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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32468/2026

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[OSCURATO:PERSONA].DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, ‘di stile’ e stereotipato,teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità,diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare,sul piano concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dalfatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possonoessere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – enon ‘mera’ o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in tal senso, è laenfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell’art.192 cod. proc. pen. –norma di natura processuale- per censurare l'omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto ilimiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possonoessere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovveroc) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 04);considerato che il secondo (sull’entità della pena), oltre alla confusaenunciazione (deducendo, nella parte argomentativa, “violazione di legge inordine alle motivazioni”), è totalmente generico, non indicando alcuna ragionespecifica e limitandosi alla trascrizione della norma (art. 133 cod. pen.) pur afronte di una motivazione specifica e puntuale (pg. 5 e 6);osservato che il terzo motivo non si confronta con le ragioni dellamotivazione che, a pg. 6, si diffondono tanto sull’inammissibilità che sullainfondatezza della richiesta di pena sostitutiva; per tale ragione è aspecifico equindi generico, condannando il ricorso all’inammissibilità in parte qua;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA].DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il primo motivo è meramente ripetitivo, ‘di stile’ e stereotipato,teso alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità,diretto alla riproposizione della versione difensiva perché incapace di elaborare,sul piano concettuale, alcuna deduzione che ‘sposti’ l’oggetto dello scrutinio dalfatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possonoessere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta – enon ‘mera’ o ‘semplice’ o ‘sola’ – illogicità); paradigmatica, in tal senso, è laenfatica, quanto errata, evocazione, nel primo motivo, della violazione dell’art.192 cod. proc. pen. –norma di natura processuale- per censurare l'omessa oerronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto ilimiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissatispecificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possonoessere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera b) -come nel caso- ovveroc) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 04);considerato che il secondo (sull’entità della pena), oltre alla confusaenunciazione (deducendo, nella parte argomentativa, “violazione di legge inordine alle motivazioni”), è totalmente generico, non indicando alcuna ragionespecifica e limitandosi alla trascrizione della norma (art. 133 cod. pen.) pur afronte di una motivazione specifica e puntuale (pg. 5 e 6);osservato che il terzo motivo non si confronta con le ragioni dellamotivazione che, a pg. 6, si diffondono tanto sull’inammissibilità che sullainfondatezza della richiesta di pena sostitutiva; per tale ragione è aspecifico equindi generico, condannando il ricorso all’inammissibilità in parte qua;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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