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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 36606/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] BALDI che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ribadendo con memoria difensiva le predette conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 09/05/2022 il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 568, comma 1, e 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Verona in composizione collegiale in data 27/02/2015 nell'ambito del procedimento penale a carico di soggetti diversi dal Giusti indagati (all'epoca) del delitto di riciclaggio di opere d'arte, alcune delle quali acquistate con regolare contratto dal ricorrente.

2. Ha proposto ricorso il Giusti, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Verona con un unico articolato motivo di ricorso, che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di gravame.

È errato il richiamo effettuato dal Tribunale quanto all'emissione di sentenza definitiva e passata in giudicato per i fatti che portavano originariamente a disporre il sequestro, così come la conclusione secondo la quale il Giusti avrebbe dovuto avanzare istanza a mezzo di incidente di esecuzione ex art. 667, comma 1 e 4, cod. proc. pen., anziché istanza di riesame cautelare ai sensi dell'art. art. 324 cod. proc. pen.; il ricorrente deteneva le opere in assoluta buona fede e aveva avuto conoscenza del procedimento solo con la notifica dell'atto impugnato, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento ablativo; ricorre una mancata partecipazione al procedimento sin dalla sua origine, posto che la sentenza definitiva con contestuale confisca, pur essendo stata resa esecutiva prima della notifica del decreto di sequestro, non è mai stata notificata al Giusti; nessun altro atto, oltre al sequestro, era stato portato a conoscenza del Giusti e dunque solo tale atto poteva essere impugnato.

3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente ha evidenziato analiticamente la propria posizione di terzo estraneo di buona fede, non contestata, né messa in dubbio, dal Tribunale di Verona, quanto al provvedimento di sequestro impugnato, e pur tuttavia non si è confrontato con le complete, logiche e condivisibili argomentazioni del Tribunale quanto alla sua posizione, atteso il passaggio in giudicato della decisione relativa al procedimento nel quale era stato posto in essere il sequestro oggetto di impugnazione.

È, difatti, un dato incontestabile l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2258/2018 in data 27/11/2019, così come l'intervenuta la confisca dei beni di cui al provvedimento di sequestro impugnato.

Il Tribunale di Verona ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940-01; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476-01).

Si è in tal senso evidenziato, con argomentazioni del tutto condivisibili, che "l'intervenuta definitività della decisione sulla confisca preclude a questa Corte qualsiasi alternativa decisoria, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.

È noto infatti il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez.

U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938-01: in motivazione, questa Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame)".

La stessa decisione, peraltro, chiarisce in maniera limpida che (§ 6.5, pag. 11) che "il terzo estraneo potrà ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca".

Nel caso di specie, come emerge dalla cronistoria della vicenda giudiziaria in esame, risulta che è intervenuta la definitività della sentenza che ha disposto la confisca del bene di cui il terzo proprietario chiede la restituzione (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940-01).

Ciò posto, appare evidente come le valutazioni espresse dal Tribunale di Verona sul punto non appaiano censurabili; difatti, con motivazione ampia ed articolata, è stato ricostruito in modo analitico lo stato del procedimento e la posizione rispetto allo stesso del terzo di buona fede, chiarendo come nel caso in esame l'intervenuta definitività della sentenza determina la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione per quanto riguarda le questioni relative a misure ablative reali, con impossibilità del Tribunale di riesaminare un provvedimento, una misura cautelare, non più in atto in quanto superata dal definitivo provvedimento di confisca.

2. In tal senso si deve osservare, quindi, come il ricorrente difetti di un interesse al ricorso, tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità che ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione.

Deve essere, quindi, riscontrata un'utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950- 01).

Il mezzo d'impugnazione proposto deve manifestarsi come idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez.

U, n.29529 del 07/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01).

In questo caso non potrebbe essere disposta alcuna eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, con conseguente assenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso.

3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] BALDI che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ribadendo con memoria difensiva le predette conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 09/05/2022 il Tribunale di Verona ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 568, comma 1, e 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Verona in composizione collegiale in data 27/02/2015 nell'ambito del procedimento penale a carico di soggetti diversi dal Giusti indagati (all'epoca) del delitto di riciclaggio di opere d'arte, alcune delle quali acquistate con regolare contratto dal ricorrente. 2. Ha proposto ricorso il Giusti, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Verona con un unico articolato motivo di ricorso, che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale è stata dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell'atto di gravame. È errato il richiamo effettuato dal Tribunale quanto all'emissione di sentenza definitiva e passata in giudicato per i fatti che portavano originariamente a disporre il sequestro, così come la conclusione secondo la quale il Giusti avrebbe dovuto avanzare istanza a mezzo di incidente di esecuzione ex art. 667, comma 1 e 4, cod. proc. pen., anziché istanza di riesame cautelare ai sensi dell'art. art. 324 cod. proc. pen.; il ricorrente deteneva le opere in assoluta buona fede e aveva avuto conoscenza del procedimento solo con la notifica dell'atto impugnato, non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione del provvedimento ablativo; ricorre una mancata partecipazione al procedimento sin dalla sua origine, posto che la sentenza definitiva con contestuale confisca, pur essendo stata resa esecutiva prima della notifica del decreto di sequestro, non è mai stata notificata al Giusti; nessun altro atto, oltre al sequestro, era stato portato a conoscenza del Giusti e dunque solo tale atto poteva essere impugnato. 3. La Procura Generale con requisitoria scritta e conclusioni ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente ha evidenziato analiticamente la propria posizione di terzo estraneo di buona fede, non contestata, né messa in dubbio, dal Tribunale di Verona, quanto al provvedimento di sequestro impugnato, e pur tuttavia non si è confrontato con le complete, logiche e condivisibili argomentazioni del Tribunale quanto alla sua posizione, atteso il passaggio in giudicato della decisione relativa al procedimento nel quale era stato posto in essere il sequestro oggetto di impugnazione. È, difatti, un dato incontestabile l'irrevocabilità della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2258/2018 in data 27/11/2019, così come l'intervenuta la confisca dei beni di cui al provvedimento di sequestro impugnato. Il Tribunale di Verona ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'istanza di restituzione del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta la confisca con sentenza irrevocabile, deve essere proposta al giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940-01; Sez. 3, n. 6720 del 26/01/2021, Semprucci, Rv. 281476-01). Si è in tal senso evidenziato, con argomentazioni del tutto condivisibili, che "l'intervenuta definitività della decisione sulla confisca preclude a questa Corte qualsiasi alternativa decisoria, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte. È noto infatti il principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame (Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017, Muscari, Rv. 270938-01: in motivazione, questa Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame)". La stessa decisione, peraltro, chiarisce in maniera limpida che (§ 6.5, pag. 11) che "il terzo estraneo potrà ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca". Nel caso di specie, come emerge dalla cronistoria della vicenda giudiziaria in esame, risulta che è intervenuta la definitività della sentenza che ha disposto la confisca del bene di cui il terzo proprietario chiede la restituzione (Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940-01). Ciò posto, appare evidente come le valutazioni espresse dal Tribunale di Verona sul punto non appaiano censurabili; difatti, con motivazione ampia ed articolata, è stato ricostruito in modo analitico lo stato del procedimento e la posizione rispetto allo stesso del terzo di buona fede, chiarendo come nel caso in esame l'intervenuta definitività della sentenza determina la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione per quanto riguarda le questioni relative a misure ablative reali, con impossibilità del Tribunale di riesaminare un provvedimento, una misura cautelare, non più in atto in quanto superata dal definitivo provvedimento di confisca. 2. In tal senso si deve osservare, quindi, come il ricorrente difetti di un interesse al ricorso, tenuto conto della costante giurisprudenza di legittimità che ha chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che l'interesse ad impugnare si identifica con l'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione. Deve essere, quindi, riscontrata un'utilità in senso obiettivo per la parte impugnante, non essendo sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01; Sez. 5, n. 35722 del 29/04/2013, Vacca, Rv. 256950- 01). Il mezzo d'impugnazione proposto deve manifestarsi come idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (Sez. U, n.29529 del 07/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244110-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01). In questo caso non potrebbe essere disposta alcuna eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, con conseguente assenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] al ricorso. 3. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Decreto Cassazione n. 36606/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris