CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 02848/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8613/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8613/2013 Numero sezionale 242/2022 Numero di raccolta generale 2848/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di CATANIA, n. 16/31/12, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, contro il [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia (sezione staccata di Catania), per quanto adesso rileva, disattendendo l’appello dell’ufficio, ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania (n. 424/03/2007) che aveva annullato i rilievi nn. 1 e 2 contenuti nell’avviso di accertamento che riprendeva a tassazione, ai fini Irpeg e Irap, per il 2003, costi indeducibili e ricavi non dichiarati; 2. in particolare, con riferimento alle due riprese fiscali oggetto del presente giudizio (mentre si è formato il giudicato sui rilievi nn. 3, 4 e 5), la C.T.R. ha svolto le seguenti considerazioni (cfr. pag. 3 della sentenza): «Per il resto, rilievi n. 1 (omessa fatturazione dei beni inviati in conto lavorazione), n. 2 (omessa fatturazione di ricavi derivanti da cessione di beni) […] le valutazioni, le motivazioni ed il conseguente dispositivo della sentenza di primo grado restano validi e vanno confermati. Non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare l’esauriente giudizio al riguardo già espresso dai primi Giudici le cui motivazioni appaiono condivisibili; si ritiene, infatti, con riguardo ai rilievi n. 1 e 2, che il contribuente abbia sufficientemente dimostrato, con la documentazione in atti e con quanto esposto anche in questa sede, l’infondatezza di detti rilievi né, in effetti, risultano convincenti le argomentazioni dell’ufficio a tal proposito.»; r.g. n. 8613/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8613/2013 Numero sezionale 242/2022 Numero di raccolta generale 2848/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2 n. 4, c.p.c., art. 118 disp. attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4, c.p.c.)»], si fa valere il vizio della sentenza di appello che, senza confrontarsi con i motivi di impugnazione dell’ufficio, si limita ad aderire in maniera acritica alla pronuncia di primo grado (e alle prospettazioni della contribuente) ed omette di esporre la propria ratio decidendi; 2. con il secondo motivo [«2) In ogni caso: difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente (in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c.)»], la precedente doglianza, testualmente (cfr. pag. 7 del ricorso per cassazione), è declinata come “difetto assoluto di motivazione o motivazione solo apparente”; 3. con il terzo motivo [«3) Con riguardo al recupero n. 1): Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, lett. a) e b), tuir, nel testo applicabile ratione temporis (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.)»], l’Agenzia premette che [OSCURATO:SOCIETA]. (e poi S.r.l., in seguito “Elmec”) e [OSCURATO:SOCIETA]., costituite in A.T.I., erano aggiudicatarie di un appalto bandito da [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione al quale [OSCURATO:SOCIETA]. (mandataria) forniva la materia prima e Elmec (mandante) provvedeva alla produzione e all’inoltro della commessa. Soggiunge che il rilievo n. 1 — omessa dichiarazione di ricavi (per euro 1.957.399,86), al netto dell’Iva, riguardanti la mancata regolarizzazione finanziaria delle materie prime fornite ad Elmec da [OSCURATO:SOCIETA]., per la realizzazione delle commesse per conto di [OSCURATO:SOCIETA]., e la conseguente operazione di compravendita delle materie prime medesime conglobate nel prodotto finito ceduto alla committente — era correlato al contenuto delle fatture emesse da r.g. n. 8613/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8613/2013 Numero sezionale 242/2022 Numero di raccolta generale 2848/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Elmec nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale a sua volta emetteva fattura alla committente), nelle quali la mandante operava una decurtazione sul valore complessivo della fornitura a titolo di riconoscimento del costo della materia prima messa a disposizione da [OSCURATO:SOCIETA]. A giudizio dell’Ufficio, tramite tale modalità di fatturazione, la contribuente sottraeva ad imposizione una parte dei ricavi, a causa dell’omessa fatturazione degli acquisiti di materie prime, rispetto ai quali, dal p.v.c. prodromico all’avviso di accertamento, non risultava che la società avesse operato le necessarie rilevazioni contabili. Sulla base di tale premessa, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non avere colto che, in relazione a questa complessa modalità di fatturazione, l’ufficio aveva legittimamente sottoposto a imposizione ricavi (art. 53, t.u.i.r., attuale articolo 57) non dichiarati, in mancanza di documentazione contabile di riscontro; 4. con il quarto motivo [«4) Con riguardo al recupero n. 2): Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 53 e 75, comma 2, lett. a) del tuir, nel testo applicabile ratione temporis, nonché dell’art. 1510 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)»], con riferimento al rilievo n. 2 — omessa dichiarazione di ricavi (per euro 121.538,05), relativi alla cessione di beni all’esportazione, imputati ad un esercizio diverso da quello di competenza — l’Agenzia censura la sentenza impugnata (in relazione alla fattura n. 774 del 22/11/2002 emessa da Elmec nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].), per avere aderito alla pronuncia di primo grado, la quale aveva escluso la violazione del principio di competenza in quanto la merce era stata consegnata al vettore nel 2002, senza considerare che la prima operazione di esportazione era stata interrotta, che gli stessi beni erano stati bloccati alla dogana di Catania per difetto di collaudo e, ancora, che (come documentato dai DDT nn. 329-332 del 09/04/2003) l’esportazione aveva avuto corso (soltanto) nel 2003 (che quindi era l’anno di competenza del r.g. n. 8613/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8613/2013 Numero sezionale 242/2022 Numero di raccolta generale 2848/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 connesso ricavo), quando la stessa merce, a collaudo effettuato, era stata (ri)presentata alla dogana di [OSCURATO:PERSONA] per l’esportazione effettiva; 5. il primo motivo è fondato, e ciò comporta l’assorbimento di tutti gli altri; 5.1. va di nuovo ribadito il principio di diritto secondo cui «In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame» (Cass. 05/10/2018, n. 24452; conf.: ex multis: 11/11/2020, n. 25325; 14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, la quale ha stabilito che «La sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame»). Detti precedenti sezionali sono conformi all’insegnamento delle r.g. n. 8613/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 8613/2013 Numero sezionale 242/2022 Numero di raccolta generale 2848/2022 Data pubblicazione 31/01/2022 Sezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U.19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]); 5.2. nella specie, la decisione della C.T.R. è nulla perché non mette a fuoco il tema del decidere, non prende posizione sui motivi di appello dell’ufficio, aderisce in maniera acritica alla pronuncia di primo grado e, infine, omette di indicare le ragioni della decisione; 6. conseguentemente, accolto il primo motivo ed assorbiti gli altri, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, che dovrà anche regolare le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria reg