CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con i ricorsi in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla insussistenza di ipotesi rilevanti ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata), alla congruità del trattamento sanzionatorio (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), alla qualificazione giuridica del fatto (cfr. pagg. 2 - 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica perché manca di indicare gli elementi, pretermessi dal giudice del merito, utili all'accoglimento delle censure proposte. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci