CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,..f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza in data 1 dicembre 2021, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi che ne aveva affermato la responsabilità per i delitti aggravati di violazione di domicilio e lesioni personali (tra l'altro, perché commesse con armi e da più persone riunite) - che, nel corpo di un'unica esposizione ha censurato la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità (segnatamente, in relazione all'apprezzamento del compendio probatorio e alla mancata disposizione di una perizia, relativa alla fotografia ritratta con un telefono cellulare, addotta a discarico), è del tutto generico e versato in fatto, in quanto: - non si è in alcun modo confrontato con l'ampio iter argonneni:ativo in forza del quale la Corte territoriale ha attribuito credibilità al narrato della persona offesa (sia in ordine all'indicazione dei responsabili che al tempo dei fatti) ed escluso che potessero giovare gli elementi a discarico (non solo negando la credibilità e la veridicità delle allegazioni in discorso ma anche evidenziando le ragioni per cui, in ogni caso, ha ritenuto che gli elementi in parola non fossero idonee, per la loro portata rappresentativa, a costituire una prova d'alibi), da ciò logicamente inferendone il difetto dei presupposti per l'integrazione istruttoria richiesta; - e si è, invece, limitato a reiterate il medesimo ordine di doglianze già disattese e a prospettare irritualmente in questa sede di legittimità un diverso apprezzamento del compendio probatorio, senza neppure assumerne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sel. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d