CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28703/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 416, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2/2018 d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAdepositata il 29/03/2018 R.G.N. 78/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.3.2018, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’INPS decaduto dalla facoltà di richiedere a [OSCURATO:SOCIETA]., quale coobbligata solidale ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, i contributi e le somme aggiuntive dovuti da [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di un subappalto precorso con Geslog a r.l., a sua volta appaltatrice di [OSCURATO:SOCIETA]. nel periodo 17.6.2008-31.3.2009; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come rispettivamente modificato dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, entro cui l’appaltante può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore, dovesse applicarsi anche agli enti previdenziali che richiedano all’appaltante il pagamento di contributi e premi dovuti dall’appaltatore; che, con il secondo motivo, l’INPS ripropone anche nella presente sede la questione decisa dal giudice di primo grado ma ritenuta assorbita in sede di gravame concernente la portata dell’obbligazione solidale dell’appaltante, se cioè riguardi solo i contributi o anche le sanzioni; che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con l. n. 35/2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del2019 e 41373 del 2021); che, non essendosi i giudici territoriali uniformati all’anzidetto principio di diritto e dovendo la questione della portata dell’obbligazione solidale essere necessariamente riproposta in sede di rinvio, non essendo sul punto intervenuta alcuna statuizione in sede di appello (così, tra le più recenti, Cass. n. 19503 del 2018), la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese de