Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 35018/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e dell’anno 2023,proposto da s.p.a.

Progresso agricolo calabrese in concordato preventivo, in persona del l iquidatore giudiziale, rappresentato e difes o, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Teramo al corso Cerulli, n. 31, elettivamente si domicilia -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale condizionato- contro s.r.l.

Maki società agricola, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo 2023 (rep. n. 1987), d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] secondo procedure competitive- Revoca dell’aggiudicazione- Impugnazione.RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrentee ricorrente incidentale in via condizionata- per la cassazione deldecreto del T ribunale di Teramo pubblicato in data 23 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 novembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che s.r.l.

Maki società agricola presentòistanza a l giudice delegato alla procedura di concordato preventivo di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito PAC) di sospensione/modifica del verbale di aggiudicazione del lotto n. 21 relativo al bando di gara del 18 marzo 2022.

A fondamento dell’istanza v’era la pretesa illegittimità dell’offerta presentata da [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sarebbero dovute derivare l’estromissione di questi (unico altro offerente ) dalla gara e la conseguente aggiudicazione del lotto 21 in favore di Maki al prezzo originariamente offerto, e non già a quello assai maggiore al quale la società se l’era aggiudicato dopo numerosi rilanci, oppure, in subordine, l’invalidità della procedura di vendita espletata e la fissazione di un nuovo esperimento di vendita.

In particolare, ad avviso dell’istante, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la cauzione a corredo dell’offerta tardivamente, il 3 giugno2022, posto che il termine a tal fine previs t o nell’ordinanza di vendita di « tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del termine ultimo per la presentazione delle offerte»,da calcolare a ritroso dal 7 giugno (termine ultimo per la presentazione delle offerte) scadeva il 1° giugno,non dovendo essere comput ati al suo interno i giorni intermedi di domenica 5 giugno, d i sabato 4 giugno e digiovedì 2 giugno.

Il giudice delegatorigettò l’istanza.

Ritenne chela previsione dovesse essere intesa nel senso che il sabato, la domenica e i giorni festivi non andavano computati RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore soltanto nel caso in cui il termine fosse venuto a scadere in uno di tali giorni, mentre ciò che contava era che fosse stato rispettato il termine di tre giorni liberi tra la ricezione del bonifico per la cauzione e la gara (tenutasi l’8 giugno), utile a consentire al giudice, al liquidatore o al delegato di acquisire certezza della copertura dell’offerta.

Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del giudice delegato è stato accolto dal Tribunale di Teramo, che ha in conseguenza revocato l’aggiudicazione disposta dal liquidatore giudiziale in favore della reclamante al prezzo risultante dai rilanci seguiti all’offerta di [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato la restituzione alla società della cauzione versatae ha prescritto al liquidatore giudiziale di fissare un nuovo esperimento di vendita in relazione al lotto in questione, previa predisposizione di un avviso di vendita recante la chiara specificazione della modalità di calcolo del termine per il versamento della cauzione, tale da non risultare equivoca in ordine al computo, al suo interno, di sabati, domeniche e festività.

Il liquidatore giudiziale di s.p.a.

PAC in concordato preventivo propone ricorso per ottenere la cassazione di questo decreto, depositato il 23/1/2023,che affida a due motivi, cui s.r.l.

Maki società agricola reagiscecon controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in un motivo e contrastato con controricorso dalla ricorrente.Entrambe le parti depositano memoria.

Ragioni della decisione 1.-Contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, il ricorso è rivolto contro un provvedimento che pronuncia o comunque incideirrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi, e che pertanto è munito dei caratteri della definitività e della decisorietà (secondo quanto stabilito, tra varie, da Cass. n. 8768/11).

Sono difatti provvedimenti meramente ordinatori,e in quanto tali non impugnabili, quelli cronologicamente e funzionalmente RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore prodromici al provvedimento di aggiudicazione, che incidano sulla regolarità del procedimento di vendita senza alcun riflesso diretto su diritti soggettivi sostanziali: caso paradigmatico è quello esaminato da Cass. n. 21963/20, in cui il provvedimento impugnatoriguardava ilmero avvio della procedura di liquidazione dell'immobile acquisito all'attivo e non già l'aggiudicazione del bene, e, per conseguenza, non concerneva direttamente le sorti di quel bene; sulla medesima falsariga si pone Cass. n. 23699/23, su cui la controricorrente fa leva in memoria, relativa a un’ipotesi in cui il tribunale aveva provveduto su contestazioni sulla proroga del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili, utile agli offerenti successivi, che, però, non aveva prodotto alcun effetto diretto sui diritti soggettivi sostanziali dell’offerente originario, individuato come controparte del contratto di cessione d’azienda. 1.1.- Nel la vicenda in esame , invece, il provvedimento impugnato ha inciso direttamente sui diritti contrapposti dell’aggiudicataria di conseguire l’aggiudicazione al prezzo minore raggiunto prima dell’offerta ritenuta tardiva, e della procedura di ottenere, invece, il prezzo maggiore scaturito dai successivi rilanci.

Il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile ha difatti natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell'aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a contrarre e a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita (Cass.n. 19737/08), ma anche della procedura, titolare della situazione soggettiva speculare di trasferire il bene al prezzo spuntato in esito alla competizione.

È quindi respinta l’eccezione d’inammissibilità proposta in controricorso e ribadita in memoria. 2.- Col secondo motivo di ricorso , che va esaminato prima, perché logicamente prioritario, la procedura si duole della violazione dell’art. 157 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che la Maki RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore nulla aveva eccepito in ordine alla tardività dell’offerta di Abramo subito dopo la lettura del verbale di apertura delle buste, avvenuta in presenzadella società, poi risultata aggiudicataria, nel corso della quale si sarebbe dato atto che il bonifico compiuto da Abramo a titolo di cauzione a corredo della propria offerta era stato eseguito soltanto il 3 giugno 2022; anzi, la Maki aveva partecipato alla gara, e ai numerosi rilanci seguiti all’offerta di Abramo, così tacitamente rinunciando a far valere la nullità.

La censura evoca l’orientamento di questa Corte (espresso da Cass. n. 5053/01), che ha in effetti ritenuto applicabilel’art. 157, comma 3, seconda ipotesi, c.p.c., in un caso in cui nel contegno tenuto da un offerente che non aveva espresso alcuna riserva sulla conduzione dell'incanto e sulla riammissione di altro offerente e si era quindi misurato con il suo competitorein una serie di rilanci fino a far notevolmente lievitare le offerte, era stata colta un’attitudine incompatibile con il proposito di eccepire la nullità dell'incanto. 2.1.- Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente punta sul contenuto del decreto del giudice delegato e non si confronta con gli accertamenti compiuti dal tribunale che ha revocatoquel decreto.

Si legge difatti nel decreto impugnato che la genericità della dichiarazione del gestore della vendita telematica in questione «non prova che in sede di asta del 08-09/07/2022 il citato documento anonimo» (ossia il documento « dal quale è possibile visualizzare: Dati offerta: prezzo offerto; termine pagamento saldo prezzo; Dati cauzione: tipo deposito; importo; IBAN beneficiario; numero CRO; data/ora del bonific o » ) « sia stato in concreto generato dal modulo web ministeriale ed effettivamente posto in visione alla reclamante».

D’altronde la Makiaveva sempre sostenuto di essere venuta a conoscenza della data di versamento della cauzione da parte di Abramo soltanto a seguito di accesso agli atti, autorizzata dal giudice delegato con decreto del 28 giugno 2022.RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore Il motivo, calibrato su violazione di legge, è quindi inammissibile, perché con esso si assume un presupposto di fatto, ossia che la Maki abbia appreso nel corso della procedura di gara dell’8-9 settembre 2022 la data di esecuzione del bonifico per la cauzione compiuto da Abramo, smentito dal decreto impugnato. 3.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, a suo avviso applicabili a qualsiasi atto di natura processuale o negoziale, e, in particolare, degli artt. 1362, 1367 e 1369 c.c. , là dove il tribunale ha ritenuto, nell’interpretare l’avviso di vendita, che l’esclusione di sabato, domenica e festivi dal computo dei giorni che dovevano precedere il termine ultimo per la presentazione dell’offerta fosse imposta dalla struttura linguistica della frase contenuta nell’avviso, riportata in narrativa.

Anche questo motivo è inammissibile.

L’avviso di vendita competitiva consacra le regole minime di correttezza e trasparenza, comuni a tutte le procedure di gara, aventi la finalità di garantire non solo la più ampia partecipazione possibile alla competizione, in vista del raggiungimento del miglior risultato economico, ma anche la massima informazione degli interessati, attraverso un adeguato sistema di pubblicità, e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché la tutela dell'affidamento da ciascuno di essi riposto in ordine al regolare svolgimento della gara, il quale esige innanzitutto l'immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita (tra le più recenti, Cass. n. 21009/22; n. 28365/23).

La necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, sintetizza, perciò, il coacervo di regole ineludibili che presiedono alla RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore liquidazione dell’attivo a norma dell’art. 107, comma 1, l. fall. , applicabile per il tramite dell’art. 182, comma 5, l.fall., e nel caso in esame in concreto applicato, come accertato col decreto impugnato. 3.1.- Il che comport a che non assumono rilievo i criteri d’interpretazione negoziale, perché quel che conta non è la volontà dell’autore dell’avviso di vendita, ma la funzione obiettivamente assunta dall’avviso, in rapporto alle suddette regole poste dall’art.107 l.fall. 4.-E allora, la statuizione del tribunale si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto col decreto il giudice del reclamo ha fatto leva sulla equivocità della espressione «esclusi sabato, domenica e festivi»-equivocità del resto indubbia, posto che la stessa ricorrente riconosce l’ambivalenza del significato dell’espressione, che avrebbe richiesto a suo avviso “l’intensificazione dello sforzo esegetico” (così a pag. 15 del ricorso)- e ha ritenuto che una tale equivocità abbia «oggettivamente alterato la garanzia che gli offerenti della procedura di vendita competitiva siano posti in condizione di assoluta parità»e abbia «incrinato la garanzia che i medesimi offerenti siano tutelati nell’affidamentoin ordine alla trasparenza ed alla regolarità della procedura di vendita».

E ciò proprio perché queste garanzie «esigono quale necessario presupposto la assoluta chiarezza ed immutabilità delle condizioni stabilite nell’avviso di vendita per lo svolgimento delle relative operazioni»; di modo che, ha proseguito il tribunale,quell’oggettiva equivocità ha compromesso sin dall’origine la garanzia di parità di posizione tra gli offerenti e il loro affidamento in ordine alla trasparenza e alla regolarità della procedura competitiva.In effetti, la parità può essere rispettata dal giudice solo in quanto tutte le condizioni che regolano lo svolgimento della vendita restino inalterate.E la prima delle condizioni da osservare è appunto quella che regola l'accesso al procedimento, giacché il deposito della cauzione altro non è se non la modalità attraverso la RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore quale la parte che lo esegue manifesta la sua volontà di essere ammessaa partecipare (Cass., sez. un., n. 262/10, punto 9). 4.1.- Il dato dirimente, e coerente con la funzione dell’avviso di vendita di rispondere alle regole sulle vendite competitive poste dall’art. 107 l.fall., è stato dunque ravvisato nell’equivocità dell’espressionesui tempi di deposito della cauzione, sulla quale, si è visto, conviene la stessa ricorrente e rispetto alla quale risulta inconferente l a censur a propost a , volta alla ricostruzione del contenuto dell’atto: qualsivoglia sia la ricostruzione, essa non è idonea a escludere l’equivocità, e, per conseguenza, la valutazione d’incidenza di essa sulle regole delle vendite competitive. 5.- Ne deriva l’inammissibilità del ricorso princi pale , per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato.

Il che comporta l’assorbimento di quello incidentale proposto in via condizionata.

Le speseseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente principale a pagare le spese di lite, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e dell’anno 2023,proposto da s.p.a. Progresso agricolo calabrese in concordato preventivo, in persona del l iquidatore giudiziale, rappresentato e difes o, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Teramo al corso Cerulli, n. 31, elettivamente si domicilia -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale condizionato- contro s.r.l. Maki società agricola, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale autenticata dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo 2023 (rep. n. 1987), d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali si domicilia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] secondo procedure competitive- Revoca dell’aggiudicazione- Impugnazione.RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore -controricorrentee ricorrente incidentale in via condizionata- per la cassazione deldecreto del T ribunale di Teramo pubblicato in data 23 gennaio 2023; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 novembre 2023 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che s.r.l. Maki società agricola presentòistanza a l giudice delegato alla procedura di concordato preventivo di s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (di seguito PAC) di sospensione/modifica del verbale di aggiudicazione del lotto n. 21 relativo al bando di gara del 18 marzo 2022. A fondamento dell’istanza v’era la pretesa illegittimità dell’offerta presentata da [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sarebbero dovute derivare l’estromissione di questi (unico altro offerente ) dalla gara e la conseguente aggiudicazione del lotto 21 in favore di Maki al prezzo originariamente offerto, e non già a quello assai maggiore al quale la società se l’era aggiudicato dopo numerosi rilanci, oppure, in subordine, l’invalidità della procedura di vendita espletata e la fissazione di un nuovo esperimento di vendita. In particolare, ad avviso dell’istante, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato la cauzione a corredo dell’offerta tardivamente, il 3 giugno2022, posto che il termine a tal fine previs t o nell’ordinanza di vendita di « tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del termine ultimo per la presentazione delle offerte»,da calcolare a ritroso dal 7 giugno (termine ultimo per la presentazione delle offerte) scadeva il 1° giugno,non dovendo essere comput ati al suo interno i giorni intermedi di domenica 5 giugno, d i sabato 4 giugno e digiovedì 2 giugno. Il giudice delegatorigettò l’istanza. Ritenne chela previsione dovesse essere intesa nel senso che il sabato, la domenica e i giorni festivi non andavano computati RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore soltanto nel caso in cui il termine fosse venuto a scadere in uno di tali giorni, mentre ciò che contava era che fosse stato rispettato il termine di tre giorni liberi tra la ricezione del bonifico per la cauzione e la gara (tenutasi l’8 giugno), utile a consentire al giudice, al liquidatore o al delegato di acquisire certezza della copertura dell’offerta. Il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del giudice delegato è stato accolto dal Tribunale di Teramo, che ha in conseguenza revocato l’aggiudicazione disposta dal liquidatore giudiziale in favore della reclamante al prezzo risultante dai rilanci seguiti all’offerta di [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato la restituzione alla società della cauzione versatae ha prescritto al liquidatore giudiziale di fissare un nuovo esperimento di vendita in relazione al lotto in questione, previa predisposizione di un avviso di vendita recante la chiara specificazione della modalità di calcolo del termine per il versamento della cauzione, tale da non risultare equivoca in ordine al computo, al suo interno, di sabati, domeniche e festività. Il liquidatore giudiziale di s.p.a. PAC in concordato preventivo propone ricorso per ottenere la cassazione di questo decreto, depositato il 23/1/2023,che affida a due motivi, cui s.r.l. Maki società agricola reagiscecon controricorso e ricorso incidentale condizionato, articolato in un motivo e contrastato con controricorso dalla ricorrente.Entrambe le parti depositano memoria. Ragioni della decisione 1.-Contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, il ricorso è rivolto contro un provvedimento che pronuncia o comunque incideirrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi, e che pertanto è munito dei caratteri della definitività e della decisorietà (secondo quanto stabilito, tra varie, da Cass. n. 8768/11). Sono difatti provvedimenti meramente ordinatori,e in quanto tali non impugnabili, quelli cronologicamente e funzionalmente RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore prodromici al provvedimento di aggiudicazione, che incidano sulla regolarità del procedimento di vendita senza alcun riflesso diretto su diritti soggettivi sostanziali: caso paradigmatico è quello esaminato da Cass. n. 21963/20, in cui il provvedimento impugnatoriguardava ilmero avvio della procedura di liquidazione dell'immobile acquisito all'attivo e non già l'aggiudicazione del bene, e, per conseguenza, non concerneva direttamente le sorti di quel bene; sulla medesima falsariga si pone Cass. n. 23699/23, su cui la controricorrente fa leva in memoria, relativa a un’ipotesi in cui il tribunale aveva provveduto su contestazioni sulla proroga del termine per la presentazione delle offerte irrevocabili, utile agli offerenti successivi, che, però, non aveva prodotto alcun effetto diretto sui diritti soggettivi sostanziali dell’offerente originario, individuato come controparte del contratto di cessione d’azienda. 1.1.- Nel la vicenda in esame , invece, il provvedimento impugnato ha inciso direttamente sui diritti contrapposti dell’aggiudicataria di conseguire l’aggiudicazione al prezzo minore raggiunto prima dell’offerta ritenuta tardiva, e della procedura di ottenere, invece, il prezzo maggiore scaturito dai successivi rilanci. Il provvedimento di aggiudicazione di un bene immobile ha difatti natura decisoria e non meramente amministrativa, in quanto ad esso conseguono posizioni giuridiche soggettive prima inesistenti in favore dell'aggiudicatario, il quale diventa titolare del diritto a contrarre e a vedersi trasferire il bene oggetto della vendita (Cass.n. 19737/08), ma anche della procedura, titolare della situazione soggettiva speculare di trasferire il bene al prezzo spuntato in esito alla competizione. È quindi respinta l’eccezione d’inammissibilità proposta in controricorso e ribadita in memoria. 2.- Col secondo motivo di ricorso , che va esaminato prima, perché logicamente prioritario, la procedura si duole della violazione dell’art. 157 c.p.c., perché il tribunale avrebbe trascurato che la Maki RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore nulla aveva eccepito in ordine alla tardività dell’offerta di Abramo subito dopo la lettura del verbale di apertura delle buste, avvenuta in presenzadella società, poi risultata aggiudicataria, nel corso della quale si sarebbe dato atto che il bonifico compiuto da Abramo a titolo di cauzione a corredo della propria offerta era stato eseguito soltanto il 3 giugno 2022; anzi, la Maki aveva partecipato alla gara, e ai numerosi rilanci seguiti all’offerta di Abramo, così tacitamente rinunciando a far valere la nullità. La censura evoca l’orientamento di questa Corte (espresso da Cass. n. 5053/01), che ha in effetti ritenuto applicabilel’art. 157, comma 3, seconda ipotesi, c.p.c., in un caso in cui nel contegno tenuto da un offerente che non aveva espresso alcuna riserva sulla conduzione dell'incanto e sulla riammissione di altro offerente e si era quindi misurato con il suo competitorein una serie di rilanci fino a far notevolmente lievitare le offerte, era stata colta un’attitudine incompatibile con il proposito di eccepire la nullità dell'incanto. 2.1.- Nel caso in esame, tuttavia, la ricorrente punta sul contenuto del decreto del giudice delegato e non si confronta con gli accertamenti compiuti dal tribunale che ha revocatoquel decreto. Si legge difatti nel decreto impugnato che la genericità della dichiarazione del gestore della vendita telematica in questione «non prova che in sede di asta del 08-09/07/2022 il citato documento anonimo» (ossia il documento « dal quale è possibile visualizzare: Dati offerta: prezzo offerto; termine pagamento saldo prezzo; Dati cauzione: tipo deposito; importo; IBAN beneficiario; numero CRO; data/ora del bonific o » ) « sia stato in concreto generato dal modulo web ministeriale ed effettivamente posto in visione alla reclamante». D’altronde la Makiaveva sempre sostenuto di essere venuta a conoscenza della data di versamento della cauzione da parte di Abramo soltanto a seguito di accesso agli atti, autorizzata dal giudice delegato con decreto del 28 giugno 2022.RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore Il motivo, calibrato su violazione di legge, è quindi inammissibile, perché con esso si assume un presupposto di fatto, ossia che la Maki abbia appreso nel corso della procedura di gara dell’8-9 settembre 2022 la data di esecuzione del bonifico per la cauzione compiuto da Abramo, smentito dal decreto impugnato. 3.- Col primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, a suo avviso applicabili a qualsiasi atto di natura processuale o negoziale, e, in particolare, degli artt. 1362, 1367 e 1369 c.c. , là dove il tribunale ha ritenuto, nell’interpretare l’avviso di vendita, che l’esclusione di sabato, domenica e festivi dal computo dei giorni che dovevano precedere il termine ultimo per la presentazione dell’offerta fosse imposta dalla struttura linguistica della frase contenuta nell’avviso, riportata in narrativa. Anche questo motivo è inammissibile. L’avviso di vendita competitiva consacra le regole minime di correttezza e trasparenza, comuni a tutte le procedure di gara, aventi la finalità di garantire non solo la più ampia partecipazione possibile alla competizione, in vista del raggiungimento del miglior risultato economico, ma anche la massima informazione degli interessati, attraverso un adeguato sistema di pubblicità, e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché la tutela dell'affidamento da ciascuno di essi riposto in ordine al regolare svolgimento della gara, il quale esige innanzitutto l'immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita (tra le più recenti, Cass. n. 21009/22; n. 28365/23). La necessaria competizione nell'ambito di una procedura pubblica di dismissione del bene, che muova dal suo prezzo di stima e favorisca la massima informazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati al fine di assicurare il conseguimento del maggior risultato possibile e con esso la miglior soddisfazione dei creditori, sintetizza, perciò, il coacervo di regole ineludibili che presiedono alla RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore liquidazione dell’attivo a norma dell’art. 107, comma 1, l. fall. , applicabile per il tramite dell’art. 182, comma 5, l.fall., e nel caso in esame in concreto applicato, come accertato col decreto impugnato. 3.1.- Il che comport a che non assumono rilievo i criteri d’interpretazione negoziale, perché quel che conta non è la volontà dell’autore dell’avviso di vendita, ma la funzione obiettivamente assunta dall’avviso, in rapporto alle suddette regole poste dall’art.107 l.fall. 4.-E allora, la statuizione del tribunale si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto col decreto il giudice del reclamo ha fatto leva sulla equivocità della espressione «esclusi sabato, domenica e festivi»-equivocità del resto indubbia, posto che la stessa ricorrente riconosce l’ambivalenza del significato dell’espressione, che avrebbe richiesto a suo avviso “l’intensificazione dello sforzo esegetico” (così a pag. 15 del ricorso)- e ha ritenuto che una tale equivocità abbia «oggettivamente alterato la garanzia che gli offerenti della procedura di vendita competitiva siano posti in condizione di assoluta parità»e abbia «incrinato la garanzia che i medesimi offerenti siano tutelati nell’affidamentoin ordine alla trasparenza ed alla regolarità della procedura di vendita». E ciò proprio perché queste garanzie «esigono quale necessario presupposto la assoluta chiarezza ed immutabilità delle condizioni stabilite nell’avviso di vendita per lo svolgimento delle relative operazioni»; di modo che, ha proseguito il tribunale,quell’oggettiva equivocità ha compromesso sin dall’origine la garanzia di parità di posizione tra gli offerenti e il loro affidamento in ordine alla trasparenza e alla regolarità della procedura competitiva.In effetti, la parità può essere rispettata dal giudice solo in quanto tutte le condizioni che regolano lo svolgimento della vendita restino inalterate.E la prima delle condizioni da osservare è appunto quella che regola l'accesso al procedimento, giacché il deposito della cauzione altro non è se non la modalità attraverso la RG n. 4849/23 Angelina-[OSCURATO:PERSONA] estensore quale la parte che lo esegue manifesta la sua volontà di essere ammessaa partecipare (Cass., sez. un., n. 262/10, punto 9). 4.1.- Il dato dirimente, e coerente con la funzione dell’avviso di vendita di rispondere alle regole sulle vendite competitive poste dall’art. 107 l.fall., è stato dunque ravvisato nell’equivocità dell’espressionesui tempi di deposito della cauzione, sulla quale, si è visto, conviene la stessa ricorrente e rispetto alla quale risulta inconferente l a censur a propost a , volta alla ricostruzione del contenuto dell’atto: qualsivoglia sia la ricostruzione, essa non è idonea a escludere l’equivocità, e, per conseguenza, la valutazione d’incidenza di essa sulle regole delle vendite competitive. 5.- Ne deriva l’inammissibilità del ricorso princi pale , per l’inammissibilità dei motivi nei quali è articolato. Il che comporta l’assorbimento di quello incidentale proposto in via condizionata. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorsoprincipale, assorbito quello incidentale, e condanna la ricorrente principale a pagare le spese di lite, che liquida in euro10.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
Decreto Cassazione n. 35018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris