CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 19450/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aoui, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 febbraio 2026 emessa dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]ArcangeloOSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur richiesta con specifico motivo di appello; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Considerato che, infatti, il ricorrente all'udienza del 25 febbraio 2026 ha concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione, senza riconoscimento delle attenuanti generiche e la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha accolto il concordato sulla pena raggiunto tra le parti; Rilevato, inoltre, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (ex plurimis: Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]