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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 03111/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 15903-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4001/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso sette cartelle di pagamento per Irpef, Irap e Iva non pagati, per un importo di C 107.145,38, lamentando la decadenza del potere accertativo e la prescrizione del credito.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, limitatamente a quattro cartelle, rilevando il decorso del termine prescrizionale di cinque anni.

3. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respingeva l'appello ritenendo inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate -Riscossioni per essersi avvalsa di un avvocato del libero foro.

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 15903 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1, 8° comma di. 193/2016, nonché 4 novies d.l. nr 34/2019 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge.

2. Il motivo è fondato. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il Ric. 2020 n. 15903 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -3- patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass.

S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...} liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 3 Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 182 2 comma cpc , 11 e 12 comma 10 d.lvo 546/1992, in relazione all'art. 360 1 comma nr 4 cpc , per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti, è assorbito. 4 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 15903 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -4- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021. il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15903-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4001/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso sette cartelle di pagamento per Irpef, Irap e Iva non pagati, per un importo di C 107.145,38, lamentando la decadenza del potere accertativo e la prescrizione del credito. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, limitatamente a quattro cartelle, rilevando il decorso del termine prescrizionale di cinque anni. 3. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia respingeva l'appello ritenendo inammissibile la costituzione dell'Agenzia delle Entrate -Riscossioni per essersi avvalsa di un avvocato del libero foro. 5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. Il contribuente non si è costituito. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 15903 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 2° comma, 12 1° comma, 15, comma 2 sexies d.lvo nr 546/92, 1, 8° comma di. 193/2016, nonché 4 novies d.l. nr 34/2019 in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto Agenzia delle Entrate e Riscossioni avvalendosi di un professionista appartenente al libero foro sia incorsa nella dedotta violazione di legge. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Sul punto sono intervenute con un recente arresto le Sezione Unite che hanno affermato il seguente principio:« impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1,comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio quando la scelta tra il Ric. 2020 n. 15903 sez. MT - ud. 15-12-2021 -3- patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità>> (cass. S.U. 30008/2019) 2.2 Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede, in tema di «Contenzioso afferente l'attività di Riscossione>>, al punto 3.4.2, che «L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio elenco avvocati, nelle controversie relative a: [...} liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]». 3 Il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 182 2 comma cpc , 11 e 12 comma 10 d.lvo 546/1992, in relazione all'art. 360 1 comma nr 4 cpc , per non avere la CTR concesso un termine per regolarizzare il mandato alle liti, è assorbito. 4 Ne consegue l'accoglimento del ricorso con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 15903 sez. MT - ud. 15-12-2021 -4- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021. il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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