] membri. In considerazione della sua cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata irrogata. Tale decisione non è stata impugnata ed è divenuta definitiva. 10. [OSCURATO:PERSONA], un’associazione per la tutela degli interessi dei consumatori, ha proposto, dinanzi al giudice di primo grado competente, un’azione speciale diretta alla divulgazione dei documenti detenuti dalla [OSCURATO:PERSONA], che essa ritiene necessari per determinare e provare, da un lato, la portata e gli effetti della pratica anticoncorrenziale constatata dalla Commissione e, dall’altro lato, il danno causato ai consumatori da tale pratica e la sua quantificazione. Tale domanda precede l’eventuale proposizione di un’azione collettiva per il risarcimento del danno. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato di avere l’intenzione di agire in tal senso, esercitando il diritto di azione popolare in nome dei consumatori lesi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], sulla base dei documenti richiesti, essa possa dimostrare un pregiudizio a interessi diffusi costituzionalmente tutelati in Portogallo e a interessi individuali omogenei di consumatori residenti in Portogallo, la cui causa risieda nella pratica anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] constatata dalla Commissione. 11. Il giudice di primo grado ha accolto l’azione speciale della [OSCURATO:PERSONA]. Su appello della [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] da Relação (Corte d’appello, Portogallo) ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. 12. Il ricorso di riesame straordinario proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema) è stato ammesso da tale giudice. 13. In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema), con decisione del 4 marzo 2024, pervenuta alla Corte il 23 aprile 2024, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104], sia applicabile a un’azione diretta a ottenere l’accesso a mezzi di prova prima che sia intentata un’azione per il risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 2, punto 4, di detta direttiva. In caso di risposta affermativa alla precedente questione pregiudiziale: 2)      Se il requisito della plausibilità del danno derivante dall’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104] imponga sempre che il richiedente dimostri che, nella situazione di cui trattasi, la probabilità che i consumatori rappresentati, nel caso di specie quelli residenti in Portogallo, abbiano subìto un danno è superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto. 3)      Se i giudici nazionali possano basare il criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della [direttiva 2014/104], unicamente sull’esistenza di una decisione adottata dalle autorità competenti in materia di concorrenza. In particolare, in che modo incida su tale analisi il fatto che si tratti di una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di transazione riguardante un’infrazione verticale per oggetto al diritto della concorrenza dell’Unione». 14. Hanno presentato osservazioni scritte le parti nella causa principale, il governo portoghese e la Commissione. Non si è tenuta alcuna udienza. IV. Analisi A. Osservazioni preliminari 15. Prima di affrontare i problemi giuridici sollevati dalla seconda e dalla terza questione pregiudiziale, esaminerò, da un lato, la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale (sezione 1) e, dall’altro, la premessa collegata alla prima questione e sulla quale si fondano la seconda e la terza questione (sezione 2) ( 7 ). 1. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 16. [OSCURATO:PERSONA] afferma che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto non sarebbero rispettati i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. A suo avviso, l’illustrazione, da parte del giudice del rinvio, di tutti i fatti rilevanti, del contenuto del diritto portoghese, dei motivi che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione nonché del collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la causa principale è insufficiente. Inoltre, tale giudice non avrebbe illustrato i motivi che giustificano la rilevanza della seconda e della terza questione. Ciò detto, la [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a dichiarare ricevibile il presente rinvio pregiudiziale. 17. Non condivido gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi all’inosservanza, da parte del presente rinvio pregiudiziale, dei requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura. Come dimostrerò, esso contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire su tale domanda. 18. Inoltre, sebbene il giudice del rinvio non illustri chiaramente né le ragioni che lo hanno indotto a sollevare la seconda e la terza questione pregiudiziale né la rilevanza delle risposte a tali questioni per il procedimento principale, la sua motivazione risulta comunque evidente dal contenuto di tali questioni. Infatti, detto giudice intende accertare, con la seconda questione, se la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno debba essere stabilita a seconda del fatto che «la probabilità che i consumatori (...) abbiano subìto un danno [sia] superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto», e, con la terza questione, se sia possibile stabilire il grado di plausibilità richiesto sulla base di una decisione di un’autorità garante della concorrenza, come quella del 21 febbraio 2020. 19. Ne consegue che la seconda e la terza questione sono ricevibili. 2. Presentazione di una domanda di divulgazione di prove prima dell ’ esercizio di un ’ azione di merito 20. La seconda e la terza questione – alla cui analisi si limiteranno le presenti conclusioni, conformemente alla richiesta della Corte – sono sollevate per il caso in cui la Corte risponda affermativamente alla prima questione. La mia analisi di tali questioni deve quindi basarsi sulla premessa che la risposta alla prima questione sia affermativa. 21. Per completezza, e nei limiti in cui la risposta alla prima questione costituisce il punto di partenza per l’analisi delle questioni che seguono, esporrò alcune brevi osservazioni sulla problematica oggetto di detta questione. 22. Secondo la formulazione della prima questione, il giudice del rinvio intende accertare se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si applica a una domanda di divulgazione di prove presentata prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno. Tale questione sembra riguardare, in realtà, il fatto di stabilire se i requisiti previsti da tale disposizione, relativi alla plausibilità della domanda di risarcimento del danno che l’attore deve sostenere, siano applicabili a tale domanda di divulgazione di prove. 23. Va precisato che non occorre intendere la prima questione nel senso che il giudice del rinvio si chiede se, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, uno Stato membro sia tenuto a prevedere la possibilità di presentare una domanda di divulgazione di prove prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno. Invero, una siffatta possibilità è stata prevista dal legislatore portoghese. 24. Peraltro, sembra che il legislatore portoghese abbia letto tale direttiva nel senso che essa obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere la possibilità di presentare una domanda di divulgazione di prove, di cui all’articolo 5 di detta direttiva, unicamente nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno. Tale disposizione è stata recepita nell’ordinamento interno portoghese dall’articolo 12 della legge n. 23/2018. 25. Secondo la lettura della direttiva 2014/104 effettuata dal legislatore portoghese, uno Stato membro può tuttavia prevedere la possibilità di presentare una siffatta domanda prima della proposizione di un’azione di merito. Come osserva il governo portoghese, il legislatore di tale Stato membro si è avvalso di tale facoltà e ha previsto tale possibilità all’articolo 13 della legge n. 23/2018. Il procedimento principale sembra vertere su detta domanda. 26. A tal riguardo, ho approfondito, nelle mie conclusioni della causa PACCAR e a. ( 8 ), la problematica delle domande di divulgazione di prove presentate prima di un’azione di merito nel contesto dell’analisi dell’ambito di applicazione della direttiva 2014/104. Ho dunque esaminato se tale direttiva fosse applicabile nel procedimento principale in esame al fine di dissipare ogni eventuale dubbio quanto alla competenza della Corte a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione delle disposizioni di detta direttiva. 27. Sottolineo che, in detta causa, il giudice del rinvio non aveva sollevato tale problematica. Tuttavia, dalla decisione di rinvio non risultava chiaramente se la domanda di divulgazione di prove fosse stata presentata nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno o prima della proposizione di tale azione. Ho quindi esaminato se, ed eventualmente a quali condizioni, tale domanda rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/104. 28. L’esame di tale questione mi ha portato a constatare, per quanto riguarda le domande di divulgazione delle prove, che, anche supponendo che la direttiva 2014/104 riguardi unicamente quelle presentate nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno, una siffatta domanda, presentata, tecnicamente, prima della proposizione dell’azione per il risarcimento del danno, è tale da rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Infatti, si potrebbe ritenere, quanto meno in talune fattispecie, che una siffatta domanda sia proposta nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno o sottoponga a condizioni l’avvio di una siffatta azione. Ho ritenuto che ciò si verifichi quando un’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata, a pena di sanzioni, entro un breve termine dalla presentazione di una domanda di divulgazione di prove nell’ambito della quale sia stata sostenuta la plausibilità della domanda di risarcimento del danno o, eventualmente, entro un breve termine dall’accoglimento della domanda medesima. 29. Qualora una domanda di divulgazione di prove presenti tali caratteristiche, da un lato, i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 sono ad essa applicabili e, dall’altro, la Corte è competente a rispondere a una questione di interpretazione vertente su tale disposizione sollevata da un giudice investito di una siffatta domanda. 30. Non sembra che l’azione diretta ad ottenere elementi di prova prevista dal diritto portoghese presenti le caratteristiche menzionate al paragrafo 28 delle presenti conclusioni. I requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 potrebbero tuttavia essere applicabili a tale azione e la Corte sarebbe competente a rispondere a una questione di interpretazione di tale disposizione. 31. Infatti, l’articolo 5, paragrafo 8, di detta direttiva 2014/104 autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a stabilire, fermi restando l’articolo 5, paragrafi 4 e 7, nonché l’articolo 6, di quest’ultima, norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove. Uno Stato membro potrebbe quindi prevedere la possibilità di presentare una domanda di divulgazione delle prove prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno e potrebbe anche sottoporre tale domanda, integralmente ( 9 ), al regime di cui all’articolo 5 di detta direttiva. 32. In tal caso, la Corte sarebbe competente a rispondere alle questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/104, sollevate da un giudice investito di una siffatta domanda, conformemente alla sua giurisprudenza relativa alle situazioni in cui le disposizioni del diritto dell’Unione si applicano in una controversia in forza di un rinvio diretto e incondizionato operato dal diritto nazionale che ha l’effetto di estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ( 10 ). 33. A tal riguardo, è probabile che il legislatore portoghese abbia voluto assoggettare un’azione diretta ad ottenere elementi di prova, proposta prima di un’azione di merito, al regime di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/104. Infatti, secondo l’articolo 13, paragrafo 2, della legge n. 23/2018, le modalità previste all’articolo 12 di quest’ultima e, quindi, all’articolo 5 di tale direttiva si applicano mutatis mutandis alle azioni previste all’articolo 13 di tale legge. 34. Indipendentemente dalle caratteristiche dell’azione diretta ad ottenere elementi di prova prevista nel diritto portoghese, la Corte è quindi competente a rispondere alle questioni pregiudiziali vertenti sull’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 e sollevate da un giudice nazionale investito di una siffatta azione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 23/2018. B. Nel merito 35. In via preliminare, rilevo che la seconda e la terza questione si riferiscono, sul piano letterale, alla plausibilità del danno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. Ebbene, secondo tale disposizione, un attore può ottenere dal giudice nazionale che esso ordini al convenuto o a un terzo di divulgare prove rilevanti a condizione di aver sostenuto la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno presentando fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti ( 11 ). 36. A tal riguardo, ricordo che l’esistenza di un danno costituisce una delle condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. Il sorgere di tale responsabilità è subordinato al soddisfacimento di tre condizioni, vale a dire l’effettività del danno (un pregiudizio), un nesso di causalità tra il danno e il comportamento fatto valere e l’illegittimità del comportamento contestato ( 12 ). Tale responsabilità può essere contestata con un’azione per il risarcimento del danno. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve quindi essere interpretato nel senso che l’attore è tenuto a sostenere la plausibilità di tali tre condizioni. 37. Ciò detto, nonostante la divergenza tra, da un lato, la formulazione della seconda e della terza questione e, dall’altro, quella dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, tali questioni riguardano la plausibilità delle tre condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. Ciò è confermato, in particolare, nella seconda questione, con la quale il giudice del rinvio chiede se il grado di plausibilità richiesto debba essere stabilito sulla base del criterio consistente nel determinare se «la probabilità che i consumatori (...) abbiano subìto un danno [sia] superiore alla probabilità che essi non lo abbiano subìto». Tale criterio riguarda tanto il danno quanto il nesso tra quest’ultimo e il comportamento contestato. Propongo quindi di riformulare la seconda questione nel senso che, con essa, il giudice del rinvio chiede se, per sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, occorra dimostrare che è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario. 38. Sempre in via preliminare, osservo che occorre invertire l’ordine di esame della seconda e della terza questione. 39. Il giudice del rinvio chiede, con la seconda questione, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che, conformemente a tale disposizione, il grado di plausibilità richiesto è determinato in funzione del criterio secondo cui è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario e, con la sua terza questione, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno può essere stabilita soltanto sulla base di una decisione della Commissione che constata una violazione. 40. La seconda questione ha un carattere più generale della terza e una risposta affermativa a quest’ultima eliminerebbe la necessità di rispondere alla seconda. Inizierò quindi la mia analisi dalla terza questione. 1. Sulla terza questione 41. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza sia sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno relativa a un danno derivante da tale violazione. In particolare, tale giudice si interroga sulla possibilità di dimostrare la plausibilità di una siffatta domanda, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sulla sola base dell’esistenza di una decisione delle autorità garanti della concorrenza competenti (sezione a). Inoltre, esso chiede se il fatto che una tale decisione verta su una restrizione verticale per oggetto (sezione b) e sia stata emessa nell’ambito di un procedimento di transazione (sezione c) incida sulla risposta da dare a tale questione. a) Una decisione che constata una violazione è sufficiente a sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno? 42. In sostanza, la terza questione riguarda il fatto di stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale investito di una domanda di divulgazione delle prove può valutare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno basandosi unicamente su una decisione della Commissione che constata una violazione del diritto della concorrenza. 43. Osservo anzitutto che, a mio avviso, una decisione che constata una violazione non è sufficiente a sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno. 44. Come risulta dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, un giudice nazionale non può prendere decisioni che siano in contrasto con una decisione della Commissione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE. Peraltro, un giudice nazionale che si pronuncia su una violazione identica a quella oggetto della decisione del 21 febbraio 2020 deve ammettere l’esistenza di tale violazione. Per contro, la sussistenza di un pregiudizio e di un nesso diretto tra tale pregiudizio e la violazione di cui si tratta resta di competenza del giudice nazionale ( 13 ). 45. Di conseguenza, in presenza di una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza, un giudice investito di una domanda di divulgazione di prove non è più tenuto ad esaminare se, alla luce degli elementi di fatto e delle prove disponibili, sia dimostrata la plausibilità dell’esistenza della violazione. Tuttavia, l’illegittimità del comportamento contestato costituisce solo una delle condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza. Come ho indicato ( 14 ), sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno equivale a stabilire il grado di plausibilità richiesto per quanto riguarda le tre condizioni costitutive di tale responsabilità. Di conseguenza, l’ammissione dell’esistenza di una violazione non è sufficiente, di per sé, a dimostrare la plausibilità di una siffatta domanda. b) Decisione sulla pratica verticale che restringe la concorrenza per oggetto 46. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se il fatto che una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza riguardi una restrizione verticale per oggetto sia tale da alterare sostanzialmente la risposta da dare alla terza questione. 47. Ritengo che ciò non si verifichi e che un giudice nazionale non possa fondare la sua valutazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno soltanto sull’esistenza di una siffatta decisione. 48. In primo luogo, a tal riguardo, osservo che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 stabilisce una presunzione relativa secondo cui le violazioni consistenti in cartelli causano un danno. Tale presunzione, come prevista dal legislatore dell’Unione, non contempla tuttavia le restrizioni verticali della concorrenza. 49. Infatti, secondo il considerando 47 della direttiva 2014/104, è opportuno limitare la presunzione relativa prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della stessa, ai cartelli, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subìto. Inoltre, l’articolo 2, punto 14, di tale direttiva definisce la nozione di «cartello», in sostanza, come un accordo o una pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante determinate pratiche. Tale definizione non corrisponde a quella di una pratica verticale, che coinvolge imprese che operano a livelli diversi della catena di produzione o di distribuzione e che non sono quindi concorrenti. 50. Inoltre, secondo le ricerche dottrinali ( 15 ), l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 è stato oggetto di recepimenti divergenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, alcuni hanno scelto di dare alla nozione di «cartello» una definizione più ampia di quella prevista all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2014/104, oppure di estendere espressamente l’ambito di applicazione di tale presunzione alle restrizioni verticali della concorrenza. Tale recepimento non uniforme tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, atteso che alcuni di essi intendono chiaramente ampliare la definizione della nozione di «cartello» prevista da tale direttiva, corrobora l’interpretazione secondo la quale la presunzione di cui trattasi, quale prevista dal legislatore dell’Unione, ricomprende unicamente i cartelli corrispondenti alla definizione prevista all’articolo 2, punto 14, di detta direttiva. 51. Sempre in tale contesto, osservo che spetta al giudice del rinvio stabilire se il legislatore portoghese abbia deciso che la presunzione prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 sia applicabile alle restrizioni verticali. Nulla suggerisce che ciò si verifichi. 52. In secondo luogo, la circostanza che una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza non riguardi una restrizione verticale per effetto, bensì una restrizione verticale per oggetto, non è neppure tale da mettere in discussione la considerazione secondo cui un giudice nazionale non può fondare il rispetto del criterio della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sulla mera esistenza di tale decisione. 53. Il diritto della concorrenza dell’Unione opera una distinzione netta tra la nozione di «restrizione per oggetto» e quella di «restrizione per effetto», ciascuna soggetta ad un regime probatorio diverso ( 16 ). Nell’ambito di tale prima restrizione, non è più necessario esaminare gli effetti restrittivi della pratica di cui trattasi ( 17 ). La constatazione di una tale restrizione non implica, tuttavia, che un danno sia stato causato a una persona specifica né che esista un nesso di causalità tra tale restrizione e tale danno. Queste condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza devono essere accertate dinanzi al giudice investito dell’azione per il risarcimento del danno. 54. In questo ordine di idee, per quanto riguarda la domanda di divulgazione di prove di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, il grado di plausibilità richiesto deve altresì essere sostenuto dall’attore per quanto riguarda tali due condizioni, vale a dire l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità diretto tra quest’ultimo e la violazione di cui trattasi. 55. Per completezza, osservo che né il fatto che le restrizioni verticali non siano contemplate dalla presunzione prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 ( 18 ), né il fatto che le restrizioni per oggetto non siano soggette a un regime probatorio speciale per quanto riguarda le tre condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza ( 19 ) implicano che una decisione che constata l’esistenza di una restrizione verticale per oggetto sia priva di qualsiasi rilievo ai fini della valutazione della plausibilità di una domanda di risarcimento del danno. 56. Infatti, da un lato, un giudice nazionale investito di una domanda di divulgazione di prove è tenuto ad ammettere l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza oggetto di tale decisione, cosicché una delle condizioni costitutive della responsabilità è non solo plausibile, ma anche dimostrata ( 20 ). 57. Dall’altro lato, la nozione di «restrizione della concorrenza per oggetto» riguarda i comportamenti il cui il grado di dannosità in termini di concorrenza, vale a dire il pregiudizio diretto o indiretto che essi possono causare agli utenti e ai consumatori sui diversi settori o mercati interessati, è rilevante ( 21 ). Il grado di dannosità che può causare un tale comportamento è, insieme ad altri fatti ed elementi di prova ragionevolmente disponibili per un attore, rilevante per dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. c) Decisione adottata nell ’ ambito di un procedimento di transazione 58. Il giudice del rinvio richiama l’attenzione sul fatto che la decisione del 21 febbraio 2020 è stata adottata nell’ambito di un procedimento di transazione e chiede alla Corte se tale circostanza sia idonea a incidere sulla risposta da dare alla terza questione. 59. Ritengo che ciò non si verifichi. 60. Infatti, la decisione del 21 febbraio 2020, adottata nell’ambito di un procedimento di transazione, costituisce una decisione definitiva ai sensi degli articoli 7 o 23 del regolamento n. 1/2003 ( 22 ). A differenza di una decisione relativa agli impegni adottata in base all’articolo 9 di tale regolamento ( 23 ), una decisione adottata nell’ambito di un procedimento di transazione contiene una constatazione della violazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE. Il fatto che l’impresa interessata da tale decisione possa beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda non modifica la natura della constatazione relativa a tale violazione. 61. Di conseguenza, il fatto che una decisione della Commissione che constata la violazione del diritto della concorrenza sia stata adottata nell’ambito di un procedimento di transazione non incide, tenuto conto delle considerazioni svolte al paragrafo 45 delle presenti conclusioni, sulla questione se un giudice nazionale possa fondare il rispetto del criterio della plausibilità del danno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sulla mera esistenza di una decisione dell’autorità garante della concorrenza competente. d) Conclusione intermedia 62. Occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno. Il fatto che tale decisione verta su una restrizione verticale per oggetto e sia stata emessa nell’ambito di un procedimento di transazione non mette in discussione tale considerazione. 2. Sulla seconda questione a) Portata della seconda questione 63. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se, per sostenere la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, occorra dimostrare che è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario. 64. Tale giudice non spiega in cosa consista il criterio descritto nella sua seconda questione. Inoltre, non è neppure chiaro il criterio adottato dagli organi giurisdizionali di grado inferiore nel procedimento principale. 65. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che il giudice del rinvio abbia ignorato il criterio applicato dagli organi giurisdizionali di grado inferiore e abbia ritenuto di poter annullare la sentenza impugnata per difetto di motivazione. Il giudice del rinvio desidererebbe pertanto ottenere chiarimenti sul criterio da applicare al fine di poterlo chiarire per gli organi giurisdizionali di grado inferiore nella sua futura sentenza. 66. In alternativa, il rinvio pregiudiziale potrebbe essere inteso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] contesta il criterio adottato dagli organi giurisdizionali di grado inferiore e sostiene che questi ultimi avrebbero dovuto applicare il criterio più rigoroso descritto nella seconda questione. In tale ipotesi, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA], la seconda questione dovrebbe essere intesa come volta a stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che, all’atto del suo recepimento nel diritto nazionale, uno Stato membro non può stabilire un criterio meno rigoroso di quello descritto in tale questione. 67. Con la sentenza di primo grado, confermata in appello, gli organi giurisdizionali di grado inferiore hanno infatti ordinato alla [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i documenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio si pronuncia su un ricorso di riesame straordinario proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso tale sentenza. 68. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, nelle sue osservazioni scritte, che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 stabilisce un grado di probabilità che va oltre la mera possibilità dell’esistenza di un danno. Più concretamente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa implica non già tale mera possibilità, ma piuttosto una reale probabilità del suo verificarsi, ossia che, alla luce del contesto fattuale, giuridico ed economico di cui trattasi, l’esistenza di un danno deve essere più probabile della sua inesistenza o, quanto meno, deve costituire una seria probabilità, vale a dire fondata. 69. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i giudici portoghesi hanno ritenuto, in altre cause relative al diritto civile generale, che la nozione di plausibilità implichi un grado di certezza che va oltre il semplice ambito del possibile, superiore al 50%. 70. Tale osservazione è parzialmente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale indica che, nell’ordinamento giuridico portoghese, alcuni sostengono anche la tesi secondo cui il criterio generale della prova nel procedimento civile è quello secondo cui «è più probabile che improbabile». Ciò posto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale criterio deve essere adattato in funzione del contesto in cui si applica. Un siffatto adattamento sarebbe richiesto dall’articolo 13, paragrafo 2, della legge n. 23/2018, secondo il quale le condizioni enunciate all’articolo 12, paragrafi da 2 a 9, di tale legge si applicano mutatis mutandis a una domanda di divulgazione di elementi di prova presentata prima dell’esercizio di un’azione per il risarcimento del danno. 71. Indipendentemente dalle sfumature proprie della situazione cui il giudice del rinvio si trova di fronte ( 24 ), l’obiettivo di quest’ultimo è chiaro: stabilire se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 imponga un criterio che implica un grado di plausibilità come quello descritto nella seconda questione, vale a dire quello secondo cui è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità per una violazione del diritto della concorrenza siano soddisfatte rispetto al contrario. 72. Occorre aggiungere, a tal riguardo, che il grado di plausibilità richiesto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 è il grado più elevato che si possa esigere. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, di tale direttiva, uno Stato membro può stabilire, fermi restando l’articolo 5, paragrafi 4 e 7, nonché l’articolo 6 della medesima, norme che prevedano una divulgazione più ampia delle prove. Al fine di agevolare l’accesso alle prove, uno Stato membro può decidere di fissare il grado di plausibilità a un livello inferiore a quello richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva. Per contro, uno Stato membro non può stabilire un criterio che implichi un grado di plausibilità più elevato di quello stabilito dal legislatore dell’Unione. 73. Al fine di rispondere alla seconda questione, occorre quindi determinare se la direttiva 2014/104 stabilisca un criterio che implica un grado di plausibilità secondo il quale è più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità siano soddisfatte rispetto al contrario o se per tale direttiva sia sufficiente un grado di plausibilità inferiore a quello descritto in detta questione. b) Valutazione 74. Il criterio descritto nella seconda questione sembra basarsi su una ponderazione delle probabilità. Secondo tale criterio, così inteso, spetta all’attore dimostrare che è più plausibile che i consumatori rappresentati, nel caso di specie taluni consumatori residenti in Portogallo, abbiano subìto un danno rispetto al contrario. 75. Ritengo che il livello di prova richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 per giustificare una domanda di divulgazione di prove sia inferiore a quello di una siffatta ponderazione delle probabilità. 76. Infatti, in primo luogo, i termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 non sembrano implicare requisiti troppo rigorosi. Come osserva la Commissione, i termini utilizzati nelle versioni della presente direttiva nelle lingue portoghese («plausibilidade»), tedesca («Plausibilität»), inglese («plausibility») e francese («plausibilité»), a cui si aggiunge la versione polacca («uprawdopodobnienie»), si riferiscono, secondo le loro definizioni lessicali, alla situazione in cui un’allegazione è, o sembra essere, ragionevole o accettabile ( 25 ). Questi termini suggeriscono quindi che è necessario convincere il giudice che decide sulla domanda di divulgazione di prove che l’ipotesi secondo la quale le tre condizioni cumulative della responsabilità sono soddisfatte è, nel caso di specie, ragionevolmente accettabile. 77. In secondo luogo, occorre osservare che, oltre alle definizioni lessicali dei termini utilizzati nelle diverse versioni linguistiche dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, i recepimenti nazionali di tale disposizione seguono, quanto meno in taluni diritti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, la stessa logica. Ciò avviene, in particolare, nel diritto tedesco ( 26 ) e polacco ( 27 ). Le disposizioni di recepimento in vigore in questi [OSCURATO:PERSONA] membri si limitano a prevedere, per quanto riguarda il grado di plausibilità richiesto, una probabilità ragionevolmente accettabile. 78. In terzo luogo, non si dovrebbe perdere di vista il fatto che la possibilità di ottenere l’accesso ai documenti è funzionalmente legata all’esercizio del diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza. 79. I considerando della direttiva 2014/104 depongono a favore di una siffatta interpretazione. 80. Infatti, il considerando 14 di tale direttiva, particolarmente istruttivo per quanto riguarda la ratio legis dell’articolo 5, paragrafo 1, di quest’ultima ( 28 ), enuncia che, «[g]li elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore», ragion per cui non possono essere stabilite «rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all’inizio di un’azione e presentare elementi di prova esattamente specificati» senza impedire in maniera indebita l’esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal Trattato FUE. Inoltre, il considerando 15 di tale direttiva enuncia che, al fine di rimediare all’asimmetria informativa tra le parti interessate, «è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi». 81. La possibilità di ottenere l’accesso alle prove relative a una violazione del diritto della concorrenza, garantita all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, mira quindi a rimediare all’asimmetria informativa esistente tra le parti nell’ambito delle azioni previste da detta direttiva. L’eliminazione di tale asimmetria non costituisce tuttavia un fine a sé stante. L’acquisizione di prove deve consentire alla parte lesa di esercitare efficacemente il suo diritto di chiedere il risarcimento del danno e contribuisce quindi, indirettamente, alla massima efficacia delle regole di concorrenza ( 29 ). 82. Di conseguenza, in primo luogo, non si può confondere il livello di prova imposto per accogliere un’azione di merito con quello imposto per soddisfare il grado di plausibilità richiesto per ordinare la divulgazione delle prove. In secondo luogo, il grado di plausibilità imposto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 non può essere troppo rigoroso, in quanto ciò indebolirebbe l’efficacia delle regole di concorrenza. 83. In tale contesto, osservo, al pari della Commissione, che il criterio basato sulla ponderazione delle probabilità sembra corrispondere a quello applicabile nei procedimenti civili dei sistemi di «common law» ( 30 ). Se è vero che la ponderazione delle probabilità è stata considerata applicabile alle azioni di risarcimento del danno in una delle giurisdizioni di «common law» che applicano la direttiva 2014/104, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA], essa non è stata tuttavia universalmente applicata nel contesto delle domande di divulgazione di prove ( 31 ). 84. In quarto luogo, dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 si evince che, per ottenere dal giudice nazionale che esso ordini al convenuto o a un terzo la divulgazione di prove rilevanti, spetta all’attore sostenere la plausibilità della domanda di risarcimento del danno presentando fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti ( 32 ). In una situazione tipica, l’attore deve quindi essere in grado di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno sulla base degli elementi di fatto e delle prove di cui dispone o che può ottenere senza eccessivi costi o difficoltà. A mio avviso, il legislatore ha necessariamente elaborato il criterio di plausibilità, stabilito in tale disposizione, partendo da tale premessa. Di norma, pertanto, tale criterio dovrebbe poter essere soddisfatto anche sulla base di informazioni parziali o incomplete. 85. Infine, in quinto luogo, l’applicazione del criterio relativo ad una ponderazione di probabilità sembra imporre al giudice investito di una domanda di divulgazione di prove di stabilire e confrontare due ipotesi: quella secondo cui il successo della domanda di risarcimento del danno è probabile e quella in cui non lo è. 86. Il criterio di cui alla seconda questione, che implica una siffatta analisi di tali due ipotesi, non sembra essere adeguato al ruolo svolto dal diritto di ottenere la divulgazione di prove rilevanti, garantito dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104. Infatti, la valutazione effettuata dal giudice nazionale al fine di ordinare la divulgazione di prove nella fase iniziale del procedimento, o addirittura prima ancora che quest’ultimo sia avviato, dovrebbe, per sua natura, avere carattere semplificato. Inoltre, seppure informazioni parziali o incomplete possano consentire all’attore di sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno ( 33 ), il giudice adito deve allora concentrare la sua analisi sulla plausibilità di una sola ipotesi, vale a dire quella secondo cui le condizioni costitutive della responsabilità sono soddisfatte. 87. In tali circostanze, occorre ritenere che, per osservare il grado di plausibilità richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, un attore debba convincere il giudice che la tesi secondo cui le tre condizioni cumulative della responsabilità sono soddisfatte è, nella situazione di cui trattasi, ragionevolmente accettabile. Pertanto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 implica un grado di plausibilità inferiore a quello richiesto da un criterio secondo il quale deve essere più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità siano soddisfatte rispetto al contrario. V. Conclusione 88. Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) come segue: 1)      L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: una decisione che constata una violazione del diritto della concorrenza non è sufficiente a dimostrare la plausibilità di una domanda di risarcimento del danno. Il fatto che tale decisione verta su una restrizione verticale per oggetto e sia stata emessa nell’ambito di un procedimento di transazione non mette in discussione tale considerazione. 2)      Il criterio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 implica un grado di plausibilità inferiore a quello richiesto da un criterio secondo il quale deve essere più probabile che le condizioni costitutive della responsabilità siano soddisfatte rispetto al contrario. 1 Lingua originale: il francese. 2 Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1). 3 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1). 4 Diário da República , I serie, n. 107, del 5 giugno 2018. 5 Osservo che il giudice del rinvio si è limitato a identificare le disposizioni pertinenti di tale legge, senza riprodurne il testo nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Per contro, tale testo figura nelle osservazioni scritte del governo portoghese e della Commissione europea. 6 Decisione C(2020) 893 final, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [(Caso AT.40528 – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])], di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 2 giugno 2020 (GU 2020, C 182, pag. 9) (in prosieguo: la «decisione del 21 febbraio 2020»). 7 V. paragrafo 20 delle presenti conclusioni. 8 C‑163/21, EU:C:2022:286. 9 In tale ipotesi, una domanda di divulgazione delle prove sarebbe di conseguenza soggetta non solo ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 7, della direttiva 2014/104, bensì a tutti quelli stabiliti da tale articolo. 10 V., di recente, sentenza del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910, punto 53). 11 V. sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 43). 12 V., in particolare, sentenza del 20 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] (C‑25/21, EU:C:2023:298, punto 39). 13 V., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 65). 14 V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 15 Per uno studio comparativo, v. Hornkohl, L., «[OSCURATO:PERSONA] of Harm in EU [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – Effectiveness vs overcompensation», EU and [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] , 2021, pagg. da 34 a 36, e Malinauskaite, J., Cauffman, C., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] of the EU – A [OSCURATO:PERSONA] prospective», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & Practice , 2018, vol. 9, n. 8, pagg. 509 e 511. 16 V. sentenza del 30 gennaio 2020, Generics (UK) e a. (C‑307/18, EU:C:2020:52, punto 63). 17 V., a contrario , sentenza del 18 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑306/20, EU:C:2021:935, punto 71). 18 V. paragrafo 50 delle presenti conclusioni. 19 V. paragrafo 53 delle presenti conclusioni. 20 V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni. 21 V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824, punto 150). 22 V., per analogia, paragrafo 28 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l’adozione di decisioni a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU 2008, C 167, pag. 1). 23 V., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2010, Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, punto 48), e del 28 gennaio 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40, punto 44). 24 V. paragrafi 65 e 66 delle presenti conclusioni. 25 Ciò vale anche per il termine utilizzato nella versione in lingua polacca («uprawdopdobnienie»), che si riferisce, secondo «Słownik języka polskiego PWN ([OSCURATO:PERSONA])», https://sjp.pwn.pl/slowniki/uprawdopodobnienie, al fatto di rendere probabile un’ipotesi («sprawić, że coă staje siă prawdopodobne»). 26 Tale disposizione è stata recepita nel diritto tedesco dall’articolo 33g, paragrafo 1, del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza), del 26 giugno 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 1750), secondo cui l’attore deve dimostrare che la sua domanda di risarcimento del danno è verosimile («der glaubhaft macht, einen solchen Schadensersatzanspruch zu haben»). Nella sua sentenza del 4 aprile 2023, KZR 20/21, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiarito che è sufficiente che vi sia una certa probabilità, fondata su prove concrete, che l’attore sia titolare di un’azione per il risarcimento del danno, e che non sia richiesta una probabilità schiacciante. 27 Tale disposizione è stata recepita nel diritto polacco dall’articolo 17, paragrafo 1, della ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (legge del 21 aprile 2017 sul risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza). Quest’ultima stabilisce il criterio di plausibilità («uprawdopodobnienie») di una domanda di risarcimento del danno. Gli autori della dottrina hanno osservato che tale legge rinvia alle norme generali di procedura civile. Occorrerebbe interpretare il criterio adottato da detta disposizione nel senso che, affinché una siffatta domanda sia giudicata plausibile, l’affermazione della sua esistenza deve essere ragionevolmente accettabile, e la sua attendibilità, alla luce delle prove presentate, non deve essere trascurabile. La valutazione di tale domanda è semplificata e si basa su una valutazione prima facie piuttosto che su un’analisi dettagliata. V., a tal riguardo, Machnikowski, P., in Lis-Zarrias, K., Machnikowski, P. (ed.), Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji . Komentarz, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2018, punto 16. 28 V. sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 44). 29 V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑312/21, EU:C:2023:99, punti da 42 a 44). 30 V. Smith, M., «Civil liability and the 50%+ standard of proof», [OSCURATO:PERSONA] of Evidence & Proof , 2021, vol. 25, n. 3, pag. 183. 31 V. Rodger, B., «[OSCURATO:PERSONA]», in Rodger, B., [OSCURATO:PERSONA], M., Marcos, F. (ed.), The EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] , op. cit., pag. 382. 32 V. sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a. (C‑163/21, EU:C:2022:863, punto 43). 33 V. paragrafo 84 delle presenti conclusioni.