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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 22156/2026

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te d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Perugia con sentenza in data 30 settembre 2025 decidendoquale giudice di rinvio, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravatoad anni uno e mesi sei di reclusione e 300 euro multa.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia lamentando la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen in relazione agli artt. 157 e 161cod. pen.Pur avendo, infatti, la Corte di Cassazione annullato la precedente sentenzalimitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere attodell’intervenuta prescrizione del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.L’intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia dellasentenza rescindente che ha accertato la penale responsabilità dell’imputato in relazione alreato riqualificato come furto aggravato e che ha rinviato al giudice di rinvio unicamente larideterminazione del trattamento sanzionatorio, non ha alcun rilievo.Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di annullamento parzialedella sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative alriconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessionedella sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e dellaresponsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizionesopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Rv. 288275;Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828 – 01).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di pronuncia della Corte dicassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria in dispositivo delle parti dellasentenza impugnata divenute irrevocabili, prevista dall'articolo 624, comma 2, cod.proc.pen.,ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva.

Di conseguenza, ove taledichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avversola sentenza del giudice di rinvio, individuare in base alla lettura e all'interpretazione della suaprecedente sentenza le parti passate in giudicato ( Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv.286870 – 04).La Corte territoriale si è uniformata a tali principi e ritenendo intervenuto il giudicato sulpunto della penale responsabilità, ha proceduto alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio; pertanto, il motivo di ricorso si pone in contrasto con la costantegiurisprudenza di legittimità sul punto.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Perugia con sentenza in data 30 settembre 2025 decidendoquale giudice di rinvio, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravatoad anni uno e mesi sei di reclusione e 300 euro multa.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia lamentando la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen in relazione agli artt. 157 e 161cod. pen.Pur avendo, infatti, la Corte di Cassazione annullato la precedente sentenzalimitatamente al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere attodell’intervenuta prescrizione del reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.L’intervenuto decorso del termine di prescrizione successivamente alla pronuncia dellasentenza rescindente che ha accertato la penale responsabilità dell’imputato in relazione alreato riqualificato come furto aggravato e che ha rinviato al giudice di rinvio unicamente larideterminazione del trattamento sanzionatorio, non ha alcun rilievo.Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di annullamento parzialedella sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative alriconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessionedella sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e dellaresponsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizionesopravvenuta alla pronuncia di annullamento (Sez. 6, n. 21291 del 14/02/2025, Rv. 288275;Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274828 – 01).La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nell'ipotesi di pronuncia della Corte dicassazione di annullamento parziale con rinvio, la declaratoria in dispositivo delle parti dellasentenza impugnata divenute irrevocabili, prevista dall'articolo 624, comma 2, cod.proc.pen.,ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva. Di conseguenza, ove taledichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avversola sentenza del giudice di rinvio, individuare in base alla lettura e all'interpretazione della suaprecedente sentenza le parti passate in giudicato ( Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv.286870 – 04).La Corte territoriale si è uniformata a tali principi e ritenendo intervenuto il giudicato sulpunto della penale responsabilità, ha proceduto alla rideterminazione del trattamentosanzionatorio; pertanto, il motivo di ricorso si pone in contrasto con la costantegiurisprudenza di legittimità sul punto.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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