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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03747/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del concorso nel reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione ai profili di responsabilità e alla circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sono finalizzati per un verso a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; si tratta di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, con motivazione congrua e logica oltre che puntuale in ordine alle singole censure; per altro ci si confronta con una motivazione assolutamente solida a fronte della cd. doppia conforme che consente, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, alla Corte di cassazione di valorizzare entrambe le pronunzie, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01); pertanto, sul tema del concorso della ricorrente nel reato e della di lei responsabilità il giudice di appello offriva una logica e congrua motivazione, oltre che un adeguato e puntuale esame delle deduzioni difensive, e altrettanto logicamente valutava la censura in ordine alla circostanza aggravante, in linea con il consolidato orientamento che in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ritiene non necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Lopreti, Rv. 281435 - 01; in termini, a proposito di frutti tratti da piante, Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 01/04/2020, Trovato, Rv. 278798 - 02; conf.

N. 11158 del 2019 Rv. 275276 - 01, N. 3550 del 2015 Rv. 262843 - 01, N. 39222 del 2015 Rv. 264870 - 01); considerato che i motivi sono quindi inammissibili perché reiterativi di quello rivolto in appello e per altro manifestamente infondati; Considerato che il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 112 cod. pen., nonché parte del quarto motivo relativamente alla violazione degli artt. 62-bis e

62. n.4 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, risultano preclusi, in quanto non riportati nella articolazione delle censure di appello da parte della Corte territoriale, cosicchè sono inammissibili perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità; infatti, le doglianze non risultano essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va , premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Considerato, anche, che il quinto motivo di ricorso, con il quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., afferente la determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive: a ben vedere la pena risulta essere determinata nel minimo edittale, e viene ritenuta dalla Corte di appello «adeguata», cosicchè è manifestamente infondato il motivo, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie con il riferimento alla pericolosità sociale, che è da intendersi quale capacità e inclinazione a delinquere; Considerato che il quarto motivo di ricorso, per la parte residua, con il quale la ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ben argomentava in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 3 della sentenza), ravvisando l'ostatività della pena edittale prevista che, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. esclude la rilevanza del bilanciamento e richiede valutarsi ai fini della determinazione della pena le aggravanti ad effetto speciale, quali sono quelle dell'art. 625 cod. pen. che determinano una pena massima di anni sei di reclusione, ostativa alla richiesta valutazione di tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del concorso nel reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione ai profili di responsabilità e alla circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., sono finalizzati per un verso a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; si tratta di motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, con motivazione congrua e logica oltre che puntuale in ordine alle singole censure; per altro ci si confronta con una motivazione assolutamente solida a fronte della cd. doppia conforme che consente, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, alla Corte di cassazione di valorizzare entrambe le pronunzie, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615 - 01); pertanto, sul tema del concorso della ricorrente nel reato e della di lei responsabilità il giudice di appello offriva una logica e congrua motivazione, oltre che un adeguato e puntuale esame delle deduzioni difensive, e altrettanto logicamente valutava la censura in ordine alla circostanza aggravante, in linea con il consolidato orientamento che in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., ritiene non necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dall'opera dell'uomo (Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Lopreti, Rv. 281435 - 01; in termini, a proposito di frutti tratti da piante, Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 01/04/2020, Trovato, Rv. 278798 - 02; conf. N. 11158 del 2019 Rv. 275276 - 01, N. 3550 del 2015 Rv. 262843 - 01, N. 39222 del 2015 Rv. 264870 - 01); considerato che i motivi sono quindi inammissibili perché reiterativi di quello rivolto in appello e per altro manifestamente infondati; Considerato che il terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 112 cod. pen., nonché parte del quarto motivo relativamente alla violazione degli artt. 62-bis e 62. n.4 cod. pen. e relativo vizio di motivazione, risultano preclusi, in quanto non riportati nella articolazione delle censure di appello da parte della Corte territoriale, cosicchè sono inammissibili perché proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità; infatti, le doglianze non risultano essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va , premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Considerato, anche, che il quinto motivo di ricorso, con il quali la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., afferente la determinazione del trattamento sanzionatorio, la stessa è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive: a ben vedere la pena risulta essere determinata nel minimo edittale, e viene ritenuta dalla Corte di appello «adeguata», cosicchè è manifestamente infondato il motivo, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo prossimo al minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie con il riferimento alla pericolosità sociale, che è da intendersi quale capacità e inclinazione a delinquere; Considerato che il quarto motivo di ricorso, per la parte residua, con il quale la ricorrente censura il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ben argomentava in relazione all'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda p. 3 della sentenza), ravvisando l'ostatività della pena edittale prevista che, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 4, cod. pen. esclude la rilevanza del bilanciamento e richiede valutarsi ai fini della determinazione della pena le aggravanti ad effetto speciale, quali sono quelle dell'art. 625 cod. pen. che determinano una pena massima di anni sei di reclusione, ostativa alla richiesta valutazione di tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle il