CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 22983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 20 novembre 2020, che, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale distrettuale e della parte civile [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di assoluzione in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 582, comma 1, 583, comma 1, e 368 cod. pen., ha condannato l'imputato per il solo delitto di cui all'art. 582 e 583 cod. pen. meglio descritto al capo a) della rubrica. 2. Le ricorrenti parti civili, affidato il loro comune ricorso a due motivi, hanno, poi, rinunciato alla proposta impugnazione, con dichiarazione, in data 27 aprile 2022, rassegnata dal loro procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], trasmessa in Cancelleria tramite PEC in data 2 maggio 2022. 3. In data 3 maggio 20221, è stata depositata memoria a firma dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], munita di allegato. 4. Con requisitoria in data 5 maggio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. 5. Con memoria trasmessa tramessa tramite PEC in data 9 maggio 2022, il difensore dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. 6. I ricorsi sono inammissibili per intervenuta, rituale, rinuncia ad essi ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. Nel caso di specie, infatti, ne sussistono tutti i requisiti di legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia ai ricorsi per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal difensore, nominato procuratore speciale dei ricorrenti. 7. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]