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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23588/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 71 ,eutt- u Q.z.0 citdeLihro_ / [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 26 dell'ordinanza), nonché a due contestazioni di illecita detenzione di ingenti quantità di cocaina (8 kg, per il capo 29, e 3,4 Kg lordi per il capo 31); il Riesame ha escluso la configurabilità nei confronti del ricorrente dell'aggravante, pure ritenuta nell'ordinanza genetica, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all'associazione mafiosa inscritta in [OSCURATO:PERSONA], articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], e di cui faceva parte il coindagato [OSCURATO:PERSONA].

L'indagato è coinvolto nel reato come incaricato del trasporto e della distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina al centro del traffico illecito, nonché del recupero dei proventi illeciti. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i motivi proposti sia in relazione al quadro indiziario che alle esigenze cautelari.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia violazione di legge e vizio di carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

La tesi del ricorrente è che i reati contestati risalgano ad un periodo temporale antecedente alla sua sottoposizione agli arresti domiciliari in altro procedimento e che, dall'applicazione di tale misura cautelare, egli abbia trascorso un anno e nove mesi circa senza mai trasgredire in alcun modo la misura, dimostrando l'inattualità del pericolo cautelare che, invece, è stato presunto illegittimamente dall'ordinanza del riesame, nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa.

La motivazione del riesame, peraltro, sarebbe carente quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione del reato.

2.1. La difesa ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve essere rigettato.wif6

2. La motivazione del provvedimento impugnato, pur ragionando in termini generali anteponendo ad altre considerazioni una valutazione di presunzione relativa della necessità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere per il reato contestato al ricorrente, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che richiama l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha poi motivato ampiamente sul pericolo di reiterazione in concreto e sull'attualità delle esigenze cautelari che impongono la misura prescelta quale unico presidio possibile.

I giudici del Riesame hanno messo in risalto l'elevata capacità criminale del ricorrente; la sua pericolosità sociale particolarmente rafforzata dalla rete di relazioni e dall'apparato organizzativo a cui ha dimostrato di appartenere stabilmente; il "rischio di reiterazione criminosa di grado massimo", tenuto conto dell'attitudine a delinquere e dell'assoluta e incondizionata disponibilità a sottostare agli ordini di [OSCURATO:PERSONA]; il grado di intraneità nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e l'impiego stabile nell'attività di distribuzione capillare di sostanze stupefacenti.

Si è evidenziato, in proposito, come lo stesso ricorrente abbia definito il suo servizio di consegna della droga paragonabile a quello di un "supermercato".

Dinanzi a tale elevata carica di pericolosità criminale, idonea a rendere massima l'esigenza cautelare di contenere il pericolo di reiterazione dei reati, l'attualità di tale pericolo - così come la concretezza e l'adeguatezza della misura prescelta - è stata collegata dal Riesame in modo coerente e plausibile alla recente, parallela indagine per altri analoghi reati, ancorchè riqualificati nel solo delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, chiusa già da una condanna in appello.

Il procedimento in relazione al quale la condanna è stata emessa è esattamente quello citato dal ricorso, per sostenere la più favorevole possibilità che le medesime esigenze cautelari possano essere garantite anche con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

Dunque, il provvedimento impugnato ha tenuto in considerazione i dati di fatto emergenti da detto procedimento e, in ogni caso, ha optato per una consapevole scelta, derivata dalla considerazione dell'assenza di elementi capaci di far propendere per una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere.

Nell'ottica del Riesame, il procedimento in relazione al quale è stata disposta la misura custodiale domiciliare, più che rappresentare un momento di riflessione sulla capacità del ricorrente di adeguarsi alle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, è stato legittimamente considerato quale passaggio fattuale di aggravamento delle considerazioni relative alla capacità criminale ed alla pericolosità del ricorrente, particolarmente incline ai reati in materia di stupefacenti, data anche la vicinanza temporale tra i diversi reati commessi, tutti collocabili nell'anno 2021.

Tale impostazione è coerente con gli orientamenti di questa Corte maggiormente condivisibili, secondo cui la presunzione relativa imposta dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. va parametrata sia alla distanza di tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, sia, sempre e anche dopo l'introduzione del requisito dell'attualità del pericolo, alla gravità del reato (cfr., tra le molte e da ultimo, Sez. 5, n. 806 del 27/9/2023, dep.2024, S., Rv. 285879).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso 71 ,eutt- u Q.z.0 citdeLihro_ / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alle contestazioni di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 26 dell'ordinanza), nonché a due contestazioni di illecita detenzione di ingenti quantità di cocaina (8 kg, per il capo 29, e 3,4 Kg lordi per il capo 31); il Riesame ha escluso la configurabilità nei confronti del ricorrente dell'aggravante, pure ritenuta nell'ordinanza genetica, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all'associazione mafiosa inscritta in [OSCURATO:PERSONA], articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], e di cui faceva parte il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato è coinvolto nel reato come incaricato del trasporto e della distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina al centro del traffico illecito, nonché del recupero dei proventi illeciti. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i motivi proposti sia in relazione al quadro indiziario che alle esigenze cautelari. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo un unico motivo di censura con cui si denuncia violazione di legge e vizio di carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La tesi del ricorrente è che i reati contestati risalgano ad un periodo temporale antecedente alla sua sottoposizione agli arresti domiciliari in altro procedimento e che, dall'applicazione di tale misura cautelare, egli abbia trascorso un anno e nove mesi circa senza mai trasgredire in alcun modo la misura, dimostrando l'inattualità del pericolo cautelare che, invece, è stato presunto illegittimamente dall'ordinanza del riesame, nonostante l'esclusione dell'aggravante mafiosa. La motivazione del riesame, peraltro, sarebbe carente quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari collegate al pericolo di reiterazione del reato. 2.1. La difesa ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità, e deve essere rigettato.wif6 2. La motivazione del provvedimento impugnato, pur ragionando in termini generali anteponendo ad altre considerazioni una valutazione di presunzione relativa della necessità di applicare la misura cautelare della custodia in carcere per il reato contestato al ricorrente, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che richiama l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha poi motivato ampiamente sul pericolo di reiterazione in concreto e sull'attualità delle esigenze cautelari che impongono la misura prescelta quale unico presidio possibile. I giudici del Riesame hanno messo in risalto l'elevata capacità criminale del ricorrente; la sua pericolosità sociale particolarmente rafforzata dalla rete di relazioni e dall'apparato organizzativo a cui ha dimostrato di appartenere stabilmente; il "rischio di reiterazione criminosa di grado massimo", tenuto conto dell'attitudine a delinquere e dell'assoluta e incondizionata disponibilità a sottostare agli ordini di [OSCURATO:PERSONA]; il grado di intraneità nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti e l'impiego stabile nell'attività di distribuzione capillare di sostanze stupefacenti. Si è evidenziato, in proposito, come lo stesso ricorrente abbia definito il suo servizio di consegna della droga paragonabile a quello di un "supermercato". Dinanzi a tale elevata carica di pericolosità criminale, idonea a rendere massima l'esigenza cautelare di contenere il pericolo di reiterazione dei reati, l'attualità di tale pericolo - così come la concretezza e l'adeguatezza della misura prescelta - è stata collegata dal Riesame in modo coerente e plausibile alla recente, parallela indagine per altri analoghi reati, ancorchè riqualificati nel solo delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, chiusa già da una condanna in appello. Il procedimento in relazione al quale la condanna è stata emessa è esattamente quello citato dal ricorso, per sostenere la più favorevole possibilità che le medesime esigenze cautelari possano essere garantite anche con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Dunque, il provvedimento impugnato ha tenuto in considerazione i dati di fatto emergenti da detto procedimento e, in ogni caso, ha optato per una consapevole scelta, derivata dalla considerazione dell'assenza di elementi capaci di far propendere per una misura meno afflittiva della custodia cautelare in carcere. Nell'ottica del Riesame, il procedimento in relazione al quale è stata disposta la misura custodiale domiciliare, più che rappresentare un momento di riflessione sulla capacità del ricorrente di adeguarsi alle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, è stato legittimamente considerato quale passaggio fattuale di aggravamento delle considerazioni relative alla capacità criminale ed alla pericolosità del ricorrente, particolarmente incline ai reati in materia di stupefacenti, data anche la vicinanza temporale tra i diversi reati commessi, tutti collocabili nell'anno 2021. Tale impostazione è coerente con gli orientamenti di questa Corte maggiormente condivisibili, secondo cui la presunzione relativa imposta dall'art. 275, comma 3, cod.proc. pen. va parametrata sia alla distanza di tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare, sia, sempre e anche dopo l'introduzione del requisito dell'attualità del pericolo, alla gravità del reato (cfr., tra le molte e da ultimo, Sez. 5, n. 806 del 27/9/2023, dep.2024, S., Rv. 285879). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
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