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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16911/2026

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e d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 12/05/2025, ha confermato la sentenzadel Tribunale di Udine del 17/02/2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 640, 61 n. 7 cod.pen.).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore,lamentando la ricorrenza di vizio della motivazione e violazione di legge quanto allaaffermazione di responsabilità per il capo b) della rubrica.3.

La difesa in data 09/04/2026 ha allegato remissione di querela presentata da Dal MasoStefano e contestuale accettazione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto perremissione di querela, regolarmente accettata dal ricorrente, in relazione al reato allo stessoascritto, procedibile a querela.2.

Le spese processuali devono cosneguentemente essere poste a carico del ricorrente aisensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 12/05/2025, ha confermato la sentenzadel Tribunale di Udine del 17/02/2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 640, 61 n. 7 cod.pen.).2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore,lamentando la ricorrenza di vizio della motivazione e violazione di legge quanto allaaffermazione di responsabilità per il capo b) della rubrica.3. La difesa in data 09/04/2026 ha allegato remissione di querela presentata da Dal MasoStefano e contestuale accettazione del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto perremissione di querela, regolarmente accettata dal ricorrente, in relazione al reato allo stessoascritto, procedibile a querela.2. Le spese processuali devono cosneguentemente essere poste a carico del ricorrente aisensi dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris