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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12903/2026

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ico [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 14/7/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 14 luglio 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato lasentenza in data 11 marzo 2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dia due fatti di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi e dall’aver commesso il fatto inpiù persone riunite, delitti commessi rispettivamente ai danni del proprietario dell’eserciziocommerciale “[OSCURATO:PERSONA]” e consistita nell’impossessamento del denaro presente in cassaed in alcuni barattoli nonché di un dispositivo elettronico (fatto del 16 dicembre 2011) e aidanni di [OSCURATO:PERSONA] al quale venivano sottratti il portafoglio ed un telefono cellulare(fatto del 4 febbraio 2014).2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo con un unico articolato motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-ter cod. proc. pen., 24Cost., 20-bis cod. pen., 53 e segg. l. 689/1981, 416-bis.1, comma 3, 132 e 133 cod. pen.Si duole il difensore:2.1. del fatto che, sebbene con comunicazione a mezzo PEC del 13 luglio 2025 avessechiesto alla Corte di appello di concedere un rinvio della propria discussione finale perlegittimo impedimento, allegando un avviso di udienza dinanzi al Tribunale del riesame diNapoli per lo stesso giorno ed avesse rappresentato che tale impegno era sopraggiunto eriguardava un imputato detenuto e che la natura dei due mandati difensivi e dell'attività daespletare nei due procedimenti non consentiva di delegare un sostituto processuale, ancheprecisando che l’istanza non era finalizzata a rallentare il procedimento e che il rinvio venivachiesto solo per la discussione della difesa, ciò nonostante la Corte aveva rigettato taleistanza disponendo procedersi oltre ed emettendo nello stesso giorno la sentenzaimpugnata; tale modus procedendi della Corte territoriale avrebbe quindi limitato ecompresso l'esercizio del diritto di difesa;2.2. del fatto della mancata comunicazione all’imputato, presente all’udienza in videocollegamento, della possibilità offerta dall’art. 53 della l. n. 689/1981 di poter ottenerel’applicazione di pena sostitutiva di cui all’art. 20-bios cod. pen.;2.3. del mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante dellacollaborazione con la giustizia di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. essendo levicende di cui è processo da inquadrarsi in un contesto di criminalità organizzata e realizzateCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Giova innanzitutto premettere che non è in discussione la penale responsabilitàdell’imputato in relazione ai delitti in contestazione atteso che il Guerrieri ha resoconfessione in ordine agli stessi.2.

Ciò doverosamente premesso osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso èmanifestamente infondato.La Corte di appello nel respingere la richiesta di differimento dell’udienza del 14 luglio2025, finalizzata a consentire al difensore, gravato da concomitante impegno professionale,di presentare le proprie conclusioni in una udienza successiva, ha evidenziato i seguentielementi:a) il processo proveniva già da altro rinvio disposto sempre su richiesta della difesa peraltro impegno professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];b) il difensore era comunque sostituito ex art. 102 cod. proc. pen. da altro avvocato;c) l’istanza di rinvio, oltre a non indicare effettivamente «se non attraverso mera formuladi stile» le ragioni dell’impossibilità a farsi sostituire, trattandosi di impugnazioneesclusivamente vertente sul trattamento sanzionatorio era altresì tardiva «giacché l’allegatoimpegno ostativo, peraltro afferente ad un gravame cautelare, è sopraggiunto solo il 27giugno 2025 (quindi un mese dopo rispetto all’udienza precedente di mero rinvio) ma ildifensore ha inoltrato la richiesta solo nel pomeriggio di domenica 13 luglio 2025, ovveropoche ora prima della data fissata per la trattazione del presente procedimento;per poi concludere che «l’impalpabilità delle ragioni addotte, il loro collidere col principiodi concentrazione dell'attività processuale, la risalenza dei fatti di causa al lontano 2014, laprovenienza della causa da altra udienza sempre a seguito di altra richiesta di differimentopresentata dalla medesima parte privata, hanno indotto la Corte al rigetto della nuovaistanza di rinvio».Ritiene il Collegio che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale «L'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod.proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, siintende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta lanotificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimoimpedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti adiversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza.

Ne consegue che la tempestivitàdella comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensoreha conoscenza dell'impedimento» (Nella specie l'istanza di rinvio a mezzo fax era statainviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell'udienza fissata per il successivo 7giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. haritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l'istanzadi differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore perché tardivamentededotto) (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 – 01; conf.

Sez. 6, n. 16054del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524 – 01).

Ciò in quanto, al di là delle ulteriori valutazionidi merito circa la specificità dell’istanza di differimento, come sopra evidenziato e noncontestato dallo stesso ricorrente, nel caso in esame il difensore aveva avuto contezza delconcomitante impegno professionale ben 17 giorni prima del giorno di celebrazionedell’udienza innanzi alla Corte di appello ma ha comunicato tale impedimento solo nelpomeriggio del giorno precedente (che oltretutto era domenica) e a poche ore dall’iniziodell’udienza.A ciò si aggiunge la considerazione che, comunque, era presente in udienza unsostituto processuale del difensore ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, lanomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato —che, solo se impossibile, legittima la richiesta di rinvio — è logicamente e giuridicamenteincompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionalenel processo nel quale tale nomina è avvenuta ed in cui il sostituto è presente.

Il sostitutonell’udienza ha (inizialmente) insistito nella richiesta di rinvio del difensore di fiducia, ma ha,una volta non accolta detta richiesta, regolarmente concluso per conto dell’imputatopresente in videoconferenza.Né può ritenersi che la nomina del difensore sarebbe stata finalizzata solo a consentireal sostituto di procedere ad alcune attività (insistere per il rinvio) e non altre, ritenute diparticolare importanza dal dominus, vale a dire quelle inerenti alla discussione, che secondola difesa erano di particolare complessità, sì da poter essere compiute solo dal titolare.

Matale possibilità non è contemplata dal codice di rito, giacché il sostituto del difensore esercitai diritti e assume i doveri del titolare a norma dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen. (v.

Sez.3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010, in cui si è ritenuto legittimo il rigetto delrinvio dell'udienza richiesto dal difensore nominato sostituto processuale ex art. 102 cod.proc. pen. dal titolare del mandato difensivo; cfr. anche Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005,Rizzo, Rv. 232663).Ne consegue che quando viene nominato un sostituto, questi è dotato di pieni poteri disostituzione per ogni attività difensiva debba svolgersi nella fase processuale in cui èconferita la delega, poteri che, nel caso di specie, ne facevano un idoneo presidio difensivoanche per la discussione (come, peraltro, avvenuto nel prosieguo del processo).Dunque, l’effettività della difesa tecnica nel corso del processo è stata assicurata.2.

Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va detto subito che non risponde a realtà quanto dedotto dalla difesa dell’imputatoallorquando, nel sostenere che la Corte di appello ha omesso di comunicare all’imputato lapossibilità offerta dall’art. 53 l. n. 689/1981, ha testualmente affermato «Tale aspetto, purcostituendo apposito motivo di censura alla sentenza di primo grado, non ha trovatoriscontro neppure nella sentenza di secondo grado».In realtà è sufficiente rilevare quanto segue:a) la Corte di appello ha confermato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza diprimo grado nella quale era stata irrogata una sanzione che consentiva l’applicazione di unapena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.;b) l’imputato aveva presentato atto di appello in relazione al mancato accoglimento ditale richiesta;c) la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, in presenza di unospecifico motivo di gravame vi ha dato ampia risposta (pagg. 8 e 9) spiegando correttamentele ragioni in fatto ed in diritto per le quali tale richiesta non poteva essere accolta alla luce deititoli di reato dei quali il Guerrieri è chiamato a rispondere (stante la disposizione preclusivadi cui all’art. 59, comma 1, lett. d), della l. n. 689/1981) ed anche evidenziando chel’imputato, pur comparso, non ha interloquito sul punto e che il difensore non risulta esserestato munito della necessaria procura speciale per avanzare tale richiesta.La situazione sotto il profilo sanzionatorio era quindi già nota all’esito del giudizio diprimo grado ed è rimasta immutata all’esito del giudizio di appello con la conseguenza chenon è data comprendere la ragione per la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto dareall’imputato un nuovo avviso della possibilità (come detto non percorribile) di richiederel’applicazione di una pena sostitutiva di pena detentiva breve.3.

Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello con motivazione congrua e rispondente alla disposizione di leggeed ai principi di diritto che regolano la materia e che non consentono l’applicazione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. ciò in quanto:a) La contestazione riguarda due rapine consumate in concorso tra l'imputato ed altrisoggetti, nessuno dei quali, risulta condannato per delitti di criminalità organizzata;b) l'attenuante della quale si invoca l'applicazione presuppone comunque checaso di specie ci si trova in presenza di due rapine consumate rispettivamente tre e sei anniprima che il Guerrieri iniziasse la propria collaborazione con la giustizia.Non resta che osservare che la tesi difensiva proposta in questa sede secondo la qualele vicende delittuose di cui è processo sarebbero da inquadrarsi in un contesto di criminalitàorganizzata e sarebbero state realizzate attraverso metodi tipicamente mafiosi, dalla letturadelle sentenze di merito non risulta essere supportata da alcun elemento concreto.4.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 14/7/2025 della Corte di Appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 14 luglio 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato lasentenza in data 11 marzo 2024 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale dia due fatti di concorso in rapina aggravata dall’uso di armi e dall’aver commesso il fatto inpiù persone riunite, delitti commessi rispettivamente ai danni del proprietario dell’eserciziocommerciale “[OSCURATO:PERSONA]” e consistita nell’impossessamento del denaro presente in cassaed in alcuni barattoli nonché di un dispositivo elettronico (fatto del 16 dicembre 2011) e aidanni di [OSCURATO:PERSONA] al quale venivano sottratti il portafoglio ed un telefono cellulare(fatto del 4 febbraio 2014).2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato,deducendo con un unico articolato motivo: violazione di legge e vizi di motivazione ex art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 420-ter cod. proc. pen., 24Cost., 20-bis cod. pen., 53 e segg. l. 689/1981, 416-bis.1, comma 3, 132 e 133 cod. pen.Si duole il difensore:2.1. del fatto che, sebbene con comunicazione a mezzo PEC del 13 luglio 2025 avessechiesto alla Corte di appello di concedere un rinvio della propria discussione finale perlegittimo impedimento, allegando un avviso di udienza dinanzi al Tribunale del riesame diNapoli per lo stesso giorno ed avesse rappresentato che tale impegno era sopraggiunto eriguardava un imputato detenuto e che la natura dei due mandati difensivi e dell'attività daespletare nei due procedimenti non consentiva di delegare un sostituto processuale, ancheprecisando che l’istanza non era finalizzata a rallentare il procedimento e che il rinvio venivachiesto solo per la discussione della difesa, ciò nonostante la Corte aveva rigettato taleistanza disponendo procedersi oltre ed emettendo nello stesso giorno la sentenzaimpugnata; tale modus procedendi della Corte territoriale avrebbe quindi limitato ecompresso l'esercizio del diritto di difesa;2.2. del fatto della mancata comunicazione all’imputato, presente all’udienza in videocollegamento, della possibilità offerta dall’art. 53 della l. n. 689/1981 di poter ottenerel’applicazione di pena sostitutiva di cui all’art. 20-bios cod. pen.;2.3. del mancato riconoscimento all’imputato della circostanza attenuante dellacollaborazione con la giustizia di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. essendo levicende di cui è processo da inquadrarsi in un contesto di criminalità organizzata e realizzateCONSIDERATO IN DIRITTO1. Giova innanzitutto premettere che non è in discussione la penale responsabilitàdell’imputato in relazione ai delitti in contestazione atteso che il Guerrieri ha resoconfessione in ordine agli stessi.2. Ciò doverosamente premesso osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso èmanifestamente infondato.La Corte di appello nel respingere la richiesta di differimento dell’udienza del 14 luglio2025, finalizzata a consentire al difensore, gravato da concomitante impegno professionale,di presentare le proprie conclusioni in una udienza successiva, ha evidenziato i seguentielementi:a) il processo proveniva già da altro rinvio disposto sempre su richiesta della difesa peraltro impegno professionale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];b) il difensore era comunque sostituito ex art. 102 cod. proc. pen. da altro avvocato;c) l’istanza di rinvio, oltre a non indicare effettivamente «se non attraverso mera formuladi stile» le ragioni dell’impossibilità a farsi sostituire, trattandosi di impugnazioneesclusivamente vertente sul trattamento sanzionatorio era altresì tardiva «giacché l’allegatoimpegno ostativo, peraltro afferente ad un gravame cautelare, è sopraggiunto solo il 27giugno 2025 (quindi un mese dopo rispetto all’udienza precedente di mero rinvio) ma ildifensore ha inoltrato la richiesta solo nel pomeriggio di domenica 13 luglio 2025, ovveropoche ora prima della data fissata per la trattazione del presente procedimento;per poi concludere che «l’impalpabilità delle ragioni addotte, il loro collidere col principiodi concentrazione dell'attività processuale, la risalenza dei fatti di causa al lontano 2014, laprovenienza della causa da altra udienza sempre a seguito di altra richiesta di differimentopresentata dalla medesima parte privata, hanno indotto la Corte al rigetto della nuovaistanza di rinvio».Ritiene il Collegio che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale «L'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod.proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, siintende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta lanotificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimoimpedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti adiversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestivitàdella comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensoreha conoscenza dell'impedimento» (Nella specie l'istanza di rinvio a mezzo fax era statainviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell'udienza fissata per il successivo 7giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. haritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l'istanzadi differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore perché tardivamentededotto) (Sez. 5, n. 27174 del 22/04/2014, Sicolo, Rv. 260579 – 01; conf. Sez. 6, n. 16054del 02/04/2009, Amoroso, Rv. 243524 – 01). Ciò in quanto, al di là delle ulteriori valutazionidi merito circa la specificità dell’istanza di differimento, come sopra evidenziato e noncontestato dallo stesso ricorrente, nel caso in esame il difensore aveva avuto contezza delconcomitante impegno professionale ben 17 giorni prima del giorno di celebrazionedell’udienza innanzi alla Corte di appello ma ha comunicato tale impedimento solo nelpomeriggio del giorno precedente (che oltretutto era domenica) e a poche ore dall’iniziodell’udienza.A ciò si aggiunge la considerazione che, comunque, era presente in udienza unsostituto processuale del difensore ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen.Come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, lanomina di un sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato —che, solo se impossibile, legittima la richiesta di rinvio — è logicamente e giuridicamenteincompatibile con la pretesa di ottenere un rinvio per concomitante impegno professionalenel processo nel quale tale nomina è avvenuta ed in cui il sostituto è presente. Il sostitutonell’udienza ha (inizialmente) insistito nella richiesta di rinvio del difensore di fiducia, ma ha,una volta non accolta detta richiesta, regolarmente concluso per conto dell’imputatopresente in videoconferenza.Né può ritenersi che la nomina del difensore sarebbe stata finalizzata solo a consentireal sostituto di procedere ad alcune attività (insistere per il rinvio) e non altre, ritenute diparticolare importanza dal dominus, vale a dire quelle inerenti alla discussione, che secondola difesa erano di particolare complessità, sì da poter essere compiute solo dal titolare. Matale possibilità non è contemplata dal codice di rito, giacché il sostituto del difensore esercitai diritti e assume i doveri del titolare a norma dell'art. 102, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez.3, n. 7458 del 15/01/2008, Barranca, Rv. 239010, in cui si è ritenuto legittimo il rigetto delrinvio dell'udienza richiesto dal difensore nominato sostituto processuale ex art. 102 cod.proc. pen. dal titolare del mandato difensivo; cfr. anche Sez. 2, n. 40230 del 28/09/2005,Rizzo, Rv. 232663).Ne consegue che quando viene nominato un sostituto, questi è dotato di pieni poteri disostituzione per ogni attività difensiva debba svolgersi nella fase processuale in cui èconferita la delega, poteri che, nel caso di specie, ne facevano un idoneo presidio difensivoanche per la discussione (come, peraltro, avvenuto nel prosieguo del processo).Dunque, l’effettività della difesa tecnica nel corso del processo è stata assicurata.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Va detto subito che non risponde a realtà quanto dedotto dalla difesa dell’imputatoallorquando, nel sostenere che la Corte di appello ha omesso di comunicare all’imputato lapossibilità offerta dall’art. 53 l. n. 689/1981, ha testualmente affermato «Tale aspetto, purcostituendo apposito motivo di censura alla sentenza di primo grado, non ha trovatoriscontro neppure nella sentenza di secondo grado».In realtà è sufficiente rilevare quanto segue:a) la Corte di appello ha confermato quanto al trattamento sanzionatorio la sentenza diprimo grado nella quale era stata irrogata una sanzione che consentiva l’applicazione di unapena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.;b) l’imputato aveva presentato atto di appello in relazione al mancato accoglimento ditale richiesta;c) la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, in presenza di unospecifico motivo di gravame vi ha dato ampia risposta (pagg. 8 e 9) spiegando correttamentele ragioni in fatto ed in diritto per le quali tale richiesta non poteva essere accolta alla luce deititoli di reato dei quali il Guerrieri è chiamato a rispondere (stante la disposizione preclusivadi cui all’art. 59, comma 1, lett. d), della l. n. 689/1981) ed anche evidenziando chel’imputato, pur comparso, non ha interloquito sul punto e che il difensore non risulta esserestato munito della necessaria procura speciale per avanzare tale richiesta.La situazione sotto il profilo sanzionatorio era quindi già nota all’esito del giudizio diprimo grado ed è rimasta immutata all’esito del giudizio di appello con la conseguenza chenon è data comprendere la ragione per la quale la Corte territoriale avrebbe dovuto dareall’imputato un nuovo avviso della possibilità (come detto non percorribile) di richiederel’applicazione di una pena sostitutiva di pena detentiva breve.3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello con motivazione congrua e rispondente alla disposizione di leggeed ai principi di diritto che regolano la materia e che non consentono l’applicazione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. ciò in quanto:a) La contestazione riguarda due rapine consumate in concorso tra l'imputato ed altrisoggetti, nessuno dei quali, risulta condannato per delitti di criminalità organizzata;b) l'attenuante della quale si invoca l'applicazione presuppone comunque checaso di specie ci si trova in presenza di due rapine consumate rispettivamente tre e sei anniprima che il Guerrieri iniziasse la propria collaborazione con la giustizia.Non resta che osservare che la tesi difensiva proposta in questa sede secondo la qualele vicende delittuose di cui è processo sarebbero da inquadrarsi in un contesto di criminalitàorganizzata e sarebbero state realizzate attraverso metodi tipicamente mafiosi, dalla letturadelle sentenze di merito non risulta essere supportata da alcun elemento concreto.4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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