CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15505/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11859/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ),elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in R oma , [OSCURATO:PERSONA] , –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:accertamento analitico induttivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2362 / 13 /20 20 , depositata il 19 . 10 .20 20 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 marzo 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar- dian. 2362 / 13 /20 20 , depositata il 19 . 10 . 2020 veniva rigettato l’ap- pelloproposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] , esercente attività di gelateria - pasticceria, avverso la sentenza della Commissione t ributaria pro- vincialedi Pavia n. 133 / 1 /20 19 avente ad oggetto l’avviso di accer- tamentoper II.DD.e IVA 2013 emesso ex art.39, comma 1, lett. d), d.P.R.n.600/1973. Ilgiudice di prime cure rigettava il ricorso affermando che i dati ri- sultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalla contabilità evidenzia- vano l’antieconomicità dell’attività esercitata d a lla contribuente e chela ricostruzione dei ricavi era corretta. Il giudice d’appello a sua voltaconfermava integralmente le riprese. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso . Consideratoche: 1. Il primo motivo di ricorso attiene alla dedotta nullità della sen- tenzaai fini dell’art.360, primo comma, n.4 cod. proc. civ., in quanto conterrebbe una motivazione meramente apparente nella parte in cuila decisione de l giudice di seconde cure ha ritenuto fondato l’ap- pellodel contribuente in ordine al denunciato criterio dell’antiecono- micità in relazione all’accertamento analitico - induttivo , sul quale il giudice di prime cure aveva basato la propria decisione , profilo di contestazione non sollevato nell’avviso di accertamento e venuto meno il quale le contestazioni dell’amministrazione rimarrebbero privedei requisiti di gravità, precisione e concordanza. 1.1.Preliminarmente, va dato atto del l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente per mancata individua- zionedelle norme processuali asseritamente violate. 2.In disparte da tale profilo formale , la doglianza è anche manife- stamenteinfondata. 2.1.Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sen- tenzaè nulla perchè affetta da error in procedendo , quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fonda- mento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettiva- menteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche con- getture(Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016) . La riformula- zione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art.54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni erme- neuticidettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Per- tanto,è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantoattinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal con- frontocon le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni in- conciliabilie nella motivazione perplessa ed obiettivamente incom- prensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di suffi- cienza della motivazione» (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2.Nel caso di specie la motivazione del giudice di seconde cure è ampia ed articolata, contiene riferimenti circostanziati al quadro istruttorioin relazione ai molteplici profili di contestazione. Ad esem- pio, nel corpo della motivazione si legge: « è stato escluso lo sfrido per i prodotti preconfezionati ovvero non contenenti creme (in quantonon deperibili) siccome per torte assortite, pari al 73% del venduto,atteso che il peso delle stesse (da 6 ad oltre 10 kg) effet- tivamentericonduce la destinazione delle stesse ad eventi e ricor- renze, ovvero circostanze che ne presuppongono la ordinazione » , cfr.pagg . 4 - 5 della sentenza. E ancora, « la evidente incongruenza trai dati, obiettivi, riferiti all’anno di imposta 2013, ovvero: redditi dichiaratiper euro 2.397,00, a fronte di spese sostenute per il per- sonale dipendente di euro 40.786,00 e costi di locazione per euro 12.000,00(né può trascurarsi che, siccome evidenziato dall’Ufficio, analogheconsiderazioni valgano per gli anni 2014, 2015 e 2016, nei quali,parimenti, il reddito di impresa dichiarato è stato sistematica- menteinferiore alle retribuzioni del personale dipendente » ( ibidem , p.5).Tale argomentare certamente rispetta il minimo costituzionale indipendentementedalla questione dell’antieconomicità che, comun- que,poteva ben essere introdotta in giudizio anche se non origina- riamentecontenuta nell’avv i so . 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura , ai fini dell’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’esclusione dell’elemento presuntivo dello sfrido con riguardo a prodottipreconfezionati ovvero non deperibili ovvero infine in quanto presuntivamenteprodotti su ordinazione. 3.1.Preliminarmente va esaminata e disattesa l’eccezione del con- troricorrentedi inammissibilità del secondo motivo ai sensi dell’art.348cod. proc. civ. per doppia conforme con riferimento al paradigma delprospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia in secondo grado. Il collegio osserva innanzitutto che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuataper quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha compor- tatoil collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo pre- vistodal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.L’eccezione non può trovare accoglimento perché ai sensi del n.5dell’art. 360 cod. proc. civ. la preclusione sussiste «quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata»e, come si evince dagli atti processuali ed evidenziato anchedalla contribuente nella memoria illustrativa , le ragioni giuri- diche poste a fondamento delle due decisioni dei giudici di merito sonostate differenti. Infatti, da un lato il giudice di prime cure pone abase della decisione la ricostruzione del maggior reddito in ragione dellarilevata antieconomicità dell’attività svolta. Dall’altro , il giudice d’appello, ritenendo che tale elemento costituisca solo circostanza adducibile ad ulteriore conferma dei rilievi formulati dall’Ufficio, ar- gomenta che l’atto impositivo risulta emesso in forza delle emer- genzedel pvc, avendo l’attività di controllo pro vv eduto alla disamina deidiversi prodotti oggetto di commercializzazione e della determi- nazionedella percentuale di ricarico. 3.2.Il motivo è nondimeno inammissibile perché volto a sollecitare unarivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legit- timità(cfr. Cass. n. 32180/2022, Cass. n. 9054/2022) dal momento che,a fronte dei puntuali rilievi del giudice di seconde cure in ordine alladeperibilità dei prodotti e delle modalità di commercializzazione al fine della quantificazione dello sfrido operata in relazione ai pro- dottidi maggiore consumo, con esclusione dei prodotti preconfezio- natiovvero non contenenti creme, la ricorrente si limita a riproporre lapropria interpretazione del quadro probatorio, già vagliata dal giu- diced’appello e disattesa sulla base d ella articolata argomentazione, giàsopra sintetizzata. 4.Il terzo e ultimo motivo di ricorso censura , in relazione all’art.360, primocomma, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 39 , comma 1,lett. d) , del d .P.R. n. 600/1973, e non è inammissibile come so- stieneil controricorso per novità della questione, poiché la sentenza di seconde cure richiama espressamente il motivo d’appello con il quale viene censurata «l’erronea/falsa applicazione dell’art. 39 , comma1, lett. d) , d.P.R. n. 600/1973» (cfr. pag. 2 sentenza CTR). 5.Nondimeno, il mezzo di impugnazione è inammissibile per difetto dispecificità. La critica avanzata nel motivo non è orientata alla con- testazionedella pronuncia impugnata e, quindi, alla prospettazione dellachiara e specifica indicazione delle ragioni per cui essa sarebbe errata,piuttosto alle censurate «criticità rilevate dall’Ufficio». Le argomentazioni del dissenso che la parte intende sollevare nei riguardidella decisione impugnata debbono essere formulate in ter- mini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato. Il motivo che non rispetti tale re- quisitodeve considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolven- dosi nella proposizione di un non motivo, è espressamente sanzio- natacon l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. n. 4 (cfr.a riguardo Cass. n. 359/2005). 6. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in e uro 2.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sidà atto del fatto che, ai sensi del