CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13020/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;968 - controricorrente -e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 1 SENZA N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente successivo n. 1 -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1937/2022ISPETTORATO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] umero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/2026DI FIRENZE (già [OSCURATO:PERSONA], DTL,Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]già [OSCURATO:PERSONA], DPL) – MINISTERODEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA];- intimato -e sul RICORSO SUCCESSIVO n. 2 SENZA N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legalerappresentante pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi n. 2 -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], DTL,già [OSCURATO:PERSONA], DPL) – [OSCURATO:PERSONA];- intimato -E [OSCURATO:PERSONA] n. 3 SENZA N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti successivi n. 3 -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA], DTL,già [OSCURATO:PERSONA], DPL) – [OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 547/2021 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/20261.La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 547 del2021, ha confermato integralmente la pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale erano staterespinte le opposizioni proposte separatamente, esuccessivamente riunite, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Cianidiversi, della società [OSCURATO:SOCIETA]. (responsabile solidale ex art.6 l. 689/1981), unitamente alla stessa società, avverso leordinanze-ingiunzione n 183/2015, 184/2015, 185/2015,186/2015, tutte emesse dalla DTL di Firenze (ora INL), in data18.3.2015, con le quali veniva ingiunto il pagamentorispettivamente di euro 3.023,90 a [OSCURATO:PERSONA] e allasocietà in solido, euro 61.392,30 a [OSCURATO:PERSONA] e alla società insolido, euro 65.739,20 a [OSCURATO:PERSONA] e alla società in solido,euro 111.985,40 a [OSCURATO:PERSONA] e alla società in solido,quali sanzioni amministrative per la violazione di norme inmateria di lavoro relativamente all’impiego di personale,assunto dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con contratti di collaborazione olavoro autonomo occasionale e qualificati, dagli ispettoridell’INAIL e dalla DTL (ora INL), lavoratori subordinati.2.La Corte territoriale, stante l’identità dei motivi di appelloproposti, a seguito della riunione dei distinti ricorsi, ha rilevatoche: a) l’eccepita prescrizione delle sanzioni per gli illecitiantecedenti al maggio 2005 era infondata, consideratal’efficacia interruttiva del verbale di ispezione n.079/082 del21.1.2010, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in data28.1.2010, cui era stata allegata la diffida a sanare leinadempienze ex art. 13 d.lgs. 124/2004; b) correttamente inprimo grado, era stata respinta l’eccezione di decadenza ex art.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/202614 l. 689/81, dovendosi identificare il dies a quo ai fiNnuim edroe dlli ara ccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/2026decorrenza dei novanta giorni nella data del 13.04.2010 e nongià in epoca antecedente, considerato che solo in quella dataera stato completato l’iter istruttorio; c) correttamente il giudicedi prime cure aveva considerato tutti gli amministratori, inquanto dotati di pieni poteri, tenuti a vigilare sull’andamentodella società e sull’osservanza delle leggi e, quindi, responsabiliper gli illeciti di tipo omissivo compiuti; d) la misura dellesanzioni contenute nelle ordinanze ingiunzioni era statacorrettamente quantificata in relazione ai criteri di cui all’art. 11della l. 689/81, con specificazione del tutto chiara dei dati dicalcolo.3.Avverso la decisione di secondo grado hanno propostodistinti ricorsi [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore,affidandolo ad un motivo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]con autonomo ricorso per cassazione affidato a tre motivi;motivi (analoghi ai primi due motivi proposti da Emilionotifica effettuata da [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Firenze che ha insistito per il rigetto del ricorso.4.Sono state depositate memorie illustrative da parte ditutte le parti ricorrenti. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] etermine per la rinotifica all’Avvocatura generale dello Stato,avendo provveduto alla notifica solo con riferimentoall’Avvocatura distrettuale e alla P.A. interessata, noncostituitesi.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/2026Ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/20261.In relazione alla preliminare richiesta di rinotificaall’Avvocatura generale dello Stato osserva il Collegio che nelgiudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevoledurata del processo impone, in presenza di un'evidente ragioned'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia "prima facie"infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senzala preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti deilitisconsorti necessari, cui il ricorso non risulti notificato,trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluentesull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze ditutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del dirittoalla partecipazione al processo in condizioni di parità. (cfr. Cass.n. 11287/18; n. 8604/17). Partendo da tale principioconsolidato non si ritiene, nella specie, autorizzare la rinotifica,trattandosi di attività processuale del tutto ininfluente sull’esitodel giudizio essendo preminenti le ragioni di immediatezza.2. Con l’unico motivo di ricorso proposto, [OSCURATO:PERSONA] deducela violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 l. 689/81 inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Secondo l’assunto delricorrente la sentenza sarebbe viziata per erroneainterpretazione e, quindi, applicazione della disposizione in temadi decadenza. Il termine di decadenza, funzionale allatempestiva contestazione dell’illecito, decorre, secondo laprospettazione di parte, a partire dalla conclusione dell’attivitàaccertativa dell’Autorità procedente e, nella specie, a far datadal 21.1.2010, momento in cui, attraverso il verbale diispezione, erano stati acquisiti tutti gli elementi oggettivi dellacondotta da sanzionare.2.1. Il motivo è infondato e deve essere respinto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 1937/20222.2. Osserva il Collegio come la ricostruzione dei fattiN umero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/2026compiuta dalla parte sia a tratti surrettizia e a tratti nonData pubblicazione 06/05/2026rispondente al dato normativo. Il termine di decadenza ai finidella tempestiva contestazione dell’illecito non può decorreredalla conclusione dell’attività accertativa e, segnatamente, dalverbale di ispezione (079/082) notificato il 21.1.2010 perchéaccompagnato da contestuale e rituale diffida, ex art. 13 d.lgs.124/04, con invito a sanare.In ordine all’individuazione del dies a quo ai fini delladecorrenza del termine di decadenza, ex art. 14 d.lgs. cit.,questa Corte ha ripetutamente affermato che “in tema disanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta lacontestazione immediata della violazione, il momentodell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quodel termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n.689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione noncoincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella suamaterialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso ilrapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autoritàabbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dellaverifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero inquello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormentegiustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione”(Cass., sent. n. 3043/2009; Cass., sent. n. 27702/2019; sent.n. 27405/2019).Peraltro, l’individuazione del momento in cui lacontestazione può tradursi in accertamento, momento dal qualedeve farsi decorrere il termine per la contestazione, è compitodel giudice del merito, tenuto a valutare anche la complessitàdella situazione concreta, non sindacabile nel giudizio diNumero registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/2026legittimità ove congruamente motivata (Sez. 2, seNunmte.r o dni r.a ccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/202626734/2011, Sez. 2, sent. n. 9311/2007).Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, ferma lasospensione del termine di decadenza, prodotta dalla diffida exart. 13 d.lgs. 124/2004 notificata unitamente al verbale diispezione, la Corte di appello ha diffusamente motivato in ordinealle ragioni per le quali era necessario procedere ad unsupplemento istruttorio, perento il termine della diffida, peracquisire elementi utili sul piano soggettivo circa l’esattaindividuazione degli amministratori susseguitisi nel corso deltempo. L’ampia valutazione contenuta nella sentenza (cfr. pag.7-8 motivazione della Corte di appello), proprio perchéadeguatamente motivata e relativa al merito della vicenda, nonè censurabile in tale sede. Ne consegue, quindi, il rigetto di talericorso.3. Nel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Archivis.p.a. le censure sollevate sono riconducibili, essenzialmente, atre motivi. I primi due motivi di ricorso sono stati proposti ancheda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. che, sia pur in atto autonomo,ha sollevato analoghe censure. L’identità dei motivi e delleargomentazioni svolte determina la trattazione congiunta delledoglianze.3.1. Con il primo motivo di ricorso, che si articola, a suavolta, in plurimi sub-motivi, le parti innanzi indicate, mediantemotivo misto censurano la motivazione, sia ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 14 l. 689/81, per non avermotivato, in modo corretto, che la contestazione dell’Ispettoratoera stata tempestiva, nonché per violazione degli art. 2700 c.c.,art. 115 c.p.c., art. 116 co. 2 c.p.c. per non aver attribuitorilevanza probatoria al Verbale INAIL del 6 marzo 2009, sia aisensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per motivazione contraddittoriaNumero registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/2026relativamente all’uso di tale documento, ai sensi dell’aNrutm. er1o 1di 5ra ccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/2026co. 1 c.p.c., 116 co. 1 c.p.c. e art. 3 l. 689/81. In estremasintesi, nei sub-motivi in cui si articola questo primo motivo diricorso, i ricorrenti lamentano l’erroneità della sentenza perchénon attribuisce al verbale INAIL la corretta efficacia probatoria,non illustra, in maniera logica, le ragioni per le quali la DTL (oraINL) avrebbe deciso di non avvalersi delle risultanze probatorieivi contenute, considera rilevanti, ai fini della dimostrazione delprincipio di tempestività, atti della procedura di accertamentodella contestazione ad essa, viceversa, sostanzialmenteestranei, equiparando le posizioni laddove i profili personali dellaresponsabilità dovevano essere differenziati.Tale motivo di doglianza è sostanzialmente sia inammissibileche infondato.Questa Corte, ha ripetutamente affermato, come si desumeanche da Cass. S.U. n. 28210/2019, che in tema di sanzioniamministrative, nel caso di mancata contestazione immediatadella violazione, l'attività di accertamento dell'illecito noncoincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella suamaterialità, ma deve essere intesa come comprensiva del temponecessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti aglielementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, dellafase finale di deliberazione correlata alla complessità delleindagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazionemedesima e ad acquisire piena conoscenza della condottaillecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della correttaformulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, checompete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto,determinare il tempo ragionevolmente necessarioall'Amministrazione per giungere a una simile, completaconoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termineNumero registro generale 1937/2022di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 delN umero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/20261981. È stato, altresì, statuito che al fine di effettuare dettaData pubblicazione 06/05/2026valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore ominore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numerodei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioniascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile,pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, chel'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Ilgiudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sededi legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essain termini).Nella fattispecie in esame, facendo applicazione dei principiinnanzi richiamati, il motivo, così come articolato, èinammissibile perché attraverso diverse angolazioni (i c.d. sub-motivi) le parti ricorrenti richiedono un riesame dellavalutazione di merito e dei contenuti documentali compiuta dallaCorte di appello, adeguatamente motivata e, per questo,incensurabile in sede di legittimità. Infondato perché le diversedeclinazioni del motivo di ricorso partono da due considerazioni,assunte quale premessa maggiore: il verbale ispettivo INAIL del6 marzo 2009 doveva ritenersi sufficientemente specifico percui apparivano ultronee e dilatorie le attività istruttorie compiutedalla DTL (ora INL) che, svolgendo ulteriore attività istruttoria,avrebbe dilatato i tempi della contestazione e della irrogazionedella sanzione, incorrendo in decadenza.Osserva il Collegio come siano infondate del tutto ledoglianze. Nei precedenti gradi di giudizio sono state illustratele scansioni temporali seguite dalla DTL, prima dell’adozionedell’ordinanza ingiunzione, sintomatiche di un accurato vaglioNumero registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/2026documentale. La Corte di appello (pag. 6-7 della sentenNuzmae)ro hdi ara ccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/2026descritto analiticamente la sequenza temporale a partire dalmaggio 2009, momento in cui la DTL di Firenze (ora INL) riceveil verbale, illustrando le attività istruttorie compiute, anche incollaborazione degli stessi ricorrenti (cfr. pag. 6 sentenza dellaCorte di appello), per la raccolta della documentazione, relativaad un ampio periodo (2004-2008) e ad un numero significativodi contratti di collaborazione da giustificare, per pervenire aquella “certezza oggettiva” dell’infrazione. Ne consegue che,fermo il valore del verbale ispettivo dell’INAIL, certamente nondisconosciuto dall’Amministrazione procedente, gli accertamentiulteriori espletati dalla stessa (che si snodano in un arcotemporale dal maggio 2009 a fine novembre 2009) e prodromicial verbale di ispezione del 21.1.2010, oltre che legittimi nonpossono non ritenersi giustificati come emerge dalla stessamotivazione (cfr. penultimo cpv pag. 7 della sentenza dellaCorte di appello). Peraltro, cristallizzato l’accertamento dalpunto di vista “oggettivo”, nella sentenza sono anche chiarite leragioni dell’indagine suppletiva dal punto di vista “soggettivo”dell’individuazione dei responsabili, ratione temporis, dellecondotte omissive. La Corte fiorentina ha ampiamente motivatole ragioni delle richieste di istruttoria suppletiva del marzo 2010,scaturenti proprio da discrasie tra la visura camerale e lacomunicazione della stessa società del 24.2.2010, circa lacomposizione dell’organo amministrativo febbraio 2003/marzo2008. Per cui, solo all’esito dell’interlocuzione con la societàcirca la definizione dei ruoli amministrativi, la P.A. ha raggiuntopiena cognizione funzionale definendo l’inchiesta (chiusa il[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che le ultime comunicazioni aziendali eranogiunte il 22.03.2010). La valutazione compiuta in sede dimerito, che costituisce fedele applicazione dei principiNumero registro generale 1937/2022Numero sezionale 968/2026nomofilattici sopraesposti, è, dunque, incensurabile in Nsuemdereo ddi rai ccolta generale 13020/2026Data pubblicazione 06/05/2026legittimità anche in ordine al profilo temporale della durata degliaccertamenti, che si sono svolti in un lasso temporalecircoscritto senza alcuna valutazione e attività dilatoria.La valutazione della incensurabilità della motivazione inordine a tale profilo di doglianza travolge, assorbendo, leulteriori censure articolate nel primo motivo che assumono,erroneamente, il momento della ricezione del verbale INAIL daparte della DTL di Firenze (ora INL), quale dies a quo, ai finidella maturazione della decadenza.3.2.Con il secondo motivo di ricorso misto, proposto neiricorsi sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] e Archivis.p.a., viene invocata la violazione e falsa applicazione degliartt. 11 e 18 della l. 689/81 in relazione all’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3, per corretta determinazione e motivazione dellesanzioni e, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4, in relazione alcarattere “perplesso” della motivazione.3.2.1. Il motivo di doglianza è infondato.Gli istanti hanno reiterato la censura che era stata articolatain secondo grado, in relazione alla omessa determinazione dellesanzioni da parte del giudice, definendo illogica e perplessa lamotivazione contenuta nella sentenza di secondo grado. IlCollegio osserva come il percorso argomentativo condotto dallaCorte fiorentina, espressamente adesivo rispetto allamotivazione di prime cure, sia chiaro e concreto, conesemplificazioni sinanche di calcolo (cfr. pag. 10 della sentenzadi secondo grado), non censurate dai ricorrenti, e lavalorizzazione di elementi decisivi ai fini della quantificazionedelle sanzioni e dell’esclusione dei minimi edittali (reiterazionenel corso del tempo della condotta, rilevante numero diNumero registro generale 1937/2022lavoratori interessanti). Argomenti che non sono scalfiti dalN umero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/2026motivo di doglianza.Data pubblicazione 06/05/20263.3. Con il terzo motivo viene invocata la falsa applicazionedegli articoli 28 l. 689/81, 1219 c.c., 2943 c.c., art. 13 l. n. 124del 2004. I ricorrenti evidenziano la maturazione dellaprescrizione quinquennale, ex art. 28 l. 689/81, nonriconosciuta, erroneamente, nei precedenti gradi perché,secondo la ricostruzione fattuale da loro condotta, le condottesanzionate risalirebbero a febbraio 2005 mentre la notificadell’ordinanza ingiunzione al maggio 2010, a nulla rilevando atali fini la notifica del verbale di ispezione n. 079/082 delgennaio 2010 perché atto inidoneo a costituire in mora iricorrenti, in quanto privo dei requisiti di cui agli artt. 2943 e1219 c.c., contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, conconseguente violazione del disposto di cui all’art. 13 del d.lgs.124/04.3.3.1. Il motivo è infondato.Come evidenziato da questa Corte, con orientamentogranitico (cfr. Cass. 14886/2016) cui si intende dare continuità"In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimentoprevisto dalla legge per l'accertamento della violazione e perl'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il dirittodell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, inquanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria,è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta allanotifica al trasgressore del processo verbale di accertamentodella infrazione". (Cass. n. 4088 del 2005; Cass. n. 1393 del2007). Del resto, la notifica del verbale di contestazione è attoche manifesta la pretesa dell'amministrazione di far valere ildiritto alle conseguenti sanzioni. Più in generale, la regolaNumero registro generale 1937/2022suddetta è specificazione del principio affermato più volte daN umero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/2026questa Corte, secondo cui "ogni atto del procedimento previstoData pubblicazione 06/05/2026dalla legge per l'accertamento della violazione e perl'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il dirittodell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, inquanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria,è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2343c.c." (Cass. sez. 1^, 13 luglio 2001, n. 9520, Cass., sez. 1", 27aprile 1999, n. 4201).Nel caso di specie, la notifica del verbale di ispezione èavvenuta nel gennaio 2010 a fronte di una violazione avvenutanel febbraio 2005. Dal momento che il verbale di ispezione,essendo stato notificato unitamente alla diffida accertativa exart. 13, deve essere qualificato sicuramente quale atto idoneoad interrompere la prescrizione perché esercizio della pretesasanzionatoria, anche facendo applicazione dell’orientamentogiurisprudenziale innanzi richiamato, alcuna prescrizionequinquennale può ritenersi maturata.3.3.3. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi,anche i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., devono essere respinti.4. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.5.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 1937/2022La Corte rigetta i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoN umero sezionale 968/2026Numero di raccolta generale 13020/2026delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5500,00Data pubblicazione 06/05/2026oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dàversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]