CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che tutti i motivi di ricorso, come di seguito elencati: - il primo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio di violazione di legge processuale e di vizio della motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni del Viter, in quanto rese in assenza degli avvisi di cui all'art. 63, cod. proc. pen., e altresì in riferimento alla perquisizione operata nelle forme di cui all'art. 4 I. 152/1975 in assenza di richieste di assistenza legale e senza che la medesima perquisizione fosse convalidata dal pubblico ministero; - il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, cod. pen.; - il terzo motivo, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione, in tutte le due forme, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen.; - il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio d'illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena base, non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici censurabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata con riferimento all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona informata, atteso che, non sussistendo specifici indizi di reità a suo carico, neanche potevano ritenersi integrate violazioni delle garanzie difensive richieste dall'art. 63, cod. proc. pen.; pag. 7 con riferimento alla sussistenza degli elementi oggettivi della ricettazione a carico del ricorrente; pag. 8 in ordine all'esclusione della causa di non punibilità, in ragione del danno provocato di non modesta entità, del valore dei beni oggetto di ricettazione e delle modalità della condotta; pag. 9 con riferimento alla graduazione della pena, ritenuta proporzionata alle caratteristiche del fatto e alla personalità del ricorrente, gravato da numerosi precedenti); ritenuto che il primo motivo è anche manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale "l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende 2potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico" (Sez. 2, n. 9473 del 21/01/2025, Marinosci, Rv. 287773 - 01); ritenuto che il quarto motivo non è consentito anche perché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] i r DEPOSITATA ekl CANC,24 2026 Giudtziario 9Foratoti.[OSCURATO:PERSONA] 3