CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22396/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22892del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica del secondo difensore [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA]. 3 del d.l. 119/2018 Estinzione del giudizio -resistente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbrian. 139/03/2016, depositata in data 15 marzo 201 6 , non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria, aveva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 68/02/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Terni che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi avverso avvis i di accertamento emessi ai fini Ires, Irap e Iva per gli anni 2008-2010; -l’Agenzia delle entrate resiste con “ atto di costituzione” ; - in data 2 3 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere stante la regolarità della definizione agevolata dei carichi erariali ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 119/2018; - in data 14 giugno 2024, la società contribuente ha depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 del DPR n. 602/1973, 7 della legge n. 212/2000, 295 c.p.c., 111 Cost. e 115 c.p.c.: 1) per avere la CTR confermato la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati anche se risultavano sottoscritti da soggetto privo della qualifica di dirigente con conseguente inesistenza per violazione e eccesso di potere;2) per non avere il giudice di appello sospeso il giudizio tributario ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in pendenza di quello penale nei confronti del legale rappresentante della società;3) per avere l’Agenzia assolto , in violazione de gli art t . 2697 c.c., all’onere probatoriocirca la produzione del richiamato processo verbale e per non avere la CTR, in violazione degli artt. 111 Cost. e 115 c.p.c., giustificato adeguatamente il non interesse alla acquisizione dello stesso in giudizio; -con il secondo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su uno o più punti decisivi della controversia per non avere la CTR argomentato sulla mancata necessità di sospensione del processo tributario in attesa di quello penale, e sulla ritenuta idoneità del p.v.c. della GdF ad assurgere ad unica prova della pretesa tributaria; - in data 23 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate - premesso che come da comunicazione prot. 0016533 del 16.10.2023 della Direzione regionale dell’Umbria “la società aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi erariali affidati all’Agente della Riscossione” e, come da successiva comunicazione del 15.12.2023,aveva provveduto in data 4.12.2023 al pagamento dell’ultima rata per la definizione dei carichi erariali ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 119/2018 -ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio; -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -in considerazione dell’esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti; -la declaratoria di estinzione del giudizio esclude la sussistenza dei presupposti per condannare la ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018); PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Compensa tra