CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 02252/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 15517-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso l'ordinanza n. 16359/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15517 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 15517/2021 Fatto e Diritto Nel procedimento definito con la sentenza di questa Corte nr 16359 emessa in data 10.06.2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] , istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 1700,00, oltre ad accessori di legge e al rimborso per spese generali, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore antistatario del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] finanziaria non ha svolto attività difensiva. Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato da J.M.M., a seguito di ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla sentenza di questa Corte n. 24343 del 2013, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario". Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009). Pertanto, la sentenza n. 15863 del 2019 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente. devono essere distratte in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 16359 del 2021 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "accessori di legge" si aggiunga quanto segue: ti con distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della integrazione così disposta. Roma 17.12.2021 Il Presidente ( do