CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA];considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto prividella specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazione all'art. 591 lett. c)cod. proc. pen., costituendo la riproduzione pedissequa di quelli d’appello, cui laCorte di merito ha fornito adeguata risposta;in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi,aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere latipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425 - 01);osservato che la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggettodei motivi di ricorso evidenziando:(i) i plurimi indici di falsità dei prodotti commerciati, unificabili in un giudizioindiziario e rilevabili, peraltro, data la natura grossolana della falsificazione,anche da un occhio non professionista;(ii) l’irrilevanza della intervenuta prescrizione del reato presupposto, ai finidel riconoscimento della ricettazione (Sez. 2, n. 56379 del 12/10/2018 ZampieriRv. 276300 – 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente