CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35329/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA, ìn difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 19 novembre 2020, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione dell'8 maggio 2018, con la quale il Tribunale di Forlì aveva dichiarato Carlo LATTANZI responsabile dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, contestati sub capo a), limitatamente al delitto di cui all'art. 12, commi 3 e 3 -ter, lett. b), d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, riqualificato quale violazione dell'art. 12, comma 5, stesso decreto, nonché ai delitti di cui agli artt.48, 56, 479 cod. pen. e 48, 479 cod. pen., riqualificati quale violazione degli artt. 48, 56, 480 e 48, 480 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di due anni, sei mesi di reclusione e 5.000,00 euro di multa, assolvendolo dalle residue imputazioni. li. Quanto alla prova di responsabilità in ordine al primo reato, che qui unicamente rileva, venivano valorizzati dai giudici di merito il rinvenimento di documentazione presso l'abitazione dell'imputato (ricevute di inserimento di comunicazioni obbligatorie, fotocopie di documenti di identità, permessi di soggiorno e passaporti, contratti di lavoro con forma contraffatta del datore di lavoro) e la riconducibilità al medesimo dell'utenza telefonica usata per l'inserimento delle comunicazioni delle assunzioni lavorative, elementi denotanti l'inequivocabile coinvolgimento del LATTANZI nella predisposizione di fittizi contratti di lavoro al fine di favorire il rinnovo dei titoli di soggiorno per gli stranieri indicati nel capo d'imputazione. 1.2. Nel confutare i motivi di gravame, la Corte di appello, in piena sintonia col primo giudice, osservava che il reato di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286/98 doveva considerarsi integrato anche nel caso in cui il cittadino straniero fosse originariamente presente sul territorio in forza di un valido permesso di soggiorno (tuttavia in scadenza), laddove l'azione illecita fosse volta, come nel caso di specie, a consentirne la successiva permanenza illegale in Italia sulla base di documenti falsi (richiamava Sez. 1, n. 15531/2020). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 12, comma 5, d. Igs. n. 286/98. Il ricorso è imperniato sulla tesi secondo la quale la condotta dello straniero, già legittimamente soggiornante in Italia, che, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, utilizzi documentazione contraffatta, non sarebbe sussumibile nell'alveo della fattispecie penale in contestazione, che, eventualmente, potrebbe dirsi integrata solo in caso di rifiuto o revoca del (rinnovo del) permesso di soggiorno richiesto. Si critica, inoltre, in ricorso, come inconferente il richiamo, operato nelle sentenze di merito, alla decisione emessa da Sez. 1, n. 15531/2020, non reputandosi equiparabile la posizione di chi acceda nel territorio dello Stato con regolare visto turistico per essere successivamente avviato alla prostituzione a quella di chi soggiorni regolarmente in Italia e che impieghi documentazione falsa per conseguire, senza ottenerlo, il rinnovo del permesso di soggiorno. Si assume, infine, che l'assenza della condizione di illegalità dello straniero sino all'eventuale intervento del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno o di un provvedimento di espulsione escluderebbe anche il dolo relativo all'ingiusto profitto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ad avviso del Collegio, il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza del precetto dei commi 1 e 3 dell'art, 606 cod. proc. pen. In particolare, va considerato pertinente il rilievo difensivo circa l'improprietà del richiamo operato dalla Corte di merito, a sostegno della propria decisione, a Sez. 1, n. 15531 del 5/2/2020, Gozzoli, Rv. 278979, in quanto il menzionato arresto attiene a un'ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e non di favoreggiamento della permanenza illegale, reato conclusivamente ascritto al LATTANZI (sì trattava dì straniere entrate in Italia con "visto turistico" e poi avviate alla prostituzione). Trattasi di improprietà di citazione ininfluente sulla correttezza della decisione finale, che sì presenta, comunque, conforme a Sez. 1, n. 45210 del 15/10/2021, Pitt, n.m., nella quale si è condivisibilmente ravvisato un rapporto di alternatività tra le fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini non appartenenti all'Unione europea e di favoreggiamento della permanenza illegale dei medesimi cittadini. Si è affermato in quella pronuncia che «...integra il delitto di favoreggiamento dell'ingresso illegale il compimento di atti diretti al trasferimento sul territorio nazionale di soggetti, domiciliati o dimoranti all'estero, non aventi titolo per soggiornare stabilmente sul predetto territorio, sicché il reato è configurabile anche con riferimento ad un ingresso inizialmente regolare, perché formalmente avvenuto, ad esempio, per motivi turistici (e accompagnato, se del caso, dal relativo visto), ma in realtà finalizzato, ab initio, ad una permanenza illegale (Sez. 1, n. 15531 del 5/2/2020, Gozzoli, Rv. 278979; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258349; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120). Integra, invece, il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale il compimento di atti, solo successivi all'ingresso (regolare o meno che sia stato), volti ad agevolare la presenza irregolare (eventualmente tale, perché protrattasi oltre lo spirare del termine del soggiorno) dello straniero nello Stato. In particolare, dà luogo a quest'ultimo reato la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, già presenti sul territorio nazionale, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (Sez. 1, n. 12748 del 27/2/2019, Piedimonte, Rv. 274991)». Dovendo ritenersi, alla luce degli enunciati principi, solo infondato (in diritto), ma non manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il ricorso proposto nell'interesse del LATTANZI, esso si rivela idoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione dalla quale consegue, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità - come, ad esempio, la prescrizione del reato - ovvero di consentirne la rilevabilità di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; tra le decisioni delle sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ciaffoni, R. 256463:in entrambi ì casi oggetto delle citate decisioni, come in quello oggi scrutinato, la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 2. Dal capo d'imputazione sub a) si evince che il reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/98, siccome riqualificato, ascritto al ricorrente risulta commesso fino alla data del 21 marzo 2013. Da tale data è, dunque, iniziato a decorrere il tempo di prescrizione del reato, che, in considerazione dell'accertato periodo di 433 giorni di sospensione ex art. 159 cod. peri., risulta maturato alla data odierna nella sua durata massima prevista dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen., nel testo attuale in concreto applicabile al ricorrente (aggiungendo 433 giorni al termine di sette anni e sei mesi, si perviene, infatti, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il reato sarebbe egualmente prescritto, 64 giorni dopo (6/2/2022), anche qualora si aggiungesse il periodo di sospensione per l'emergenza epidemiologica COVID-19 dall'8 marzo all'il maggio 2020. Pertanto, limitatamente al reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/98, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. peri., perché il reato è estinto per prescrizione. Stante l'autonomia dei singoli capi d'imputazione (Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello e altro, Rv. 268965-268966), in assenza di motivi di ricorso sulla condotta residua di falso, il relativo giudizio di responsabilità deve ritenersi ormai coperto dal giudicato. Tuttavia, si rende necessario trasmettere gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena concernente le residue imputazioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui all'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, perché estinto per prescrizione. Rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena concernente le residue imputazioni.