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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12426/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4610-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3658/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso IRPEF per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che dopo aver esaminato alcune sentenze della [OSCURATO:PERSONA] sposa la tesi dei primi giudici ed in particolare che si trattava di indennità di aeronavigazione e non invece indennità o altro quale pensione avente natura reddituale, non risultando più in servizio; l'art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 917 del 1986 circa la tassabilità al 50% per l'indennità di volo è solo per le persone in servizio e non anche per il personale in quiescienza, e quindi ai fini della tassazione IRPEF, la pensione è assoggettata al 100% a tassazione IRPEF e non invece al 50% come erroneamente sostiene il contribuente: le somme percepite sono da assoggettare a tassazione al 100% e non invece al 50%, intendendosi quale reddito assimilato ai fini dell'IRPEF dal d.lgs. n. 917 del 1986.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 04610 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- • violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 51, comma 6, del d.lgs. n. 917 del 1986 perché la motivazione si colloca al di sotto del livello del minimo motivazionale garantito e perché si tratta di decisioni che investono una categoria ben diversa di lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022.

Il F(resident Mai i-i;G:§i"--- 1.7 1i.--i+n"ì.--i,À...-4-7.U11i; ii(*en, 1 9 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4610-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3658/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso IRPEF per gli anni d'imposta 2012, 2013, 2014 e 2015; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che dopo aver esaminato alcune sentenze della [OSCURATO:PERSONA] sposa la tesi dei primi giudici ed in particolare che si trattava di indennità di aeronavigazione e non invece indennità o altro quale pensione avente natura reddituale, non risultando più in servizio; l'art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 917 del 1986 circa la tassabilità al 50% per l'indennità di volo è solo per le persone in servizio e non anche per il personale in quiescienza, e quindi ai fini della tassazione IRPEF, la pensione è assoggettata al 100% a tassazione IRPEF e non invece al 50% come erroneamente sostiene il contribuente: le somme percepite sono da assoggettare a tassazione al 100% e non invece al 50%, intendendosi quale reddito assimilato ai fini dell'IRPEF dal d.lgs. n. 917 del 1986. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 04610 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- • violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 51, comma 6, del d.lgs. n. 917 del 1986 perché la motivazione si colloca al di sotto del livello del minimo motivazionale garantito e perché si tratta di decisioni che investono una categoria ben diversa di lavoratori. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022. Il F(resident Mai i-i;G:§i"--- 1.7 1i.--i+n"ì.--i,À...-4-7.U11i; ii(*en, 1 9 APR 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris