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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25936/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e il favore delle spese; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 novembre 2019 - resa in rito abbreviato, previo esame dell'imputato - il G.i.p. del Tribunale di Brescia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di danneggiamento seguito da incendio, ritenendo la prova raccolta inadeguata all'affermazione di penale responsabilità.

In prospettazione accusatoria, Russo, la sera del 3 febbraio 2017, si era avvicinato all'autoveicolo, parcheggiato sulla pubblica via, del condomino [OSCURATO:PERSONA] (con cui era in tesi rapporti) e su di esso aveva innescato il fuoco per mezzo di una fiamma libera, cagionando un incendio.

Secondo il Tribunale: - dal rapporto dei vigili del fuoco, risultava che il mezzo era bruciato per cause elettriche endogene; - le immagini di videosorveglianza non erano nitide, e neanche i riconoscimenti operati dai testimoni sulla loro base erano attendibili; - le stesse condizioni fisiche dell'imputato (parzialmente non vedente) erano inconciliabili con l'ipotesi di accusa, né era probabile che egli avesse agito pur conoscendo la presenza delle videocamere.

2. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], appellava la pronuncia assolutoria agli effetti civili.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia - senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - accoglieva il gravame e, riformando la prima decisione, accertava incidentalmente la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato, così riqualificato, di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., e condannava l'imputato medesimo al risarcimento del danno corrispondente, che contestualmente liquidava.

Il diverso giudizio si basava, in sintesi, sui seguenti rilievi: - il rapporto dei vigili del fuoco non sarebbe conclusivo e risulterebbe in contrasto con le ulteriori evidenze di causa; - le immagini delle videocamere apparirebbero sufficientemente nitide, in grado di mostrare l'azione di una persona che si china sotto il veicolo e accende una fiamma libera; - tale persona sarebbe sicuramente identificabile con quella che, poco prima, era ripresa dalle stesse videocamere a spasso con i cani, e l'imputato, nel corso dell'esame, avrebbe ammesso di essere uscito di casa con loro; - le condizioni di salute dell'imputato non sarebbero state affatto incompatibili con l'occorso.3.

L'imputato ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado, con il ministero del suo difensore di fiducia.

In ricorso sono articolati tre motivi.

3.1. Primo motivo.

Violazione degli artt. 6 CEDU e 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso, nel quadro della riforma (agli effetti civili) della sentenza assolutoria, di procedere a nuova audizione dell'imputato, quantunque questi fosse stato oralmente esaminato in primo grado.

La nuova audizione sarebbe stata un atto dovuto secondo la disciplina di diritto interno e in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata.

3.2. Secondo motivo.

Violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per difetto di argomentazione rafforzata in ordine alle ragioni che avevano indotto il giudice superiore a privilegiare le dichiarazioni dei testimoni d'accusa (la persona offesa e i suoi parenti) a cospetto dell'antitetica versione dei fatti resa dall'imputato, giudicata maggiormente attendibile dal primo giudice.

Sarebbe stata, per contro, indebitamente pretermessa la deposizione della testimone [OSCURATO:PERSONA], indifferente rispetto ai fatti di causa.

Il diverso apprezzamento della prova dichiarativa non sarebbe assistito da forza persuasiva superiore.

Sarebbe stato dato per scontato, sulla base delle non verificate medesime testimonianze dell'offeso e dei parenti, che la persona ritratta nel filmato fosse l'imputato.

Sarebbe stato indebitamente svalutato il rapporto dei vigili del fuoco.

Sarebbe conclusivamente violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

3.3. Terzo motivo.

Vizio di motivazione in relazione all'assunto che l'autoveicolo bruciato fosse facilmente distinguibile nel contesto dato, anche da parte di persona avente visus ampiamente ridotto come il ricorrente.

4. Il Procuratore generale requirente ha depositato rituale memoria, in cui ha anticipato ed argomentato le conclusioni rassegnate nel corso della discussione orale, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

A tale atto ha tempestivamente replicato, mediante memoria, la difesa di parte civile.

Secondo quest'ultima, la tesi del Pubblico ministero non sarebbe più sostenibile alla stregua delle modifiche apportate all'art. 603, comma 3-bis, cit., dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che non riconoscerebbe più all'imputato giudicato in rito abbreviato, anche se "arricchito" dall'esame della parte, di maturare in appello, in caso di riforma sostanzialmente peggiorativa, il diritto convenzionale al recupero di un'oralità ormai definitivamente rinunciata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Sussiste infatti, nella specie, la dedotta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione alla mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato.

2. Nel processo odierno tale disposizione risulta applicabile, ratione temporis, nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, cit., a mente del quale: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».

Come esattamente osservato da Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266-01, nel disegno riformatore portato a termine dalla menzionata novella legislativa, volto a rendere più efficiente il giudizio di secondo grado, l'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello ha subito una sensibile contrazione rispetto al precedente panorama normativo, risultante dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano, Rv. 269787-01), avevano esteso indiscriminatamente al giudizio abbreviato, nel caso di overturning sfavorevole, conseguente a diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, l'obbligo di rinnovazione istruttoria, analogamente a quanto già previsto per il giudizio dibattimentale.

2.1. Il legislatore della riforma ha dunque eliminato l'obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all'esito del rito abbreviato c.d. ordinario, sul presupposto che, a fronte della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione della prova, bilanciata dal beneficio premiale, non si ponesse alcuna inderogabile esigenza di garanzia di ordine processuale, che potesse imporre la rinnovazione delle prove dichiarative.

Tale scelta non si espone a dubbi di legittimità costituzionale (in tal senso, Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490-02, nonché la relazione finale della Commissione ministeriale incaricata di redigere il nuovo articolato, la quale stigmatizza le «aporie e i veri e propri cortocircuiti logici del meccanismo disciplinato dall'art. 603, comma 3-bis, quando opera nei casi di giudizio abbreviato») e risulta in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (da ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c.

Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, §§ 37 ss., 25 marzo 2021), la quale ha sancito il principio secondo cui l'imputato, il quale abbia accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, ha anche inequivocabilmente rinunciato all'audizione dei testimoni e all'oralità del giudizio, non configurandosi, di conseguenza, alcuna violazione dell'art. 6, § 1, CEDU, nel prosieguo, nella mancata assunzione di tali prove in contraddittorio.

2.2. L'obbligo di rinnovazione istruttoria rimane fermo invece, con il nuovo art. 603, comma 3-bis, per le ipotesi di rito abbreviato aperto ad integrazioni probatorie; vale a dire in quei casi in cui vengono raccolte, nel contraddittorio delle parti, le prove ritenute «necessarie», o su richiesta dell'imputato nel giudizio abbreviato c.d. condizionato (art. 438, col-rima 5, cod. proc. pen.), o su iniziativa del giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.).

E non è inutile rammentare, al riguardo, che la valutazione giudiziale sulla «necessità» della prova non è condizionata dalla complessità o dalla lunghezza dei tempi dell'accertamento, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza dell'esito, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (tra le altre, Sez. 6, n. 11558 dei 23/01/2009, Trentadue, Rv. 243063-01).

A queste specifiche ipotesi di rinnovazione istruttoria obbligatoria in abbreviato si applicano, ovviamente, le regole generali dettate dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in forza delle quali la prova diversamente valutata deve essere previamente riassunta ove essa rivesta efficacia decisiva nell'ottica della decisione e del verso ad essa impresso.

La decisività si apprezza nella misura in cui, sulla base della sentenza di primo grado, la prova in questione abbia determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione, sicché, pur in presenza di altre fonti di analoga o diversa natura, la sua espunzione dal compendio valutativo, o la rimodulazione del suo significato, si riveli potenzialmente in grado di incidere sull'esito del giudizio (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01).

3. Ciò posto, è agevole rilevare come, nella vicenda processuale odierna, il giudizio abbreviato non si sia affatto svolto "allo stato degli atti".

Si è infatti proceduto, dinanzi al primo giudice, all'esame dell'imputato in contraddittorio.

Si è cioè dato corso ad un'integrazione probatoria (l'esame dell'imputato costituisce un vero e proprio mezzo di prova: Sez. 2, n. 25124 del 19/05/2021, Gioffrè, Rv. 281550-01), riconducibile alle previsioni del novellato comma 3-bis dell'art. 603 del codice di rito, in rapporto al precedente art. 441, comma 5.

La necessità di assumere nuovamente l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, è espressione del principio di dovuta rinnovazione della prova orale dichiarativa ritenuta decisiva, sicché tale necessità sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la difforme valutazione probatoria del giudice di appello si prospetti basata sul diverso significato assegnato a tali dichiarazioni nel panorama probatorio complessivo (o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità: Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493-02).

In questo giudizio è evidente che le dichiarazioni dell'imputato siano entrate, con esiti determinanti, nel quadro decisorio, se non altro perché l'imputato, nella lettura delle dichiarazioni stesse operata dalla Corte di appello, avrebbe ammesso di essere uscito a spasso con i cani in termini che ne permetterebbero, diversamente da quanto già ritenuto nel primo giudizio, la sicura identificazione con la persona che si vede ripresa poco dopo, nelle immagini, come intenta a maneggiare la fiamma libera.

Poiché il ribaltarnento del verdetto assolutorio passa anche, nella specie, attraverso la valorizzazione del contributo dichiarativo dell'imputato in senso a lui sfavorevole, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del suo esame.

4. Il vizio rilevato conduce all'annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata, previo assorbimento dei motivi di ricorso ulteriori.

Il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01).

A detto giudice si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e il favore delle spese; udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 novembre 2019 - resa in rito abbreviato, previo esame dell'imputato - il G.i.p. del Tribunale di Brescia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di danneggiamento seguito da incendio, ritenendo la prova raccolta inadeguata all'affermazione di penale responsabilità. In prospettazione accusatoria, Russo, la sera del 3 febbraio 2017, si era avvicinato all'autoveicolo, parcheggiato sulla pubblica via, del condomino [OSCURATO:PERSONA] (con cui era in tesi rapporti) e su di esso aveva innescato il fuoco per mezzo di una fiamma libera, cagionando un incendio. Secondo il Tribunale: - dal rapporto dei vigili del fuoco, risultava che il mezzo era bruciato per cause elettriche endogene; - le immagini di videosorveglianza non erano nitide, e neanche i riconoscimenti operati dai testimoni sulla loro base erano attendibili; - le stesse condizioni fisiche dell'imputato (parzialmente non vedente) erano inconciliabili con l'ipotesi di accusa, né era probabile che egli avesse agito pur conoscendo la presenza delle videocamere. 2. La parte civile, [OSCURATO:PERSONA], appellava la pronuncia assolutoria agli effetti civili. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia - senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - accoglieva il gravame e, riformando la prima decisione, accertava incidentalmente la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato, così riqualificato, di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., e condannava l'imputato medesimo al risarcimento del danno corrispondente, che contestualmente liquidava. Il diverso giudizio si basava, in sintesi, sui seguenti rilievi: - il rapporto dei vigili del fuoco non sarebbe conclusivo e risulterebbe in contrasto con le ulteriori evidenze di causa; - le immagini delle videocamere apparirebbero sufficientemente nitide, in grado di mostrare l'azione di una persona che si china sotto il veicolo e accende una fiamma libera; - tale persona sarebbe sicuramente identificabile con quella che, poco prima, era ripresa dalle stesse videocamere a spasso con i cani, e l'imputato, nel corso dell'esame, avrebbe ammesso di essere uscito di casa con loro; - le condizioni di salute dell'imputato non sarebbero state affatto incompatibili con l'occorso.3. L'imputato ricorre per cassazione avverso la decisione di secondo grado, con il ministero del suo difensore di fiducia. In ricorso sono articolati tre motivi. 3.1. Primo motivo. Violazione degli artt. 6 CEDU e 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso, nel quadro della riforma (agli effetti civili) della sentenza assolutoria, di procedere a nuova audizione dell'imputato, quantunque questi fosse stato oralmente esaminato in primo grado. La nuova audizione sarebbe stata un atto dovuto secondo la disciplina di diritto interno e in chiave costituzionalmente e convenzionalmente orientata. 3.2. Secondo motivo. Violazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per difetto di argomentazione rafforzata in ordine alle ragioni che avevano indotto il giudice superiore a privilegiare le dichiarazioni dei testimoni d'accusa (la persona offesa e i suoi parenti) a cospetto dell'antitetica versione dei fatti resa dall'imputato, giudicata maggiormente attendibile dal primo giudice. Sarebbe stata, per contro, indebitamente pretermessa la deposizione della testimone [OSCURATO:PERSONA], indifferente rispetto ai fatti di causa. Il diverso apprezzamento della prova dichiarativa non sarebbe assistito da forza persuasiva superiore. Sarebbe stato dato per scontato, sulla base delle non verificate medesime testimonianze dell'offeso e dei parenti, che la persona ritratta nel filmato fosse l'imputato. Sarebbe stato indebitamente svalutato il rapporto dei vigili del fuoco. Sarebbe conclusivamente violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3.3. Terzo motivo. Vizio di motivazione in relazione all'assunto che l'autoveicolo bruciato fosse facilmente distinguibile nel contesto dato, anche da parte di persona avente visus ampiamente ridotto come il ricorrente. 4. Il Procuratore generale requirente ha depositato rituale memoria, in cui ha anticipato ed argomentato le conclusioni rassegnate nel corso della discussione orale, nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. A tale atto ha tempestivamente replicato, mediante memoria, la difesa di parte civile. Secondo quest'ultima, la tesi del Pubblico ministero non sarebbe più sostenibile alla stregua delle modifiche apportate all'art. 603, comma 3-bis, cit., dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che non riconoscerebbe più all'imputato giudicato in rito abbreviato, anche se "arricchito" dall'esame della parte, di maturare in appello, in caso di riforma sostanzialmente peggiorativa, il diritto convenzionale al recupero di un'oralità ormai definitivamente rinunciata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Sussiste infatti, nella specie, la dedotta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione alla mancata rinnovazione dell'esame dell'imputato. 2. Nel processo odierno tale disposizione risulta applicabile, ratione temporis, nel testo novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022, cit., a mente del quale: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5». Come esattamente osservato da Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266-01, nel disegno riformatore portato a termine dalla menzionata novella legislativa, volto a rendere più efficiente il giudizio di secondo grado, l'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello ha subito una sensibile contrazione rispetto al precedente panorama normativo, risultante dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano, Rv. 269787-01), avevano esteso indiscriminatamente al giudizio abbreviato, nel caso di overturning sfavorevole, conseguente a diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, l'obbligo di rinnovazione istruttoria, analogamente a quanto già previsto per il giudizio dibattimentale. 2.1. Il legislatore della riforma ha dunque eliminato l'obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all'esito del rito abbreviato c.d. ordinario, sul presupposto che, a fronte della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nell'assunzione della prova, bilanciata dal beneficio premiale, non si ponesse alcuna inderogabile esigenza di garanzia di ordine processuale, che potesse imporre la rinnovazione delle prove dichiarative. Tale scelta non si espone a dubbi di legittimità costituzionale (in tal senso, Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490-02, nonché la relazione finale della Commissione ministeriale incaricata di redigere il nuovo articolato, la quale stigmatizza le «aporie e i veri e propri cortocircuiti logici del meccanismo disciplinato dall'art. 603, comma 3-bis, quando opera nei casi di giudizio abbreviato») e risulta in linea con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (da ultimo, [OSCURATO:PERSONA] e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, §§ 37 ss., 25 marzo 2021), la quale ha sancito il principio secondo cui l'imputato, il quale abbia accettato di difendersi sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, ha anche inequivocabilmente rinunciato all'audizione dei testimoni e all'oralità del giudizio, non configurandosi, di conseguenza, alcuna violazione dell'art. 6, § 1, CEDU, nel prosieguo, nella mancata assunzione di tali prove in contraddittorio. 2.2. L'obbligo di rinnovazione istruttoria rimane fermo invece, con il nuovo art. 603, comma 3-bis, per le ipotesi di rito abbreviato aperto ad integrazioni probatorie; vale a dire in quei casi in cui vengono raccolte, nel contraddittorio delle parti, le prove ritenute «necessarie», o su richiesta dell'imputato nel giudizio abbreviato c.d. condizionato (art. 438, col-rima 5, cod. proc. pen.), o su iniziativa del giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.). E non è inutile rammentare, al riguardo, che la valutazione giudiziale sulla «necessità» della prova non è condizionata dalla complessità o dalla lunghezza dei tempi dell'accertamento, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza dell'esito, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (tra le altre, Sez. 6, n. 11558 dei 23/01/2009, Trentadue, Rv. 243063-01). A queste specifiche ipotesi di rinnovazione istruttoria obbligatoria in abbreviato si applicano, ovviamente, le regole generali dettate dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in forza delle quali la prova diversamente valutata deve essere previamente riassunta ove essa rivesta efficacia decisiva nell'ottica della decisione e del verso ad essa impresso. La decisività si apprezza nella misura in cui, sulla base della sentenza di primo grado, la prova in questione abbia determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione, sicché, pur in presenza di altre fonti di analoga o diversa natura, la sua espunzione dal compendio valutativo, o la rimodulazione del suo significato, si riveli potenzialmente in grado di incidere sull'esito del giudizio (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491-01). 3. Ciò posto, è agevole rilevare come, nella vicenda processuale odierna, il giudizio abbreviato non si sia affatto svolto "allo stato degli atti". Si è infatti proceduto, dinanzi al primo giudice, all'esame dell'imputato in contraddittorio. Si è cioè dato corso ad un'integrazione probatoria (l'esame dell'imputato costituisce un vero e proprio mezzo di prova: Sez. 2, n. 25124 del 19/05/2021, Gioffrè, Rv. 281550-01), riconducibile alle previsioni del novellato comma 3-bis dell'art. 603 del codice di rito, in rapporto al precedente art. 441, comma 5. La necessità di assumere nuovamente l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, è espressione del principio di dovuta rinnovazione della prova orale dichiarativa ritenuta decisiva, sicché tale necessità sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la difforme valutazione probatoria del giudice di appello si prospetti basata sul diverso significato assegnato a tali dichiarazioni nel panorama probatorio complessivo (o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità: Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022, dep. 2023, B., Rv. 284493-02). In questo giudizio è evidente che le dichiarazioni dell'imputato siano entrate, con esiti determinanti, nel quadro decisorio, se non altro perché l'imputato, nella lettura delle dichiarazioni stesse operata dalla Corte di appello, avrebbe ammesso di essere uscito a spasso con i cani in termini che ne permetterebbero, diversamente da quanto già ritenuto nel primo giudizio, la sicura identificazione con la persona che si vede ripresa poco dopo, nelle immagini, come intenta a maneggiare la fiamma libera. Poiché il ribaltarnento del verdetto assolutorio passa anche, nella specie, attraverso la valorizzazione del contributo dichiarativo dell'imputato in senso a lui sfavorevole, il giudice di appello avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del suo esame. 4. Il vizio rilevato conduce all'annullamento, agli effetti civili, della sentenza impugnata, previo assorbimento dei motivi di ricorso ulteriori. Il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01). A detto giudice si rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile c
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