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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26753/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8639/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - denominazione così precisata a pag.1 della nota di deposito 14/7/20 -, già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], ELISA- [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma piazza [OSCURATO:PERSONA] n.1 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], n.87/20/2013 depositata il 3 ottobre 2013, non notifica.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]- magna veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., società esercente attività di commercio di autoveicoli e dai soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Bologna n.29/10/2012 la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi dei contribuenti aventi ad og- getto avvisi di accertamento e una cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2005 e 2006 con cui venivano contestate l'omessa contabilizza- zione e dichiarazione di ricavi in capo alla società, e il corrispondente incremento del reddito da partecipazione in capo ai soci.

2. La CTR, disattese le eccezioni preliminari, confermava nel merito la decisione di primo grado ritenendo legittime le riprese ex artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972, considerando non giustificate le movimentazioni bancarie contestate e priva di pregio la doglianza circa il mancato riconoscimento dei costi a fronte dei ricavi accertati.

3. Avverso la decisione i contribuenti propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

I contri- buenti hanno inoltre depositato nota con cui chiedono la sospensione del processo per intrapresa definizione agevolata e, in subordine, l'estinzione del processo.

La Corte da ultimo ha disposto l'interlocu- zione delle parti sulla questione e parte contribuente ha infine deposi- tato memoria.

Considerato che:

4. Parte contribuente, con nota di deposito anteriore alla presente adu- nanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevo- lata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 con l'Agenzia delle Entrate e, con- seguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ricorso e agli atti, con compensazione delle spese di lite.

Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costi- tuita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; con- forme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01).

5. Peraltro, nel caso di specie, la rinuncia è stata anche notificata alla parte costituita la quale inoltre non ha controdedotto nonostante l'in- terlocuzione disposta dalla Corte sulla questione.

Nondimeno, i ricor- renti hanno fatto seguito all'ordinanza interlocutoria della Corte depo- sitando nota in cui è allegata un'attestazione dell'Agenzia di assenza di debiti in cartelle o avvisi alla date del 1 giugno 2022.

6. Per tutte le ragioni illustrate il ricorso dev'essere senz'altro dichia- rato estinto.

Non ha luogo il provvedimento sulle spese, in presenza di quietanza rilasciata dall'Agenzia, e peraltro tenuto conto del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).7.

Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018).

P.Q.M. dichiara estinto il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8639/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - denominazione così precisata a pag.1 della nota di deposito 14/7/20 -, già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], ELISA- [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche disgiuntamente, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma piazza [OSCURATO:PERSONA] n.1 - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], n.87/20/2013 depositata il 3 ottobre 2013, non notifica. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 14 ottobre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA]- magna veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., società esercente attività di commercio di autoveicoli e dai soci [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Bologna n.29/10/2012 la quale, a sua volta, aveva riunito e rigettato i ricorsi dei contribuenti aventi ad og- getto avvisi di accertamento e una cartella di pagamento per II.DD. e IVA 2005 e 2006 con cui venivano contestate l'omessa contabilizza- zione e dichiarazione di ricavi in capo alla società, e il corrispondente incremento del reddito da partecipazione in capo ai soci. 2. La CTR, disattese le eccezioni preliminari, confermava nel merito la decisione di primo grado ritenendo legittime le riprese ex artt.32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633 del 1972, considerando non giustificate le movimentazioni bancarie contestate e priva di pregio la doglianza circa il mancato riconoscimento dei costi a fronte dei ricavi accertati. 3. Avverso la decisione i contribuenti propongono ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. I contri- buenti hanno inoltre depositato nota con cui chiedono la sospensione del processo per intrapresa definizione agevolata e, in subordine, l'estinzione del processo. La Corte da ultimo ha disposto l'interlocu- zione delle parti sulla questione e parte contribuente ha infine deposi- tato memoria. Considerato che: 4. Parte contribuente, con nota di deposito anteriore alla presente adu- nanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevo- lata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 con l'Agenzia delle Entrate e, con- seguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ricorso e agli atti, con compensazione delle spese di lite. Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costi- tuita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; con- forme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01). 5. Peraltro, nel caso di specie, la rinuncia è stata anche notificata alla parte costituita la quale inoltre non ha controdedotto nonostante l'in- terlocuzione disposta dalla Corte sulla questione. Nondimeno, i ricor- renti hanno fatto seguito all'ordinanza interlocutoria della Corte depo- sitando nota in cui è allegata un'attestazione dell'Agenzia di assenza di debiti in cartelle o avvisi alla date del 1 giugno 2022. 6. Per tutte le ragioni illustrate il ricorso dev'essere senz'altro dichia- rato estinto. Non ha luogo il provvedimento sulle spese, in presenza di quietanza rilasciata dall'Agenzia, e peraltro tenuto conto del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).7. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). P.Q.M. dichiara estinto il ricorso
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