CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.. 2. Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denunzia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità penale, per mancata prova della colpevolezza (anche alla luce della operata valutazione di attendibilità della persona offesa), articolano doglianze in punto di fatto, inammissibili in sede di legittimità. Al contrario, nel caso di specie, i giudici del merito hanno operato una valutazione compiuta e non contraddittoria in relazione al loro convincimento, espresso con doppia conforme di condanna; né si pretende, come asserito dalla ricorrente, di riversare sull'imputata l'onere di provare la propria innocenza, evidenziandosi piuttosto come, a fronte di un quadro univoco di prova, la stessa non abbia fornito ai giudicanti una versione alternativa della vicenda, tale da ingenerare il ragionevole dubbio in ordine alla propria innocenza. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicemb