CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 agosto 2026
Cassazione n. 24604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 10/2020 depositatail 02/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7303/2021Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24604/2026Data pubblicazione 11/08/20261 Il Tribunale di Brescia con sentenza del 28/9/2017 rigettaval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa al decreto che le aveva ingiunto dipagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 4.322.000 per un creditomonitoriamente azionato sulla base di una scrittura ricognitiva del debitodel 15/4/2009.2 Sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, la Corte d’Appello di Brescia, inriforma della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo, limitava ilcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’appellanteall’importo di € 681.000.2.1. La Corte distrettuale rilevava che, dato il contenuto generico delriconoscimento del debito di cui alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA],presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], gli elementidi fatto allegati da Finsibi consentivano di provare l’inesistenzadell’asserito credito del Musicco, ad eccezione di quello di € 681.000. Inparticolare la parte di ricognizione riferita ai compensi definiti“straordinari” non indicava il rapporto sottostante fonte del relativo creditoche poteva ricollegarsi ad un rapporto di lavoro subordinato oppure alruolo di amministratore delegato o di institore ricoperto dal Musicco e nonera specificato neppure quale fosse il compenso ordinario mensile pattuito.2.2 Evidenziava che era stata fornita la prova che il Musicco avevaoperato in favore della società quale amministratore con varie ed ampiedeleghe e anche quale institore non sussistendo altro e diverso rapportopossibile fonte di compensi di cui al riconoscimento del debito e che lasocietà aveva dimostrato che nel corso degli anni in questione l’assembleao il consiglio di amministrazione non avevano mai deliberato compensiall’odierno ricorrente, nella qualità di amministratore o institore di entitàparagonabili a quelli indicati nella ricognizione di debito, né per attivitàNumero registro generale 7303/2021Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24604/2026Data pubblicazione 11/08/2026ordinarie né per quelle straordinarie ; ciò consentiva di ritenere superatala ricognizione di debito in quanto era provata l’insussistenza di un diversorapporto che possa essere stato fonte ci compensi riconosciuti nelladichiarazione.2.3 Rimarcava che non vi era prova dell’esistenza di un rapportodirigenziale di fatto o di natura subordinata (tra l’altro un simile rapportosarebbe stato giuridicamente incompatibile con l’incarico diamministratore) non essendo conducenti i capitoli della prova oralearticolata dal ricorrente.2.4 Soggiungeva che alle stesse conclusioni si addiveniva ove laricognizione si fosse considerata titolata non essendo stato dimostrato ilrapporto dirigenziale invocato dal Musicco.2.5 Riteneva, quanto ai compensi straordinari, che le prestazioni e leMusicco all’interno della società quale membro del consiglio diamministrazione, con deleghe e quale procuratore speciale ed institore;compensato dalla società con l’erogazione della somma complessiva di €505.000.2.5 Da ultimo accertava che, con riferimento compensi straordinari, non viera prova della pattuizione di emolumenti aggiuntivi ad eccezionedell’operazione indicata nell’atto di ricognizione (alla lettera c) riguardantel’area ex Fatini di Vercelli essendosi previsto, per la vendita andata abuon fine, di un complesso immobiliare al prezzo di 11.000.000 uncompenso pari al 6% per un importo di € 681.723 che,conseguentemente, andavano riconosciuti al Musicco.3 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per la cassazione della sentenzaaffidato a sei motivi; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 7303/2021Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24604/2026Data pubblicazione 11/08/20261 Il primo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360,comma 1 n. 5, c.p.c., costituito dalla dichiarazione unilaterale ricognitivadel 29/9/2011, confermativa delle dichiarazioni di cui alla precedentescrittura del 15/9/2009, che smentisce l’assunto della mancanza di causadebendi affermata dalla Corte.2 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1988, 2720 e 2697 c.c. per avere la Corte malgovernato il principio diripartizione dell’onere della prova che regolamentano la ricognizione didebito erroneamente ritenendo che la società aveva provato l’inesistenzadel rapporto fondamentale: in particolare, quanto al compenso per attivitàstraordinarie la scrittura privata del 15/4/2009 faceva espresso richiamoa “compensi straordinari concordati per iscritto”.3 Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.: si sostiene che la provadell’insussistenza della causa debendi presuppone che il debitore il qualeabbia effettuato il riconoscimento fornisca una plausibile spiegazione delmotivo che lo aveva determinato ad emettere la dichiarazione.4 Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1988, 1414, 1415, comma 2 e 1417 e 2697 c.c e 132 n. 4 c.p.c. : sisostiene che la Corte, sul presupposto dello stretto legame familiareesistente tra il legale rappresentante della società e il destinatario dellaricognizione di debito, avrebbe ritenuto inattendibile il documentoconfigurando un patto illecito tra genero e suocero che integrava gliestremi della simulazione assoluta senza che ne fosse stata fornita laprova.5 Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 409, 421 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., per non essersi la Cortedistrettuale pronunciata sul riconoscimento del rapporto di collaborazionecoordinata e continuativa o di carattere subordinato che sarebbeNumero registro generale 7303/2021Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24604/2026Data pubblicazione 11/08/2026intercorso negli anni e sulle le operazioni indicati nella scrittura privata del15/4/2009 non procedendo ad un approfondimento istruttorio, mediantel’esercizio dei poteri riconosciutigli dall’art 421 c.p.c., finalizzatoall’accertamento della reale natura del rapporto di lavoro.6 Il sesto motivo deduce violazione degli artt. 101 e 421 c.p.c. 111comma 2 Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c.: lamenta ilricorrente la mancata ammissione delle istanze istruttorie articolate nelgiudizio di primo grado atte a dimostrare l’esistenza del rapportofondamentale.7 Il ricorso è improcedibile.7.1 Questa Corte ha affermato il principio secondo il quale « Nell'ipotesi incui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli èstata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stessoricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. terminelungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento dellasua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente oper le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o delfascicolo d'ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata aifini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentementedal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve,deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere deldeposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui alprimo comma dell'art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarareimprocedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precedequello dell'eventuale inammissibilità» ( cfr. Cass. S.U. 9005/2009).7.2 Nel caso di specie il Musicco ha nel ricorso dichiarato che la sentenzanon gli era stata notificata ed ha depositato copia della sentenza priva direlata di notifica; al contrario risulta dalla documentazione prodotta dalcontroricorrente che la l’impugnata sentenza della Corte d’Appello diBrescia-sezione lavoro, pubblicata il 2/9/2020, è stata notificata alNumero registro generale 7303/2021Numero sezionale 2734/2026Numero di raccolta generale 24604/2026Data pubblicazione 11/08/2026procuratore domiciliatario dell’appellato avv. [OSCURATO:PERSONA], in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].7.3 Il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato,peraltro, notificato in data 2/3/2021, quando era già abbondantementespirato il termine perentorio di giorni sessanta previsto dall’art 325,comma 2 c.p.c.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della procedura controricorrente, che liquida in € 12.200, di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/06/2026.Il Presidente